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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_510/2025  
 
 
Sentenza del 14 luglio 2025  
 
II Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Abrecht, Presidente, 
Cancelliere Caprara. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Decreto di non luogo a procedere, 
 
ricorso contro la decisione emanata il 9 maggio 2025 
dal Presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (60.2025.116). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
In data 31 marzo 2025, A.________ ha sporto denuncia/querela nei confronti di ignoti per titolo di complicità in sottrazione di minorenne, sostenendo che essi avrebbero coadiuvato la sua ex-moglie, con la quale egli ha avuto due figli (tuttora minorenni), nell'allontanamento di questi ultimi dal tetto coniugale contro la volontà del padre. 
Con decisione del 3 aprile 2025, il Procuratore generale sostituto ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla suddetta denuncia, non ritenendo sussistere sufficienti indizi di reato per procedere con l'apertura di un procedimento penale. 
 
B.  
Con decisione del 9 maggio 2025, il Presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il reclamo presentato da A.________ contro il decreto di non luogo a procedere del 3 aprile 2025. 
 
C.  
A.________ impugna questa decisione con un ricorso al Tribunale federale, chiedendo in buona sostanza che la stessa venga annullata e che l'incarto sia ritornato al Ministero pubblico per l'apertura di un procedimento penale. 
Non sono state chieste osservazioni sul ricorso, ma è stato richiamato l'incarto cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con cognizione piena se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 150 IV 103 consid. 1). 
 
1.1. Il ricorso al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nei motivi del ricorso è necessario spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Per adempiere a tale obbligo di motivazione, la parte ricorrente deve confrontarsi con i considerandi della decisione impugnata e spiegare in cosa consista la violazione del diritto (DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2). Tali esigenze di motivazione valgono anche per il profano che ricorre al Tribunale federale senza il patrocinio di un avvocato (sentenze 7B_243/2025 del 19 maggio 2025 consid. 1.1; 7B_1221/2024 del 14 febbraio 2025 consid. 1.1).  
Per quanto riguarda le violazioni di diritti fondamentali, le esigenze di motivazione sono più severe; la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con critiche precise e circostanziate attinenti alla decisione impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF). Critiche appellatorie non sono ammesse (DTF 148 I 104 consid. 1.5 e richiami). 
 
1.2. Quando, come in concreto, l'autorità precedente non esamina un ricorso nel merito ma lo dichiara irricevibile, l'oggetto del litigio può essere unicamente la questione dell'irricevibilità del gravame poiché, in caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale federale le rinvierebbe la causa per l'esame di merito (DTF 150 I 183 consid. 3.3; 144 II 184 consid. 1.1; sentenza 7B_243/2025 del 19 maggio 2025 consid. 1.2 e rinvii).  
 
1.3. In concreto, le esposte esigenze di motivazione poste dalla LTF sono completamente disattese. Nel suo ricorso, infatti, il ricorrente si limita ad esprimersi sul merito dei fatti denunciati e ad elencare le pretese "gravi e sistemiche" violazioni del diritto che, a suo dire, sarebbero state commesse dal Presidente della Corte cantonale. Tali aspetti, tuttavia, esulano dall'oggetto della presente procedura, circoscritto alla pronuncia di irricevibilità del reclamo. Su questo punto, il ricorrente non adduce né sostanzia alcuna violazione del diritto. Sarebbe spettato al ricorrente confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata e spiegare perché il Presidente della Corte cantonale, accertando il mancato adempimento dei requisiti formali del reclamo e rifiutandosi di entrare nel merito dello stesso, avrebbe violato il diritto, segnatamente l'art. 385 CPP.  
 
2.  
Manifestamente non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF) e vanno pertanto poste a carico del ricorrente. 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti e al Presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 14 luglio 2025 
 
In nome della II Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Abrecht 
 
Il Cancelliere: Caprara