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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_329/2024  
 
 
Sentenza del 14 ottobre 2024  
 
IV Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Wirthlin, Presidente, 
Heine, Viscione, 
Cancelliere Colombi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Costantino Delogu, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione 
contro gli infortuni, Divisione assicurazione militare, 
Service center 
casella postale 6009 Lucerna, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione militare (nesso causale), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni della Repubblica e Cantone Ticino del 3 maggio 2024 (41.2023.3). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. A.________, nato nel 1965, è rimasto vittima di un infortunio alla spalla sinistra il 9 ottobre 1987 durante l'assolvimento di un corso di ripetizione, scivolando dalla sua altezza su un pavimento di legno e urtando violentemente con la stessa lo spigolo di un tavolino, procurandosi così uno strappo muscolare. Il 27 settembre 1988 è stato sottoposto ad un intervento di artroscopia diagnostica.  
 
A.b. Il 20 giugno 1992, sempre durante l'assolvimento di un corso di ripetizione, l'assicurato è inciampato su un sentiero, cadendo nuovamente a terra, dalla sua altezza, sulla spalla sinistra. Pochi minuti più tardi, salendo su un mezzo militare, e per fare ciò, aggrappandosi ai supporti con il braccio sinistro, dandosi contemporaneamente uno slancio, si è lussato la spalla infortunata. II 3 luglio 1992A.________ è stato nuovamente operato alla spalla sinistra a causa della lussazione anteriore recidivante procuratasi il 20 giugno 1992. Il 3 maggio 2018 l'assicurato ha subito un intervento di impianto di protesi di rivestimento con impiantoglena alla spalla sinistra. A causa di un'infezione in protesi, il 25 maggio 2018 ha subito un intervento di lavaggio, venendo in seguito ricoverato il 17 giugno 2018 presso l'Ospedale Regionale di U.________. Il 13 luglio 2018 è stato quindi trasferito fino al 12 agosto 2018 presso l'Ospedale di V.________ per una terapia in un reparto acuto di minore intensità. Egli si è quindi sottoposto ad un intervento di reimpianto della protesi alla spalla sinistra l'8 ottobre 2018. L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Divisione assicurazione militare, ha riconosciuto la propria responsabilità per le conseguenze somatiche dell'infortunio alla spalla sinistra ed ha versato le prestazioni di legge. In particolare, ha versato al datore di lavoro di A.________ indennità giornaliere per i seguenti periodi di incapacità lavorativa: del 100 % dal 3 maggio 2018 al 10 febbraio 2019, del 50 % dall'11 febbraio 2019 al 10 settembre 2019, del 20 % dall'11 settembre 2019 al 31 agosto 2020.  
 
A.c. Con decisione del 1° gennaio 2022, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino ha riconosciuto all'assicurato una rendita intera d'invalidità dal 2 giugno 2020 in ragione di un'incapacità lavorativa dell'80 % in qualsiasi attività, dovuta ad un episodio depressivo di media gravità e sviluppo di concomitante disturbo somatoforme da dolore persistente. Con decisione 7 marzo 2023, confermata su opposizione il 26 ottobre 2023, l'assicuratore militare ha negato la propria responsabilità ex art. 6 LAM (RS 833.1) fondandosi sulla valutazione del proprio medico fiduciario Dr. med. B.________, secondo il quale il quadro psichiatrico dell'assicurato non si trovasse in relazione prevalentemente probabile con l'infortunio subito durante il corso di ripetizione del 1987.  
 
B.  
Con sentenza del 3 maggio 2024 il vicepresidente del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso dell'assicurato contro la decisione su opposizione del 26 ottobre 2023. 
 
C.  
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale contro tale sentenza, chiedendone la riforma nel senso che gli venga riconosciuta una rendita d'invalidità intera LAM. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Tuttavia, salvo che la violazione giuridica sia manifesta, tenuto conto dell'esigenza di motivazione posta dall'art. 42 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale esamina solamente le censure sollevate, mentre non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di primo grado, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono (più) debitamente presentate in sede federale (DTF 143 V 208 consid. 2; 141 V 234 consid. 1).  
 
1.2. Se il ricorso è presentato contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF).  
 
2.  
Oggetto del contendere è sapere se la sentenza della Corte cantonale, che ha negato l'esistenza di un nesso causale tra gli infortuni subiti e i disturbi psichici lamentati, sia lesiva del diritto federale. 
 
3.  
 
3.1. Il Tribunale cantonale ha ricordato il tenore dell'art. 6 LAM ed esposto i principi pertinenti alla valutazione del nesso di causalità tra l'evento infortunistico e un caso di ricaduta o di postumi tardivi (DTF 123 V 138 consid. 3), evocando dettagliatamente i criteri derivanti dalla giurisprudenza in materia di assicurazione contro gli infortuni (DTF 123 V 139 consid. 3c) per valutare l'adeguatezza del nesso causale in caso di disturbi psichici (DTF 115 V 133 consid. 6). A tale corretta esposizione può essere fatto riferimento.  
 
3.2. La Corte ticinese ha lasciato aperta la questione del nesso di causalità naturale, ritenendo che l'adeguatezza facesse ad ogni modo difetto. I giudici cantonali hanno infatti qualificato gli infortuni in questione come insignificanti o leggeri, categoria in cui, per giurisprudenza, appartenevano comuni cadute e scivolate e nell'ambito della quale la causalità adeguata poteva essere negata a priori. In aggiunta, pronunciandosi anche sull'ipotesi in cui gli infortuni in questione dovessero appartenere alla categoria media al limite di quelli leggeri o insignificanti, Il Tribunale cantonale ha analizzato le relative circostanze, negando ad ogni modo l'adempimento del numero necessario dei criteri sviluppati dalla giurisprudenza.  
 
4.  
Il ricorrente lamenta l'accertamento inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti e la conseguente violazione del diritto federale (art. 6 LAM), nonché la violazione della parità di trattamento (art. 8 Cost.) e del diritto di essere sentito (art. 29 Cost.). 
 
4.1. Citando due sentenze dell'allora Tribunale federale delle assicurazioni [ora: IV e III Corte di diritto pubblico], una pubblicata in RAMI 1990 no. U 101 pag. 210 e la sentenza U39/04 del 26 aprile 2006, il ricorrente sostiene che nell'esame della causalità adeguata andrebbe tenuto conto del cumulo dei due infortuni e del fatto che la medesima parte del corpo sarebbe stata ripetutamente toccata. Entrambi gli infortuni avrebbero interessato la spalla sinistra ed il decorso infortunistico sarebbe stato particolarmente lungo e complesso. Sarebbero intervenuti molteplici interventi chirurgici, uno dopo il primo infortunio e cinque dopo il secondo, oltre all'impressionante serie di problematiche (gravi infezioni) e una sequela di interventi terapeutici. Alludendo poi alla ricostruzione della dinamica degli infortuni occorsi, il ricorrente ritiene che non si sarebbe trattato di una "semplice caduta". Egli si confronta quindi con i criteri riguardanti le circostanze infortunistiche discussi dal Tribunale cantonale, oltre a contestare la valutazione del Dr. med. B.________ circa il nesso di causalità naturale.  
 
4.2. Le tesi ricorsuali non possono convincere. La nuova argomentazione giuridica afferente alla considerazione dei due eventi infortunistici per l'adeguatezza del nesso causale riposa in effetti su una giurisprudenza che non è applicabile alla presente fattispecie. La sentenza U 39/04 del 26 aprile 2006 è innanzitutto riferita ai casi in cui un assicurato è stato ripetutamente vittima di un trauma di tipo "colpo di frusta" o di un trauma analogo. Al contempo, essa spiega che la ripetizione di un infortunio nell'esame della causalità adeguata incide nella valutazione dei singoli criteri, senza affermare che ciò influenzi la qualifica della gravità dei singoli eventi traumatici (cfr. il consid. 3.3.2 della citata sentenza U 39/04: "Der hinreichend nachgewiesenen, durch einen früheren versicherten Unfall verursachten dauerhaften Vorschädigung der HWS kann diesfalls im Rahmen der Beurteilung der einzelnen Kriterien - beispielsweise der besonderen Art der Verletzung, des Grades und der Dauer der Arbeitsunfähigkeit oder der Dauer der ärztlichen Behandlung - Rechnung getragen werden"). Nella sentenza U 42/86 del 22 dicembre 1989, parzialmente pubblicata (consid. 7 a 9) in RAMI 1990 U 101 pag. 210, l'infortunio è stato qualificato "nella categoria degli eventi di grado medio", l'assicurato essendo "rimasto vittima [...] di un incidente della circolazione che gli procurò la frattura aperta al terzo medio della tibia sinistra nonché una ferita lacera con interessamento della cavità articolare del ginocchio sinistro" (cfr. lett. A e consid. 10 della citata sentenza U 42/86). Ora, il caso in esame non concerne né l'una né l'altra situazione e la qualifica nella categoria di infortuni leggeri o insignificanti, effettuata dall'istanza inferiore, è del resto condivisibile. Quanto alle sporadiche e insufficienti critiche in merito contenute nel ricorso, ci si può limitare a rinviare a quanto correttamente esposto nella sentenza impugnata, al suo consid. 2.6 (art. 109 cpv 3 LTF).  
Di conseguenza, non si rivela necessario chinarsi sugli argomenti sviluppati a proposito del nesso di causalità naturale - e, di riflesso, sulla relativa censura di violazione del diritto di essere sentito per la mancata valutazione di tale aspetto da parte del Tribunale cantonale - posto che l'adeguatezza va negata a priori. Non si ravvede infine neppure una disparità di trattamento nella mancata applicazione dei criteri giurisprudenziali per un caso di infortuni leggeri o insignificanti, contrariamente a quanto avanzato dal ricorrente sostenendo che le conseguenze fisiche e psichiche di una "semplice caduta" possono essere le medesime che nel caso di un infortunio di media gravità. La censura, oltre a confondersi con il merito, non permette ad ogni modo di considerare un cambiamento della prassi (cfr. al riguardo DTF 147 IV 274 consid. 1.4; 145 III 303 consid. 4.1.2; 145 I 227 consid. 4; sentenza 8C_392/2023 del 21 dicembre 2023 consid. 7.3). 
 
5.  
Ne discende che il ricorso, manifestamente infondato, deve essere respinto secondo la procedura semplificata dell'art. 109 cpv. 2 lett. a LTF, senza che siano richieste osservazioni. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni della Repubblica e Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica Servizio Assicurazione Militare. 
 
 
Lucerna, 14 ottobre 2024 
 
In nome della IV Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Wirthlin 
 
Il Cancelliere: Colombi