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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.144/2006 /biz 
 
Sentenza del 14 luglio 2006 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Féraud, presidente, 
Aemisegger, Fonjallaz, 
cancelliere Crameri. 
 
Parti 
Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria internazionale, 3003 Berna, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________N.V., 
patrocinata dall'avv. Rudolf Schaller, 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, 
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
 
A.________, patrocinato dall'avv. Stefano Pizzola, 
Ufficio dei fallimenti del distretto di Lugano, 
6962 Viganello. 
 
Oggetto 
Revisione della sentenza del Tribunale federale 
del 6 giugno 2006 (1A.314/2005), 
 
Visto e considerato: 
che con sentenza del 6 giugno 2006 la I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale ha accolto, in quanto ammissibile, un ricorso di diritto amministrativo presentato dalla B.________N.V., tendente alla levata del sequestro della "X.________ collection" ordinato nel quadro di una domanda di assistenza giudiziaria belga; 
 
ch'esso ha quindi annullato la decisione impugnata emanata dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), invitando il Ministero pubblico ticinese a ordinare il dissequestro della collana (dispositivo n. 1), mentre il dispositivo n. 2 ha il tenore seguente: "Non si preleva tassa di giustizia. L'Ufficio federale di giustizia rifonderà alla ricorrente un'indennità di fr. 2'000.-- per ripetibili della sede federale. A.________ è posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il patrocinio dell'avv. Stefano Pizzola. La Cassa del Tribunale federale corrisponderà a quest'ultimo un'indennità di fr. 1'500.--."; 
che l'Ufficio federale di giustizia (UFG) inoltra al Tribunale federale un'istanza di revisione fondata sull'art. 136 lett. d OG: chiede di annullare il citato giudizio e che il Tribunale federale si pronunci di nuovo, annullando la seconda frase del dispositivo n. 2 dello stesso e ponendo le ripetibili a carico della CRP; 
 
che non sono state chieste osservazioni all'istanza; 
che secondo l'istante, per svista, il Tribunale federale non avrebbe considerato che non è stata impugnata una sua decisione e che, pertanto, esso, quale autorità di vigilanza, non era parte soccombente: ammette nondimeno d'aver partecipato attivamente alla procedura quale intermediario fra le autorità estere e quelle svizzere, comunque in accordo con il Ministero pubblico ticinese; 
 
che la domanda soddisfa i requisiti formali minimi previsti dagli art. 140 e 141 OG (DTF 96 I 279 consid. 1) e può essere proposta contro il dispositivo relativo alle ripetibili (DTF 111 Ia 154 consid. 2); 
che secondo l'art. 136 lett. d OG la revisione di una sentenza è ammissibile, ovvero, più correttamente, la domanda è fondata (DTF 81 II 475 consid. 1), quando il Tribunale federale, per svista, non abbia apprezzato fatti rilevanti che risultino dagli atti; 
che la nozione di svista presuppone che il giudice abbia omesso di considerare un atto determinato o che l'abbia letto in modo erroneo, scostandosi per inavvertenza dal suo preciso tenore, in particolare da quello letterale (cfr. DTF 115 II 399 consid. 2a, 96 I 279 consid. 3); 
che il motivo di revisione dell'art. 136 lett. d OG non è per converso destinato a correggere eventuali errori di diritto del giudice, fattispecie questa peraltro non realizzata in concreto: in particolare la revisione non può assumere, come implicitamente chiesto dall'istante, la funzione di mezzo di diritto idoneo a comportare il riesame di una decisione (DTF 122 II 17 consid. 3 pag. 18/19 e riferimenti, 96 I 280 consid. 3) e quindi non consente di ridiscutere l'apprezzamento delle prove e l'argomentazione giuridica, segnatamente la criticata applicazione dell'art. 159 cpv. 2 OG
che del resto si era in presenza di un causa particolare, nell'ambito della quale l'istante, a partire dall'emanazione della sentenza 1A.14, 15/2000 del 3 gennaio 2001, ha gestito autonomamente per anni, quale autorità competente e responsabile, questa fase della procedura, partecipando poi alla causa 1A.314/2005, ove ha chiesto di mantenere il contestato sequestro e di respingere il ricorso; 
che nella sentenza di cui è chiesta la revisione, il Tribunale federale non ha seguito l'assunto dell'istante, considerando implicitamente per la messa a carico delle ripetibili, quanto appena esposto, soluzione non dovuta a una svista, ma a una diversa valutazione della fattispecie, apprezzamento che non può costituire motivo di revisione; 
 
che la domanda di revisione è quindi inammissibile (art. 143 cpv. 1 OG) e che non si preleva tassa di giustizia (art. 156 cpv. 2 OG). 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
La domanda di revisione è inammissibile. 
2. 
Non si preleva tassa di giustizia. 
3. 
Comunicazione all'istante, ai patrocinatori delle parti, alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello, al Ministero pubblico del Cantone Ticino e, per conoscenza, all'Ufficio dei fallimenti del distretto di Lugano. 
Losanna, 14 luglio 2006 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: