Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
7B.114/2006 /biz
Sentenza del 14 agosto 2006
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
Composizione
Giudici federali Hohl, presidente,
Meyer, Marazzi,
cancelliere Piatti.
Parti
A.A.________ e B.A.________,
ricorrenti,
contro
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
comminatoria di fallimento,
ricorso LEF contro la sentenza emanata il 13 giugno 2006 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità
di vigilanza.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
C.C.________ e D.C.________ procedono nei confronti di A.A.________ per l'incasso di crediti attinenti ad un contratto di locazione. Dopo aver ricevuto il 20 marzo 2006 la domanda di continuazione dell'esecuzione del 16 marzo 2006, l'Ufficio di esecuzione di Lugano ha emanato la comminatoria di fallimento.
2.
Con sentenza 13 giugno 2006 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un ricorso presentato da A.A.________ e dalla moglie B.A.________. Dopo aver indicato che la comminatoria di fallimento può unicamente essere impugnata per motivi formali, l'autorità di vigilanza ha ritenuto irrilevante che le pretese dei creditori riguardino unicamente la sfera privata dell'escusso, atteso che dal 14 marzo 2006 questi risulta essere iscritto a registro di commercio in qualità di titolare di una ditta individuale. Essa ha pure reputato che lo scritto del 17 febbraio 2006 non può essere considerato un'opposizione al precetto esecutivo, perché i ricorrenti si sono limitati a chiedere la possibilità di pagare il debito a rate e a comunicare all'Ufficio che, a causa della temporanea insolvibilità del loro datore di lavoro, non erano in grado di pagare la pigione. I giudici cantonali hanno inoltre precisato che la possibilità prevista dall'art. 123 LEF di differire la realizzazione in caso di pagamento rateale non sussiste nell'ambito di un'esecuzione in via di fallimento e che le doglianze concernenti segnatamente i problemi di riscaldamento e le fessure nei muri dell'oggetto locato concernono la fondatezza del credito posto in esecuzione e si rivelano quindi irricevibili se proposte con un ricorso ai sensi dell'art. 17 LEF.
3.
Con ricorso 2 luglio 2006 A.A.________ e B.A.________ chiedono al Tribunale federale di cancellare l'esecuzione, atteso che le pigioni non pagate nulla hanno a che vedere con la ditta individuale - del tutto inattiva - del ricorrente e che la locazione per la quale vengono reclamate è stata stipulata prima della costituzione della ditta, peraltro priva di patrimonio. I ricorrenti indicano altresì di aver proposto ai creditori di pagare ratealmente il debito, ma che tale proposta è rimasta senza riscontro alcuno.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
4.
Giusta l'art. 39 cpv. 1 n. 1 LEF l'esecuzione si prosegue in via di fallimento quando il debitore è iscritto nel registro di commercio in qualità di titolare di una ditta commerciale. Le persone menzionate nell'art. 39 LEF soggiacciono all'esecuzione in via di fallimento per tutti i debiti, anche per quelli che non derivano dall'attività commerciale, se al momento della continuazione dell'esecuzione erano iscritte a registro di commercio (DTF 120 III 4 consid. 5). Ne segue che ai fini del presente giudizio è del tutto irrilevante che con l'esecuzione in corso venga chiesto il pagamento di pigioni per un appartamento locato a titolo privato prima della costituzione della ditta individuale di cui il ricorrente è titolare: decisivo è che questi, al momento della continuazione dell'esecuzione, fosse già iscritto a registro di commercio.
5.
Nella sede federale i ricorrenti non affermano più che sia stata fatta opposizione al precetto esecutivo. Ora, giusta l'art. 88 cpv. 1 LEF se l'esecuzione non è stata sospesa in virtù di un'opposizione o di una decisione giudiziale, trascorsi venti giorni dalla notificazione del precetto, il creditore può chiederne la continuazione. L'art. 159 LEF prevede poi che se il debitore è soggetto all'esecuzione in via di fallimento, ricevuta la domanda di continuazione, l'Ufficio gli commina senza indugio il fallimento. La legge non prevede tuttavia, quale condizione supplementare per la notifica della comminatoria di fallimento, che i creditori si pronuncino su una proposta di pagamento rateale fatta dal debitore. Ne segue che neppure questo argomento soccorre ai ricorrenti.
6.
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto.
Per questi motivi, la Camera pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Comunicazione ai ricorrenti, alla patrocinatrice degli opponenti, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 14 agosto 2006
In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
del Tribunale federale svizzero
La presidente: Il cancelliere: