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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_163/2025  
 
 
Sentenza del 14 luglio 2025  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Kiss, Giudice presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ SA, 
patrocinata dall'avv. Brenno Martignoni Polti, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Swiss Football League (SFL), 
patrocinata dall'avv. Andrea Visani, 
opponente. 
 
Oggetto 
arbitrato interno, 
 
ricorso contro il lodo emanato il 28 febbraio 2025 
dal Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) (TAS 2024/A/10916). 
 
 
Considerando:  
che il 12 agosto 2024 il Presidente della Commissione di disciplina della Swiss Football League (SFL) ha sanzionato la A.________ SA con la sconfitta per forfait di una partita vinta invece sul campo; 
che tale sanzione è stata confermata dal Tribunale di ricorso della SFL con decisione 16 settembre 2024; 
che il Tribunale Arbitrale dello Sport ha confermato quest'ultima decisione con lodo del 28 febbraio 2025; 
che la A.________ SA è insorta al Tribunale federale con ricorso del 31 marzo 2025; 
che la ricorrente è stata invitata, con decreto 3 aprile 2025, a versare entro il 5 maggio 2025 un anticipo per le spese presunte del processo di fr. 7'000.--; 
che con decreto 6 maggio 2025 tale termine è stato prorogato, ad istanza della ricorrente, fino al 4 giugno 2025; 
che non essendo pervenuto pagamento alcuno entro quella data alla ricorrente è stato impartito, con decreto 6 giugno 2025, il termine suppletorio dell'art. 62 cpv. 3 LTF per effettuare il predetto versamento entro il 23 giugno 2025 con l'indicazione delle conseguenze di un mancato tempestivo pagamento; 
che nell'appena menzionato decreto veniva in particolare specificato quanto segue: 
 
"Qualora impartisca un ordine di pagamento, la parte ricorrente/istante è tenuta ad inoltrare alla Cassa del Tribunale federale, entro 10 giorni dalla scadenza del termine suppletorio non prorogabile, un'attestazione di Postfinance o della banca che certifichi l'avvenuto addebito sul conto postale o bancario, entro il termine assegnato, dell'importo richiesto. Se questa attestazione non viene inoltrata e se l'anticipo delle spese non viene accreditato sul conto della Cassa del Tribunale federale entro il termine suppletorio, il Tribunale federale dichiara il rimedio giuridico inammissibile per assenza di prove riguardo al tempestivo versamento dell'anticipo (art. 62 cpv. 3 LTF)."; 
 
che, come risulta dall'attestazione 26 giugno 2025 della Cassa del Tribunale federale, il richiesto anticipo spese è stato accreditato sul suo conto solo il 25 giugno 2025 in seguito a un bonifico istantaneo, e cioè dopo lo scadere del termine assegnato; 
che la ricorrente non ha fino in data odierna prodotto alcuna attestazione certificante l'avvenuto addebito di un conto bancario o postale entro il 23 giugno 2025; 
che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile nella procedura semplificata dell'art. 108 LTF, non avendo la ricorrente provato di avere effettuato tempestivamente il richiesto pagamento (art. 62 cpv. 3 LTF); 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS). 
 
 
Losanna, 14 luglio 2025 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti