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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.344/2003 /col 
 
Sentenza del 14 agosto 2003 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale, 
Nay, vicepresidente del Tribunale federale, e Catenazzi, 
cancelliere Gadoni. 
 
Parti 
C.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Stefano Pizzola, studio legale Spiess Brunoni Pedrazzini Molino, via G.B. Pioda 14, casella postale 3339, 6901 Lugano, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 
6528 Camorino, 
Pretura penale del Cantone Ticino, via dei Gaggini 1, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
infrazione delle norme sulla circolazione stradale, 
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata 
il 2 maggio 2003 dal Giudice della Pretura penale del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
C.________, al volante della propria Mercedes 300, la sera dell'8 luglio 2002 è entrato in collisione, in una rotonda di Sorengo, con lo scooter MBK di F.________: l'automobilista proveniva da via Cremignone, lo scooterista da via Cortivallo. Secondo il rapporto di polizia del 22 luglio 2002, C.________, entrando nella rotonda, non si accorgeva del sopraggiungere della motoleggera, che andò a collidere con lo spigolo anteriore sinistro della vettura. 
 
Con decisione del 27 settembre 2002 la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha riconosciuto l'automobilista colpevole di infrazione alle norme della circolazione stradale e lo ha condannato a una multa di fr. 400.--. 
B. 
Adito da C.________, il Giudice della Pretura penale del Cantone Ticino ne ha respinto, con sentenza del 2 maggio 2003, il ricorso, confermando la decisione dipartimentale. Egli ha rilevato che l'automobile ha subito danni allo spigolo anteriore sinistro e non sulla fiancata, come preteso dall'accusato, in contrasto con le constatazioni dell'agente di polizia: ora, l'accertato punto di collisione confermerebbe, secondo il Giudice, la versione dello scooterista, confortata peraltro dalla posizione finale dei mezzi coinvolti. 
C. 
C.________ insorge davanti al Tribunale federale con un ricorso di diritto pubblico. Chiede, in via principale, di annullare l'impugnato giudizio e in via subordinata di annullarlo e rinviare gli atti alla Pretura per l'assunzione di nuove prove. Il ricorrente rimprovera al Giudice penale un accertamento dei fatti lacunoso e arbitrario: egli si sarebbe in effetti basato su uno schizzo della polizia non corretto e avrebbe dato per scontato che, quando l'automobilista si è immesso nella rotonda, lo scooterista già vi si trovava; il rifiuto di assumere le prove proposte, che avrebbero in particolare indicato la velocità tenuta dalla motoleggera, non ha permesso di avere un quadro esatto della dinamica dell'infortunio e del comportamento dei protagonisti e assurgerebbe a diniego di giustizia. 
D. 
La Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni dichiara di condividere le conclusioni contenute nel giudizio impugnato, mentre il Giudice della Pretura penale non ha presentato osservazioni al ricorso. 
 
Diritto: 
1. 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 129 I 185 consid. 1, 128 I 46 consid. 1a e rinvii). 
1.1 Il ricorrente fa valere una pretesa violazione del diritto di essere sentito, del divieto dell'arbitrio e del principio "in dubio pro reo". Le censure invocate sono proponibili nel ricorso di diritto pubblico, mentre non lo sarebbero nel ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 268 e segg. PP, che il ricorrente non ha comunque presentato (cfr. art. 269 cpv. 2 e 273 cpv. 1 lett. b PP, art. 84 cpv. 1 lett. a OG; DTF 127 I 38 consid. 2, 120 Ia 31 consid. 2b pag. 36, 120 IV 113 consid. 1a, 119 IV 17 consid. 1, 118 IV 88 consid. 2b; Robert Hauser/Erhard Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5a ed., Basilea 2002, pag. 505 segg.). 
1.2 Gli altri requisiti di ammissibilità del ricorso di diritto pubblico sono chiaramente adempiuti (art. 86 cpv. 1, 87 e 89 cpv. 1 OG) e la legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 88 OG). 
2. 
Il ricorrente critica essenzialmente il rifiuto del Giudice cantonale di assumere le ulteriori, indicate, prove che avrebbero permesso di chiarire la dinamica dell'incidente e di confutare la versione dello scooterista, che sostiene di essersi fermato prima di immettersi nella rotonda e di non avervi scorto veicoli. 
2.1 Il diritto di essere sentito, sancito esplicitamente dall'art. 29 cpv. 2 Cost., comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare all'assunzione stessa o perlomeno di potersi esprimere sui suoi risultati, nella misura in cui essi possano influire sulla decisione (DTF 126 I 15 consid. 2a, 124 I 49 consid. 3a, 241 consid. 2; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3a ed., Berna 1999, pag. 520 segg.). Tale diritto non impedisce all'autorità di procedere a un apprezzamento anticipato delle prove richieste, se è convinta che non potrebbero condurla a modificare la sua opinione (DTF 124 I 208 consid. 4a, 122 II 464 consid. 4a, 120 Ib 224 consid. 2b). Nell'ambito di tale valutazione anticipata delle prove, segnatamente riguardo alla rinuncia a interrogare determinati testimoni, all'autorità compete un vasto margine di apprezzamento e il Tribunale federale interviene soltanto in caso d'arbitrio (DTF 124 I 208 consid. 4a, 115 Ia 8 consid. 3a, 97 consid. 5b pag. 101, 106 Ia 161 consid. 2b in fine; sentenza 1P.585/2001 del 9 novembre 2001, consid. 4, pubblicata in RDAT I−2002, n. 83, pag. 529 segg.). Al riguardo, la pretesa violazione del diritto di essere sentito, come l'accennata violazione del principio "in dubio pro reo", riferita in concreto alla valutazione delle prove, coincidono con la censura di arbitrio. Nell'ambito di un esame limitato all'arbitrio, il Tribunale federale annulla la decisione impugnata solo quand'è insostenibile non solo nella motivazione, bensì anche nel risultato (DTF 124 I 208 consid. 4a, cfr. pure DTF 125 II 129 consid. 5b, 124 II 166 consid. 2a, 122 I 253 consid. 6c e rinvii). 
2.2 Il Giudice cantonale ha sostanzialmente negato l'assunzione di ulteriori prove volte a stabilire la dinamica dell'incidente e la posizione finale dei veicoli ritenendole non suscettibili d'influire sul giudizio, siccome gli atti di causa erano a suo dire sufficientemente chiari e completi. In sostanza, secondo il Giudice, i danni riportati dall'autovettura sullo spigolo anteriore sinistro, con la perdita di liquido di raffreddamento dal radiatore, e la posizione finale dei veicoli, indicata dallo stesso ricorrente in un disegno da lui prodotto, confermavano la versione resa dal motociclista: egli sarebbe stato investito dall'automobile, il cui conducente non aveva rispettato il suo diritto di precedenza, al momento di immettersi nella rotatoria. 
Senza di per sé incorrere nell'arbitrio, il Giudice cantonale poteva ritenere che il danno subito dall'automobile, per situazione e genere, nonché la posizione finale dei veicoli, considerata anche sulla base del disegno prodotto dall'automobilista, costituivano indizi a carico di quest'ultimo e avvaloravano la versione dello scooterista. Il rapporto di polizia su cui il Giudice cantonale si è essenzialmente fondato risulta tuttavia assai scarno e contiene unicamente le deposizioni dei due conducenti: l'automobilista sostiene di avere rallentato prima di immettersi nella rotatoria fino a quasi fermarsi e di non avere scorto alcun veicolo sopraggiungere da sinistra, mentre il motociclista afferma di essersi completamente fermato all'imbocco della rotonda e di non avervi visto l'automobile del ricorrente. Il passeggero posteriore dello scooter non è stato per contro interrogato dagli agenti. Emerge inoltre che sia il motociclista sia il suo accompagnatore hanno riportato ferite, il primo di una certa gravità, il secondo soltanto leggere, pur essendo stato scaraventato oltre il lato opposto della vettura, a seguito dell'urto. In tali circostanze, gli indizi a carico del ricorrente emergenti dagli atti, e sui quali il Giudice cantonale ha fondato la colpevolezza, non possono essere ritenuti tali da far ritenere d'acchito irrilevante l'assunzione di altre prove ancora disponibili, idonee a ulteriormente chiarire la fattispecie. Le versioni contrastanti rese dai due conducenti, valutate tenendo conto dell'estrema concisione del rapporto di polizia, della violenza dell'urto, visto che il passeggero del motociclo è stato sbalzato oltre la vettura, e del ferimento anche serio dei protagonisti a bordo dello scooter, imponevano un approfondimento delle circostanze della collisione, in particolare riguardo al comportamento del motociclista. 
In effetti, anche la condotta di quest'ultimo può essere determinante in un caso come il presente, ove il diritto di precedenza non era assoluto, essendo ogni conducente tenuto a rallentare prima di immettersi nella rotatoria (art. 41b cpv. 1 ONC; DTF 127 IV 220 consid. 3a pag. 225/226, 124 IV 81 consid. 2b; Andreas A. Roth, Kreisverkehr, in: Collezione Assista, Ginevra 1998, pag. 520). D'altra parte, la circostanza secondo cui lo scooterista si sarebbe fermato prima di immettersi nella rotatoria poteva essere confermata o negata dal suo passeggero, che però non è stato sentito. Perlomeno l'audizione di quest'ultimo poteva quindi essere idonea a influire sulla decisione impugnata, sicché, rifiutando di assumere ulteriori prove riguardo alla dinamica della collisione, ritenendole irrilevanti in base a un loro apprezzamento anticipato, il Giudice cantonale ha violato il divieto dell'arbitrio (cfr. DTF 129 I 8 consid. 2.1). 
3. 
Ne segue che il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata annullata. Non si preleva una tassa di giustizia (art. 156 cpv. 2 OG). Lo Stato del Cantone Ticino verserà al ricorrente, patrocinato da un legale iscritto nel registro cantonale degli avvocati, un'indennità per ripetibili della sede federale (art. 159 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è annullata. 
2. 
Non si preleva una tassa di giustizia. 
3. 
Lo Stato del Cantone Ticino verserà al ricorrente un'indennità di fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili della sede federale. 
4. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, all'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione e alla Pretura penale del Cantone Ticino. 
Losanna, 14 agosto 2003 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: