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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.341/2003 /viz 
 
Sentenza del 14 luglio 2003 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale, 
Nay, vicepresidente del Tribunale federale, Catenazzi, 
cancelliere Crameri. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Paolo Tamagni, viale Stazione 32, casella postale 1855, 6500 Bellinzona, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano, 
Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 
6900 Lugano. 
 
Oggetto 
Art. 9 e 29 cpv. 3 Cost. e art. 6 n. 3 lett. c CEDU (rifiuto del gratuito patrocinio) 
 
ricorso di diritto pubblico contro la decisione del 25 aprile 2003 del Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
A.________, mentre si trovava in regime di semilibertà in seguito a una condanna a nove anni di reclusione per infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti, è stato arrestato a Zurigo il 31 gennaio 2002. Egli ha subito chiesto e, con atto del 30 aprile 2002 del suo legale ribadito, di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio: sosteneva che la nota sua permanenza in carcere da oltre 15 anni lo giustificava. Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino (GIAR), rilevato che al momento dell'arresto l'accusato aveva con sé fr. 12'000.-- in contanti e che, poco prima, egli avrebbe prestato, rispettivamente regalato, fr. 30'000.-- a una donna per l'acquisto di una vettura, ha chiesto all'istante chiarimenti e prove sulla sua situazione economica. L'interessato non vi ha dato seguito: piuttosto, il suo patrocinatore ha risposto che non è compito della difesa indagare sulla disponibilità da parte dell'accusato di denaro la cui origine potrebbe essere legata direttamente alle accuse, e aggiunto che egli è nullatenente. 
B. 
Con decisione del 25 aprile 2003 il GIAR ha rifiutato all'accusato il gratuito patrocinio. Ha rilevato che spetta a chi protesta la propria indigenza di provarla e fatto carico all'istante di non aver fornito chiarimento alcuno sulla sua situazione patrimoniale. 
C. 
L'istante impugna questa decisione con un ricorso di diritto pubblico, del 28 maggio 2003, al Tribunale federale. Chiede di annullarla e di rinviare gli atti al GIAR per nuovo giudizio nel senso delle considerazioni ricorsuali; chiede inoltre di porlo al beneficio dell'assistenza giudiziaria e di designare l'avv. Paolo Tamagni come suo patrocinatore. Dei motivi si dirà, in quanto occorra, nei considerandi. 
Con scritto del 30 maggio 2003 il ricorrente rileva che il Procuratore generale ha respinto una sua istanza tendente a liberare, in favore del difensore, parte degli importi sequestrati. Lo stesso giorno egli ha presentato al GIAR, in seguito a questo rifiuto, un'istanza di revisione/ reclamo. 
Il GIAR rinuncia a presentare osservazioni e si riconferma nella decisione impugnata, il Procuratore generale propone di respingere il ricorso. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 129 II 225 consid. 1). 
1.2 Nella fattispecie non si giustifica di ordinare, eccezionalmente, un secondo scambio di scritti (art. 93 cpv. 3 OG). In effetti, il GIAR, a conoscenza dell'istanza del 23 maggio 2003 presentata dal ricorrente al Procuratore generale, menzionata nel ricorso di diritto pubblico, ha precisato di non voler inoltrare osservazioni. Per di più, il ricorrente, nel suo scritto del 30 maggio 2003, rileva di avergli sottoposto una domanda di revisione/reclamo, senza chiedere tuttavia la sospensione della presente procedura. 
1.3 Secondo l'art. 87 OG il ricorso di diritto pubblico è ammissibile contro le decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza o sulle domande di ricusazione notificate separatamente dal merito; tali decisioni non possono più essere impugnate successivamente (cpv. 1). Il ricorso di diritto pubblico è ammissibile contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente dal merito se tali decisioni possono cagionare un pregiudizio irreparabile (cpv. 2). Per costante giurisprudenza il Tribunale federale considera le decisioni sull'assistenza giudiziaria di natura incidentale, poiché non pongono fine alla lite, ma concernono soltanto una fase del procedimento e assumono una funzione meramente strumentale rispetto a quelle destinate a concluderlo (DTF 126 I 207 consid. 2, 122 I 39 consid. 1a). Il rifiuto di accordare l'assistenza giudiziaria può tuttavia causare un danno giuridico irreparabile, di modo che il ricorso di diritto pubblico contro la decisione che la nega è di principio ricevibile (DTF 129 I 129 consid. 1.1, 126 I 207 consid. 2a, 121 I 321 consid. 1). D'altra parte, l'istanza essendo stata presentata prima dell'entrata in vigore, il 30 luglio 2002, della legge ticinese sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria, del 3 giugno 2003 (Lag), il GIAR ha statuito quale ultima (anche se unica) istanza cantonale (art. 52 e 73 CPP/TI, abrogati dalla Lag, in relazione con l'art. 284 CPP/TI che elenca le materie, tra cui non figura quella del gratuito patrocinio, ove la decisione del GIAR sia suscettibile d'impugnativa in sede cantonale; vedi pure il messaggio aggiuntivo del Consiglio di Stato del Cantone Ticino concernente la revisione totale del CPP del 20 marzo 1991, fascicolo separato, pag. 70 in fine). 
1.4 Il ricorso di diritto pubblico ha, tranne eccezioni che non si verificano in concreto, natura meramente cassatoria (DTF 127 II 1 consid. 2c, 126 III 534 consid. 1c). Ove il ricorrente chiede più dell'annullamento del giudizio impugnato, segnatamente la concessione da parte del Tribunale federale del gratuito patrocinio per il procedimento penale nella sede cantonale, il gravame è quindi inammissibile (DTF 129 I 129 consid. 1.2.1 - 1.2.4, 125 I 492 consid. 1a/bb, 104 consid. 1b). 
2. 
2.1 Il principio, l'estensione e i limiti del diritto all'assistenza giudiziaria gratuita sono determinati innanzitutto dalle norme del diritto procedurale cantonale. Solo quand'esso non contenga disposizioni in proposito, o non assicuri al cittadino indigente una sufficiente difesa dei suoi diritti, può essere invocato, ed entrare in linea di conto, l'art. 29 cpv. 3 Cost., che, come il previgente art. 4 vCost., garantisce a ognuno un minimo di protezione giuridica (DTF 129 I 129 consid. 2.1, 127 I 202 consid. 3a, 124 I 1 consid. 2, 306 consid. 2a; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3a ed., Berna 1999, pag. 542 segg.). L'art. 6 CEDU, richiamato dal ricorrente, non assicura una protezione più estesa, né il ricorrente lo sostiene (cfr. DTF 119 Ia 264 consid. 3). Il Tribunale federale rivede l'applicazione del diritto cantonale solo dal ristretto angolo dell'arbitrio; esamina invece liberamente se il diritto all' assistenza giudiziaria gratuita, dedotto direttamente dall'art. 29 cpv. 3 Cost., sia stato rispettato. Ove sia in discussione l'accertamento dei fatti da parte dell'istanza cantonale, il potere cognitivo del Tribunale federale è pure limitato all'arbitrio (DTF 127 I 202 consid. 3a, 126 I 165 consid. 3, 124 I 304 consid. 2c). 
2.2 Il ricorrente richiama invero l'art. 52 CPP/TI secondo cui l'accusato che giustifica di non essere in grado di sopperire alle spese della difesa può chiedere il gratuito patrocinio (cpv. 1), che è accordato dal GIAR, esperite le necessarie indagini (cpv. 2). Egli non sostiene tuttavia che la garanzia offerta dal diritto cantonale avrebbe una portata più estesa di quella conferita dalla Costituzione, né insiste particolarmente su un'asserita applicazione arbitraria dell'art. 52 CPP/TI, spiegando, con un'argomentazione precisa, conforme alle esigenze poste dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG e dalla giurisprudenza, per quali ragioni la decisione impugnata non solo sarebbe discutibile o errata, ma addirittura del tutto insostenibile e quindi arbitraria (DTF 127 I 38 consid. 3c, 125 I 1 consid. 2b/aa, 71 consid. 1c, 492 consid. 1b). In tali circostanze, la pretesa violazione del diritto all'assistenza giudiziaria gratuita deve essere esaminata unicamente dal profilo dell'art. 29 cpv. 3 Cost. 
2.3 Perché a una persona indigente sia riconosciuto il gratuito patrocinio occorre, sulla base dell'art. 29 cpv. 3 Cost., che i suoi interessi siano colpiti in misura importante e che il caso presenti difficoltà tali, dal profilo fattuale e da quello giuridico, da rendere necessaria l'assistenza di un avvocato (DTF 127 I 202 consid. 3b). Nella fattispecie, la necessità per il ricorrente di essere assistito da un avvocato non è litigiosa. 
2.4 Il GIAR, ritenuto che l'istante non aveva chiarito la sua effettiva situazione patrimoniale, neppure in relazione ai contanti trovati in suo possesso e al menzionato regalo, ha stabilito ch'egli non intendeva giustificare la sua incapacità di far fronte alle spese della difesa, e ha quindi negato il gratuito patrocinio. 
2.4.1 Una persona è indigente quando non sia in grado di affrontare i costi della procedura senza dovere utilizzare i mezzi necessari per soddisfare il suo minimo vitale e quello della sua famiglia (DTF 127 I 202 consid. 3b e rinvii). Per stabilire lo stato di bisogno occorre prendere in considerazione l'intera situazione dell'istante, e cioè non solo il suo reddito, ma anche i suoi rapporti patrimoniali, tenendo obiettivamente conto delle circostanze individuali (DTF 124 I 1 consid. 2a, 120 Ia 179 consid. 3a). Spetta all'istante dimostrare compiutamente la propria difficoltà economica (DTF 120 Ia 179 consid. 3a; Michele Rusca/ Edy Salmina/Carlo Verda, Commento del codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 8 all'art. 52). 
2.4.2 Quando l'istante rifiuti di fornire le necessarie indicazioni per verificare la sua effettiva e complessiva situazione patrimoniale l'indigenza può essere negata, senza violare l'art. 29 cpv. 3 Cost. (DTF 120 Ia 179 consid. 3a in fine). In una sentenza del 10 giugno 2003 (causa 1P.304/2003) il Tribunale federale ha confermato il rifiuto di concedere la libertà provvisoria di un detenuto, anche mediante il versamento, da lui proposto, di una cauzione di fr. 100'000.--, visto ch'egli aveva giocato somme importanti nei casinò, che non si era espresso compiutamente sugli importi spesi, che una gran parte dei beni sottratti non aveva potuto essere recuperata e che l'istante non aveva fornito spiegazioni credibili al riguardo (consid. 4). 
Anche nella presente fattispecie il ricorrente dispone di importanti somme: nelle osservazioni il Procuratore generale rileva che al momento dell'arresto gli sono stati sequestrati, secondo l'art. 161 CPP/TI, fr. 35'852.70 e 2000 dollari USA, trovati in suo possesso. Rileva inoltre che una signora ha dichiarato di aver ricevuto dal ricorrente la somma di fr. 30'000.-- quale prestito/donazione per l'acquisto di un veicolo del valore di fr. 88'000.--, e che il ricorrente le avrebbe promesso di versare il rimanente a copertura del prezzo totale. In siffatte circostanze il ricorrente non può limitarsi ad addurre che si dovrebbe presumere la sua indigenza vista la sua ininterrotta carcerazione. Inoltre, se non è compito della difesa indagare sulle disponibilità finanziarie dell'accusato, è palese che spetta all'istante medesimo indicare in modo completo la sua situazione patrimoniale (DTF 120 Ia 179 consid. 3a), ciò che egli ha omesso di fare in concreto. In tali circostanze, tenuto conto in particolare dell'entità delle somme di cui si è detto, il Giudice cantonale poteva ritenere, senza incorrere nell'arbitrio né violare la Costituzione, che l'accusato non aveva indicato la sua effettiva situazione patrimoniale. 
2.4.3 Certo, il ricorrente richiama la sua facoltà di non rispondere, ma ciò non vale nell'ambito della presente procedura. Ora, si è qui in presenza di due procedimenti distinti: da una parte quello concernente la richiesta di gratuito patrocinio, ove spetta all'istante dimostrare la sua indigenza, dall'altra quello penale nei suoi confronti, dove compete al Ministero pubblico provare i rimproveri mossi all'accusato. Questi non può pertanto sottrarsi all'obbligo di indicare compiutamente la sua situazione patrimoniale per quanto concerne il gratuito patrocinio, riferendosi semplicemente alla sua facoltà di tacere in un'altra, distinta procedura. L'inadempienza del suo obbligo comporta quindi il rifiuto della richiesta, visto che spetta all'istante dimostrare lo stato di bisogno e allegare alla domanda anche i ragguagli sul patrimonio (DTF 125 IV 161 consid. 4; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Berna 2000, n. 1561). Questo diniego non è comunque definitivo, visto che il ricorrente potrà fornire ulteriori indicazioni e presentare una nuova domanda. 
2.5 Contrariamente all'assunto ricorsuale, il GIAR non ha applicato arbitrariamente l'art. 52 CPP/TI, rinunciando a esperire ulteriori indagini sulla situazione economica del ricorrente. In effetti, quest'ultimo, cui spettava innanzitutto dimostrare la propria indigenza (DTF 120 Ia 179 consid. 3a), limitandosi ad addurre dinanzi al GIAR che non è compito della difesa indagare sull'eventuale disponibilità da parte dell'accusato di denaro la cui origine potrebbe essere legata direttamente alle accuse formulate contro di lui, non ha manifestamente adempiuto l'obbligo, che gli incombe, di fornire indicazioni, che possano essere verificate dal GIAR, sulla sua situazione patrimoniale. Le indagini per valutare l'indigenza devono essere ponderatamente rigorose e prevedono la richiesta dell'interessato di documentare la propria difficoltà economica; l'istante deve pertanto illustrare le sue condizioni finanziarie e produrre eventuali documenti di cui dispone (Rusca/Salmina/Verda, op. cit., n. 8 all'art. 52). 
Certo, allorquando dall'incarto risulta chiaramente che l'istante è indigente, l'assistenza giudiziaria non deve essergli rifiutata mediante un'applicazione troppo rigorosa delle disposizioni cantonali di procedura (DTF 119 III 28 consid. 3a). Ciò non si verifica tuttavia nella fattispecie, ove il ricorrente dispone di importanti somme di denaro, di cui non è invero chiara la provenienza. 
Infine, la mancanza di mezzi per sopperire alle spese della difesa può anche essere solo momentanea, per esempio quando il patrimonio dell'istante sia sequestrato siccome ritenuto provento di reato: in tal caso il gratuito patrocinio può essere ammesso, ritenuto che l'autorità potrà recuperare quanto anticipato rivalendosi sui beni dissequestrati (art. 53 cpv. 3 CPP/TI), quando si tratti di mezzi utilizzabili per le spese di patrocinio, cioè non sottratti alla disponibilità dell'accusato da prevalenti pretese di terzi (Rusca/Salmina/Verda, op. cit., n. 10 all'art. 52 e n. 6 seg. all'art. 53). Il ricorrente non sostiene né dimostra tuttavia che tutti i suoi averi sarebbero stati sequestrati. 
2.6 Il GIAR non ha quindi violato i principi desumibili dal divieto dell' arbitrio negando il gratuito patrocinio e la sua conclusione appare sostenibile anche alla luce del diritto all'assistenza giudiziaria sgorgante direttamente dall'art. 29 cpv. 3 Cost. 
3. 
Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio per questa sede ricorsuale non può essere ammessa, ritenuto che la presente vertenza era priva di esito favorevole (art. 152 cpv. 1 OG). Le spese seguono pertanto la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta. 
3. 
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente. 
4. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e al Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino. 
Losanna, 14 luglio 2003 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: