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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_225/2016  
   
   
 
 
 
Sentenza del 14 luglio 2016  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Glanzmann, Presidente, 
Pfiffner, Parrino, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, 
ricorrente, 
 
contro 
 
A.________, Italia, 
patrocinato dall'Associazione Utenti Sanità Pubblica UCM, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità (rendita d'invalidità), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale dell'8 febbraio 2016. 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. A.________ ha lavorato in Svizzera fino al 2007, da ultimo in qualità di muratore. Con decisione del 27 aprile 2011 l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (di seguito: UAIE) lo ha posto al beneficio di una rendita intera dell'assicurazione invalidità con effetto dal 1° settembre 2009 corrispondente a un grado d'invalidità del 100%.  
 
A.b. In seguito a una procedura di revisione d'ufficio, mediante decisione del 15 novembre 2013, l'UAIE ha ridotto al 50% la prestazione erogata a partire dal 1° gennaio 2014. Fondandosi sui rapporti del Servizio medico regionale, in particolare quello del 9 ottobre 2013, a sua volta basato su una perizia del 29 maggio 2012 del dott. B.________, specialista FMH in medicina interna generale e reumatologia, completata il 21 giugno 2012 successivo, e su quella del 20 aprile 2012 del dott. C.________, specialista FMH in psichiatra e psicoterapia, completata il 20 giugno 2012, l'UAIE ha ritenuto che l'assicurato era in grado di riprendere un'attività lavorativa al 50% come muratore oppure in qualsiasi altra attività lucrativa adeguata al suo stato di salute.  
 
B.   
Su ricorso dell'assicurato, il Tribunale amministrativo federale, mediante giudizio dell'8 febbraio 2016, lo ha accolto rinviando la causa all'UAIE per nuova decisione ai sensi dei considerandi. Il Tribunale di prima istanza ha in particolare ritenuto che all'assicurato doveva essere riconosciuto almeno il diritto a tre quarti di rendita. Prima di procedere a tale riduzione della prestazione, la causa doveva tuttavia essere rinviata all'UAIE affinché esaminasse, con un complemento istruttorio, se l'assicurato poteva realmente essere reintegrato professionalmente. 
 
C.   
L'UAIE inoltra un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale cui chiede di annullare il suddetto giudizio e, in via principale, di confermare la decisione del 15 novembre 2013, oppure, in via subordinata, di riconoscere il diritto dell'assicurato a una mezza rendita d'invalidità, senza tuttavia opporsi al rinvio della causa per ulteriori accertamenti sulla capacità dell'assicurato di reintegrarsi professionalmente. 
Invitato a pronunciarsi sul ricorso, l'opponente ha chiesto di respingere il ricorso e di essere posto al beneficio di una rendita intera d'invalidità. Il Tribunale amministrativo federale e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali hanno rinunciato a prendere posizione. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile contro le decisioni che mettono fine al procedimento (art. 90 LTF). Salvo le situazioni - non pertinenti nella fattispecie - oggetto dell'art. 92 LTF, il ricorso è ammissibile contro le decisioni incidentali se queste possono causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF).  
 
1.2. Di principio, una decisione che rinvia una causa non mette fine al procedimento (DTF 133 V 477 consid. 4.2 pag. 482) e non causa un pregiudizio irreparabile alle parti, poiché il solo prolungarsi della durata della procedura o il maggiore costo che ne deriva non costituiscono un tale pregiudizio (DTF 133 V 477 consid. 5.2.2 pag. 483 con i riferimenti). Tuttavia, se il rinvio della causa non lascia alcun margine d'apprezzamento all'autorità chiamata a statuire di nuovo, si è di fronte a una decisione finale normalmente impugnabile (sentenza 9C_684/2007 del 27 dicembre 2007 consid. 1.1, in SVR 2008 IV n. 39 pag. 131; v. anche per il diritto previgente DTF 133 V 477 consid. 5.2.2 pag. 483; 129 I 313 consid. 3.2 pag. 317 con i riferimenti).  
 
1.3. Anche se il giudizio impugnato rinvia la causa all'UAIE affinché renda una nuova decisione, viene esplicitamente indicato che il complemento istruttorio relativo alla possibile reintegrazione professionale dell'interessato non potrà mettere in discussione il suo diritto a almeno tre quarti di rendita. Nella misura in cui l'UAIE deve limitarsi ad eseguire le istruzioni imperative decise dal Tribunale amministrativo federale, il dispositivo del giudizio impugnato non gli lascia più alcun margine d'apprezzamento, di modo che sarà tenuto a rendere una decisione che reputa contraria al diritto federale (cfr. DTF 133 V 477 consid. 5.2.4 pag. 484). Trattandosi di una decisione finale, il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile.  
 
2.   
La legge sul Tribunale federale non prevede l'istituto del ricorso adesivo. In sede di risposta al ricorso, l'opponente può solo proporre la sua inammissibilità e/o di respingerlo in tutto o in parte (DTF 138 V 106 consid. 2.1 pag. 110). La conclusione dell'assicurato volta ad ottenere una rendita intera d'invalidità è pertanto inammissibile. 
 
3.   
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. In linea di principio, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti eseguito dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18, rispettivamente 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62 seg.), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). 
 
4.  
 
4.1. Il Tribunale amministrativo federale ha ritenuto che la revisione della rendita d'invalidità era giustificata in seguito al miglioramento dello stato di salute dell'interessato. La sua incapacità di lavoro non era più del 100% in qualsiasi attività, come constatato al momento dell'erogazione della rendita intera, ma del 50% in attività adeguate al suo stato di salute. Invece, il lavoro di muratore non era più esigibile, neppure al 50% contrariamente a quanto constatato dall'UAIE. Raffrontando il reddito prima e dopo l'invalidità, ne risultava una perdita di guadagno del 60%, da cui il diritto ad almeno tre quarti di rendita. La causa andava tuttavia rinviata all'UAIE per esaminare le capacità dell'assicurato di reintegrarsi professionalmente.  
 
4.2. L'UAIE censura l'accertamento del Tribunale amministrativo federale secondo il quale l'assicurato non potrebbe più riprendere, neppure al 50%, la sua attività di muratore. A mente dell'UAIE, i giudici di prima istanza si sarebbero arbitrariamente discostati dalla valutazione dei periti dott. C.________ e B.________ che hanno ammesso come l'assicurato avrebbe potuto esercitare al 50% un'attività lavorativa pesante come quella di muratore. Vista la capacità lavorativa residua nell'attività abituale di muratore, il discapito economico subito dall'assicurato sarebbe del 50%, ciò che aprirebbe il diritto solo a mezza rendita d'invalidità, e non a tre quarti di rendita come stabilito dal Tribunale amministrativo federale che si è fondato a torto su dati statistici per fissare il reddito da invalido. In via sussidiaria, l'UAIE critica il raffronto dei redditi operato dal Tribunale amministrativo federale per il motivo che i dati statistici alla base del calcolo del grado d'invalidità sarebbero errati.  
 
4.3. L'opponente si limita a proporre di respingere il ricorso e di confermare il giudizio di prima istanza. A suo parere, l'accertamento ordinato da quest'ultima dovrebbe portare al riconoscimento del suo diritto alla rendita intera.  
 
5.  
 
5.1. Per giurisprudenza consolidata, gli accertamenti dell'autorità giudiziaria di ricorso in merito al danno alla salute, alla capacità lavorativa dell'assicurato e all'esigibilità di un'attività professionale - nella misura in cui quest'ultimo giudizio non si fonda sull'esperienza generale della vita - riguardano questioni di fatto che possono essere riesaminate da questa Corte solo in maniera molto limitata (v. consid. 3; DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398). In una procedura di revisione rappresenta ugualmente una questione di fatto il tema di sapere se (e quando) lo stato di salute e la (in) capacità lavorativa si siano modificati in maniera determinante in un dato periodo (cfr., fra le tante, sentenza 9C_804/2013 del 27 gennaio 2014 consid. 2.2 con riferimenti).  
 
5.2. Il Tribunale amministrativo federale è incorso in un accertamento manifestamente errato dei fatti nella misura in cui ha stabilito che l'opponente non poteva più lavorare come muratore neppure al 50%. Infatti, i dott. B.________ e C.________, esplicitamente interpellati dal Servizio medico regionale, hanno precisato nei loro rispettivi rapporti complementari del 20 e 21 giugno 2012 che l'opponente poteva riprendere il suo lavoro di muratore al 50%. Questa incapacità di lavoro era da intendersi in maniera globale, nel senso che l'incapacità dovuta a fattori somatici non andava cumulata con quella di natura psichiatrica; questa poteva giustificare una riduzione del tempo di lavoro (al 50%), l'attività residua poteva tuttavia essere svolta con un rendimento pieno. I giudici di prima istanza rilevano che le controindicazioni suggerite dal reumatologo, per il quale entrerebbero in considerazione solo attività di ripiego leggere e/o sedentarie, suggerirebbero che l'attività di muratore è incompatibile con lo stato di salute dell'assicurato. Questa affermazione non è tuttavia suffragata da alcun documento medico agli atti. Il dott. B.________ ha invece spiegato nella sua perizia del 29 maggio 2012 come la patologia degenerativa alla colonna vertebrale di cui è affetto l'assicurato, con cronicizzazione dei dolori, è compatibile con un lavoro in cantiere per una mezza giornata senza riduzione di rendimento. In un'attività più leggera, da un punto di vista reumatologico, l'incapacità di lavoro sarebbe del 30%, incapacità tuttavia da aumentare al 50% per motivi psichiatrici. Un rapporto del 27 settembre 2012 del dott. D.________, specialista FMH in medicina interna generale e reumatologia, stilato in seguito a un ricovero ospedaliero dell'interessato e trasmesso da quest'ultimo all'UAIE, conferma in sostanza la diagnosi di sindrome cervico e lombospondilogena cronica, annotando una certa discrepanza tra le lamentele dell'assicurato e le risultanze dei reperti oggettivi. Si deve pertanto ritenere che l'assicurato, da un punto di vista medico, era in grado di riprendere al 50% l'attività abituale di muratore.  
 
6.  
 
6.1. Nondimeno, l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale amministrativo federale non provoca necessariamente l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del giudizio impugnato, se il raffronto dei redditi, stabilito su una capacità lavorativa del 50% nell'attività abituale, dà comunque luogo a un grado d'invalidità di almeno il 60%.  
In proposito si deve ricordare come il raffronto dei redditi prima e dopo l'invalidità che permette di fissare il grado d'invalidità sia una questione di diritto liberamente esaminata dal Tribunale federale (DTF 132 V 393 consid. 3.3 pag. 399 con i riferimenti). 
 
6.2.  
 
6.2.1. L'UAIE propone di dedurre il tasso di incapacità al guadagno direttamente dal grado di inabilità lavorativa del 50% nella precedente (e in ogni altra professione) e di rinunciare ad effettuare un raffronto dei redditi di riferimento.  
 
6.2.2. Ora, se la persona interessata non sfrutta in maniera completa e ragionevolmente esigibile la capacità lavorativa residua, il reddito da invalido va di principio determinato alla luce dei dati forniti dalle statistiche salariali come risultano segnatamente dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica (ISS; DTF 126 V 75 consid. 3b pag. 76 con riferimenti). Tuttavia, è possibile derogare a questo principio e fissare la perdita di guadagno direttamente in base all'incapacità di lavoro operando un confronto percentuale ("  Prozentvergleich "). Questo metodo costituisce una variante ammissibile del raffronto dei redditi basato su dati statistici: il reddito da valido è preso in considerazione nella misura del 100%, mentre il reddito da invalido è preso in considerazione tenendo conto dell'incapacità lavorativa, la differenza percentuale corrisponde in tal modo al grado d'invalidità (sentenze 8C_628/2015 del 6 aprile 2016 consid. 5.3.5 e 8C_211/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 4.1 con i riferimenti pubblicata in SVR 2014 UV n. 1 pag. 1; Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3 aed. 2014, n. 35 e seg. ad art. 28 a LAI). L'applicazione di questo metodo si giustifica quando il salario da valido e quello da invalido sono fissati in base agli stessi dati statistici, oppure quando il lavoro precedentemente svolto è ancora possibile (perché il contratto di lavoro per esempio non è stato sciolto), oppure quando questo lavoro offre le migliori possibilità di reintegrazione professionale (perché per esempio il salario prima dell'invalidità è superiore a quello da invalido) (sentenze 9C_310/2009 del 14 aprile 2010 consid. 3.2 e 8C_294/2008 del 2 dicembre 2008 consid. 6.4.1).  
 
6.2.3. Contrariamente a quanto asserito dall'UAIE, le condizioni per eccezionalmente fare capo al confronto percentuale ("  Prozentvergleich ") non sono date nella fattispecie. Infatti, l'assicurato non ha più lavorato dal 2007 e il contratto presso il suo ex-datore di lavoro è stato disdetto in quell'anno. Non gli sarebbe quindi possibile riprendere la stessa attività. Non è inoltre dimostrato che il lavoro di muratore gli possa offrire, alla luce delle patologie di cui è affetto, le migliori possibilità di reintegrazione. La tesi dell'UAIE fa inoltre astrazione del fatto che non vi è alcun automatismo nell'applicazione di questo metodo, nel senso che il grado d'incapacità di guadagno non corrisponde necessariamente a quello di lavoro: l'applicazione di questo metodo non esime l'autorità dal verificare se la capacità di lavoro medicalmente attestata non debba essere ulteriormente ridotta per tenere conto di altri fattori, come la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato (sentenza 8C_530/2015 del 6 gennaio 2016 consid. 6.2; Meyer/Reichmuth, op. cit., n. 37 ad art. 28 a LAI). Ora, l'UAIE non ha operato alcun accertamento in proposito e un'ulteriore riduzione non può essere esclusa a priori, ciò che porterebbe al riconoscimento di un grado d'invalidità superiore al 50%. È quindi a ragione che il Tribunale amministrativo federale ha operato un raffronto dei redditi sulla base di un reddito da invalido calcolato su dati statistici.  
 
6.3.  
 
6.3.1. Il salario da valido è stato fissato dai giudici di prima istanza a fr. 67'842.01 nel 2013. Questo dato deve essere stato indicizzato alla data determinante, nella fattispecie il 2013. A ragione, il ricorrente fa valere che i dati statistici determinanti per operare il raffronto dei redditi sono quelli del 2013 e non quelli del 2014 (cfr. in proposito DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 e 128 V 174). Per il resto, il salario da valido non è contestato dal ricorrente e l'importo di fr. 67'842.01 può essere preso in considerazione per il raffronto dei redditi.  
 
6.3.2. Nel giudizio impugnato i giudici di prima istanza hanno confermato quale reddito da invalido quello statistico, ottenibile in attività di tipo semplice, non qualificate, ripetitive. In applicazione dei dati statistici salariali dell'ISS 2010 - TA1, salario mensile lordo, valore centrale, per divisioni economiche, totale, livello di qualifica 4, uomini - hanno ottenuto un importo annuo di fr. 58'812.- (fr. 4'901.- x 12). È litigiosa l'applicazione dei dati statistici 2010 dell'ISS, poi da indicizzare fino al 2013, come operato dal Tribunale amministrativo federale, invece di quelli del 2012 come richiesto dal ricorrente. La censura sollevata dal ricorrente va respinta come già deciso dal Tribunale federale in fattispecie simili (cfr. da ultimo sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 consid. 3.4 con i riferimenti.). La decisione amministrativa litigiosa è infatti del 15 novembre 2013 e l'UAIE non poteva pertanto disporre a quella data dei dati del 2012, considerato che la loro pubblicazione è avvenuta solo nel corso del mese di ottobre 2014 (Lettera circolare AI n. 328 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali [UFAS] del 22 ottobre 2014). Ne consegue che il reddito da invalido nel caso concreto doveva essere determinato sulla base dei dati statistici dell'ISS del 2010, con riserva dell'indicizzazione fino al 2013.  
 
6.3.3. L'UAIE chiede infine che il reddito da invalido sia calcolato sulla base della media delle ore lavorate in Svizzera nel 2013 che ammonta a 41.7 ore settimanali e non a 41.6 ore come erroneamente stabilito dal Tribunale amministrativo federale riferendosi al 2010. Questa censura è fondata, come risulta dai dati contenuti in La Vie économique, 11/2013 pag. 86 e 6/2014 pag. 84, tabella B 9.2 applicabile nella fattispecie.  
 
6.3.4. Da quanto precede, il calcolo del reddito da invalido operato dal Tribunale amministrativo deve essere corretto per tenere conto dei dati statistici 2013 (consid. 6.3.1) e di una durata lavorativa settimanale di 41.7 ore (consid. 6.3.3). Il ricorrente non contesta invece gli altri parametri alla base del reddito da invalido, in particolare la deduzione del 15% operata dai giudici di prima istanza del reddito da invalido per tenere conto della situazione professionale e salariale concreta dell'interessato. Non vi è nessun motivo per riesaminare questi altri parametri (sull'esigenza di motivazione, v. art. 42 cpv. 1 e 2 LTF). Pertanto, il reddito da invalido deve essere stabilito nel seguente modo: l'importo annuo statistico di fr. 58'812.- nel 2010, deve essere indicizzato al 2013 (+1% nel 2011, + 0.8% nel 2012 e + 0.7% nel 2013), pari a un importo di fr. 60'294.45, e in seguito adeguato alla durata media delle ore lavorate nel 2013, ciò che dà un importo di fr. 62'856.96. Applicata una deduzione del 15% per fattori personali e per un'attività del 50%, si ottiene un reddito da invalido nel 2013 di fr. 26'714.21 (fr. 62'856.96 - 15% = fr. 53'428.42; fr. 53'428.42 - 50% = fr. 26'714.21). Raffrontando questo importo a quello da valido di fr. 67'842.01 si ottiene un grado d'invalidità del 60.62%, arrotondato al 61%, ciò che dà diritto a tre quarti di rendita d'invalidità. Nel risultato, il giudizio del Tribunale amministrativo federale va pertanto confermato e il ricorso respinto.  
 
7.   
Le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, devono essere poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). L'opponente ha diritto a un'indennità per le spese ripetibili (art. 68 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Il ricorso adesivo dell'opponente è inammissibile. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.   
Il ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 500.- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
5.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 14 luglio 2016 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Glanzmann 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi