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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4D_39/2015  
   
   
 
 
 
Sentenza del 14 luglio 2015  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Kiss, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________SA, 
opponente. 
 
Oggetto 
azione creditoria, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 29 maggio 2015 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che la B.________SA ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura di Lugano A.________ con un'istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti del 4 marzo 2015 tendente ad ottenere la condanna del convenuto al pagamento di fr. 10'063.50 (pretesa risultante dall'uso di una carta di credito), oltre interessi al 15 % dal 30 novembre 2006 su fr. 9'470.95, e il rigetto definitivo dell'opposizione da questi interposta al precetto esecutivo emesso il 19 novembre 2014 dall'Ufficio di esecuzione di Ginevra; 
che il Pretore aggiunto ha, con decisione 21 aprile 2015, interamente accolto l'istanza; 
che con sentenza 29 maggio 2015 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, un appello del convenuto; 
che A.________ chiede con ricorso del 3 luglio 2015 al Tribunale federale di annullare la sentenza d'appello, dopo aver accertato la mancata convocazione a un'udienza innanzi all'ultima instanza cantonale con la conseguente impossibilità di domandare l'assistenza giudiziaria e di partecipare efficacemente alla procedura condotta in una lingua che non capisce; 
che il ricorrente ha pure postulato il beneficio dell'assistenza giudiziaria per la procedura federale; 
che non è stato ordinato uno scambio di scritti; 
che, conformemente alla regola espressa dall'art. 54 cpv. 1 LTF alla quale non v'è motivo di scostarsi, questa sentenza è redatta nella lingua italiana, sebbene l'atto di ricorso sia scritto in francese; 
che, contrariamente a quanto pare ritenere il ricorrente, la presente causa è di natura pecuniaria; 
che la sentenza impugnata non è però suscettiva di un ricorso in materia civile, il valore di lite non raggiungendo la soglia di fr. 30'000.-- prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per l'inoltro di un tale rimedio di diritto, ragione per cui rimane unicamente aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale; 
che con questo rimedio può essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF); 
che pertanto nel gravame, pena la sua inammissibilità, occorre indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall'art. 117 LTF; DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.1); 
che tali requisiti non sono soddisfatti nella fattispecie; 
che il ricorrente non spiega cosa gli avrebbe impedito di presentare una domanda di assistenza giudiziaria con la sua impugnativa né indica quale suo diritto costituzionale avrebbe imposto alla Corte di appello ticinese d'indire un'udienza per permettergli di presentare una tale domanda; 
che nemmeno l'apodittica invocazione di un diritto di essere informato in una lingua nota adempie le predette esigenze di motivazione; 
che infine neppure la lamentela concernente una pretesa mancata informazione da parte della creditrice costituisce un'ammissibile critica rivolta contro la decisione impugnata; 
che in queste circostanze il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a LTF); 
che in queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria per la sede federale dev'essere respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF), indipendentemente dall'eventuale indigenza del ricorrente; 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
 per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 14 luglio 2015 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti