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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.291/2005 /viz 
 
Sentenza del 14 novembre 2005 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Féraud, presidente, 
Reeb, Eusebio. 
cancelliere Crameri. 
 
Parti 
X.________, 
ricorrente, patrocinata dall'avv. Raffaele Bernasconi, 
contro 
 
Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna. 
 
Oggetto 
assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia, 
 
ricorso di diritto amministrativo contro la decisione emanata il 25 ottobre 2005 dal Ministero pubblico della Confederazione. 
 
Fatti: 
A. 
La Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano aveva presentato alla Svizzera, il 14 ottobre 1996, una richiesta di assistenza giudiziaria, completata in particolare il 7 luglio 1997, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di Giorgio Vanoni e altre persone indagati per i reati di corruzione e di falso in bilancio. Il Gruppo Fininvest avrebbe in effetti costituito, attraverso complesse operazioni con risvolti illegali concernenti acquisti fittizi di diritti televisivi, ingenti disponibilità finanziarie anche su conti bancari svizzeri, di cui il gruppo è il beneficiario economico. 
Nell'ambito di ulteriori complementi rogatoriali, in particolare quello del 20 maggio 2002, la cui esecuzione è stata anch'essa delegata al Ministero pubblico della Confederazione (MPC), concernenti un procedimento penale contro il citato indagato, Candia Camaggi, Fedele Confalonieri e Paolo Del Bue per i reati di appropriazione indebita, frode fiscale, falso in bilancio, ricettazione e riciclaggio, il Tribunale federale ha respinto rispettivamente dichiarato inammissibili numerosi ricorsi presentati da società e persone coinvolte (cfr. per esempio cause 1A.411/1996 del 26 marzo 1997, 1A.285/2000 del 13 marzo 2001, 1A.37/2002 del 15 febbraio 2002, 1A.196 e 197/2002 del 30 settembre 2002, 1A.73/2003 del 17 settembre 2003, 1A.253 e 254/2003 dell'11 marzo 2004, 1A.211, 212 e 217/2004 del 18 ottobre 2004, 1A.193, 195 e 196/2005 del 1° settembre 2005, 1A.227/2005 del 13 settembre 2005). 
B. 
Mediante complemento del 24 ottobre 2005 la citata Procura ha chiesto di eseguire ulteriori misure di assistenza, in particolare di acquisire nuovi documenti bancari di diverse società, amministrate dall'indagato Y.________, presso la banca E.________, di sequestrare due conti dei quali X.________ è titolare rispettivamente contitolare, sui quali sarebbero stati effettuati importanti bonifici provenienti dalle menzionate società, e di poter partecipare alla cernita della documentazione. Con decisione di entrata nel merito e incidentale del 25 ottobre 2005 il MPC ha ammesso la richiesta integrativa e ordinato le misure richieste riguardo a una delle menzionate relazioni bancarie. 
X.________ impugna con un ricorso di diritto amministrativo del 7 novembre 2005 questa decisione dinanzi al Tribunale federale. Chiede, in via preliminare, la concessione dell'effetto sospensivo e, in via principale, di annullarla nel senso di revocare il blocco dei conto e l'autorizzazione concessa all'Autorità rogante di partecipare alla cernita. 
Non sono state chieste osservazioni al ricorso. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 131 I 265 consid. 2, 131 II 58 consid. 1). 
1.2 Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1) e dell'Accordo concluso il 10 settembre 1998 che la completa e ne agevola l'applicazione, entrato in vigore il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo, RS 0.351.945.41). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e la relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale e l'Accordo non regolano espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I cpv. 2 dell'Accordo; DTF 130 II 337 consid. 1, 124 II 180 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c). 
1.3 Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 130 II 337 consid. 1.4, 123 II 134 consid. 1d). 
1.4 L'art. 80g cpv. 2 AIMP dispone che la decisione incidentale presa dall'autorità federale di esecuzione, anteriore alla decisione finale, è impugnabile separatamente, entro il termine di dieci giorni dalla sua comunicazione (art. 80k AIMP), con ricorso di diritto amministrativo in caso di pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi dell'art. 80e lett. b, mediante il sequestro di beni (n. 1) o la presenza di persone che partecipano al processo all'estero (n. 2). Un siffatto pregiudizio deve però rimanere un'eccezione (FF 1995 III 3; DTF 126 II 495 consid. 3 e 5). 
1.5 Secondo la giurisprudenza, il ricorso di diritto amministrativo, in tale ambito, è ammissibile solo in via eccezionale (DTF 128 II 211 consid. 2.1, 253 consid. 3). Spetta al ricorrente dimostrare o perlomeno rendere verosimile, sulla base di elementi specifici e concreti, che il sequestro di beni gli causa un pregiudizio immediato e irreparabile e dimostrare che tale nocumento non potrà essere sanato mediante un giudizio che annulli, se del caso, la pedissequa decisione di chiusura. Quale pregiudizio possono entrare in linea di conto in particolare la violazione imminente di concreti obblighi contrattuali (salari, interessi, pigioni, tasse, fatture esigibili, ecc.), l'attuazione imminente di atti in materia di esecuzione e fallimento, la revoca incombente di licenze amministrative o la mancata conclusione di affari concreti. La sola circostanza che ditte commerciali e finanziarie debbano far fronte a costi amministrativi correnti e ordinari non è, di regola, sufficiente per rendere verosimile la sussistenza di un pregiudizio immediato e irreparabile (DTF 130 II 329 consid. 2, 128 II 353 consid. 3 e rinvii; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 296 e 297 pag. 339 e 342; Michel Féraud, Die neue Rechtsmittelordnung in der Rechtshilfe zur Unterstützung eines Strafverfahrens im Ausland, in: Solothurner Festgabe zum Schweizerischen Juristentag 1998, pag. 657 segg., in particolare pag. 661 seg.). 
1.6 La ricorrente adduce di soffrire di importanti disturbi alla colonna vertebrale, causati da un incidente quando aveva otto anni, che potrebbero degenerare improvvisamente. Avrebbe quindi deciso di sottoporsi entro breve a un intervento chirurgico allo scopo di prevenire ulteriori peggioramenti. Al suo dire, per finanziare l'operazione e la riabilitazione in una clinica specializzata, necessiterebbe di far capo agli averi depositati sul conto bloccato. Tali mezzi servirebbero pure per provvedere al mantenimento del figlio di 17 anni. Aggiunge, in maniera del tutto generica, di non disporre di altri averi. Precisa, nondimeno, che quelli depositati sul conto litigioso, ritenute le sue precarie condizioni di salute, avrebbero sempre rappresentato una specie di assicurazione in caso di necessità. Ne deduce che il contestato blocco comporterebbe un pregiudizio immediato e irreparabile. 
Questi generici accenni non adempiono le citate esigenze poste dalla giurisprudenza (DTF 130 II 329 consid. 2), ricordato d'altra parte che la ricorrente non si esprime del tutto sulla sua situazione finanziaria complessiva, in particolare su eventuali redditi provenienti da un'attività lavorativa, sul diritto a eventuali contributi di mantenimento, sulla sussistenza di eventuali assicurazioni, ecc., né sull'esistenza di un altro conto, di cui sarebbe titolare o contitolare, indicato nella domanda integrativa. Del resto, qualora dalla cernita dei documenti dovesse risultare la manifesta estraneità del conto in discussione ai prospettati reati, ne potrebbe essere pronunciato il dissequestro. Per di più, la ricorrente nemmeno indica l'ammontare degli averi sequestrati e quello presumibile dei costi dell'asserita operazione. D'altra parte, nell'ipotesi in cui l'operazione dovesse interventire prossimamente, il MPC potrà pronunciarsi, sulla base di una richiesta motivata, sull'eventuale dissequestro parziale del conto. In siffatte circostanze non si può pertanto ritenere l'esistenza di un pregiudizio immediato e irreparabile. 
1.7 Nel complemento rogatoriale si rileva che sul conto litigioso sarebbero stati effettuati importanti bonifici provenienti da società amministrate dall'indagato Y.________, somme riconducibili al reato di appropriazione indebita rimproverato anche agli inquisiti Silvio Berlusconi, Giorgio Vanoni e altri, perpetrato attraverso plurime operazioni di trasferimento di ingenti somme di denaro destinate a pagare diritti televisivi con un sovrapprezzo fittizio. Le distrazioni di fondi a favore delle società menzionate nella rogatoria, oggetto di un altro ricorso (v. causa 1A.286/2005), riconducibili all'indagato Y.________, corrisponderebbero a circa USD 170 milioni, somma a concorrenza della quale l'Autorità estera ha chiesto i contestati sequestri. Sul conto litigioso sarebbero confluiti importanti bonifici in provenienza da queste società. 
1.8 Premesso che la ricorrente non contesta che l'ammontare degli averi sequestrati sarebbe sproporzionato, ella incentra il gravame sull'assunto secondo cui l'ipotesi accusatoria estera sarebbe infondata: la tesi degli inquirenti esteri per la quale la ricorrente sarebbe un prestanome dell'indagato Y.________, perché nella documentazione finora acquisita non avrebbero trovato atti che dimostrerebbero il contrario, sarebbe inaccettabile. La ricorrente adduce la sua estraneità ai prospettati reati e insiste sull'asserita assenza di connessione tra il suo conto e gli ipotizzati reati, ciò che, in assenza di indizi di reato, sarebbe costitutivo di un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove. Con quest'argomentazione ella disattende che le censure di merito concernenti il complemento rogatoriale devono essere proposte, semmai, in relazione alla decisione finale. In questo stadio della procedura non si tratta in effetti di valutare la contestata ammissibilità della domanda integrativa o la trasmissione, non ancora decisa, di documentazione e di averi bancari allo Stato richiedente (DTF 130 II 329 consid. 3; sentenza 1A.172/1999 del 29 settembre 1999, consid. 3e, apparsa in Pra 2000 38 204). Le questioni inerenti all'ammissibilità della domanda esulano dalla presente procedura. La ricorrente parrebbe inoltre disattendere che il complemento litigioso non dev'essere considerato isolatamente, visto ch'esso s'innesca su numerose rogatorie note ed esaminate dal Tribunale federale. 
Non risulta d'altra parte che le pretese dello Stato richiedente sarebbero manifestamente infondate; la misura coercitiva richiesta appare inoltre sufficientemente connessa sia ai fatti esposti nel complemento sia nelle precedenti domande e non sembra sproporzionata rispetto al suo oggetto (DTF 130 II 329 consid. 3 e 5). La questione di sapere se gli averi litigiosi siano effettivamente riconducibili all'indagato Y.________ esula dalla presente procedura. La contestata misura rispetta quindi il principio della proporzionalità, essendo, in questo stadio della procedura, in relazione con i fatti perseguiti (DTF 130 II 329 consid. 3 in fine, 5.1 in fine e 6). 
2. 
2.1 Di massima, inoltre, la presenza di funzionari esteri a una misura di esecuzione, che deve mantenere il carattere di passività che le è proprio (DTF 118 Ib 547 consid. 6c pag. 562, 117 Ib 51 consid. 5a, 113 Ib 157 consid. 7c pag. 169), non implica ancora, per l'interessato, un pregiudizio immediato e irreparabile: ciò può essere il caso quando sussista il rischio che le autorità estere, con la loro presenza, possano avere conoscenza di fatti inerenti alla sfera segreta prima che l'autorità competente abbia deciso sulla concessione e la portata dell'assistenza. Questo rischio può tuttavia essere evitato, quando, come nella fattispecie, l'autorità svizzera adotti le misure necessarie atte a impedire un'utilizzazione anticipata e prematura delle informazioni nell'ambito del procedimento estero, ad esempio impedendo che i funzionari stranieri prendano appunti su fatti inerenti alla sfera segreta e differendo la consegna di copie di atti fino al passaggio in giudicato della decisione di chiusura (DTF 128 II 211 consid. 2.1, 127 II 198 consid. 2b pag. 204; Zimmermann, op. cit., n. 231-233, 296 e 296-1; Laurent Moreillon (editore), Entraide internationale en matière pénale, Basilea 2004, n. 2, 3 e 16 all'art. 65a e n. 10 all'art. 80e AIMP; contra Peter Popp, Grundzüge der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, Basel 2001, n. 421/422 pag. 285 seg.). 
2.2 Il MPC ha ritenuto che, considerata la complessità del procedimento penale estero e la profonda conoscenza dei fatti di cui dispone l'Autorità inquirente italiana, la loro presenza può agevolare considerevolmente l'esecuzione del complemento rogatoriale, per cui ne ha autorizzato la presenza alla cernita dei documenti. 
2.2.1 Al proposito la ricorrente si limita a richiamare l'art. 65a cpv. 1 AIMP, secondo cui ai partecipanti al processo all'estero può essere consentita la presenza a operazioni di assistenza giudiziaria, nonché la consultazione degli atti, qualora lo Stato richiedente ne faccia richiesta, e contesta che in concreto la loro presenza agevolerebbe considerevolmente l'esecuzione della domanda o il procedimento penale estero (cpv. 2). Aggiunge semplicemente, richiamando la protezione del bene giuridico della sfera privata, che la loro presenza violerebbe il principio della proporzionalità. Essa disattende che questa circostanza non implica ancora, di per sé, come si è visto, un pregiudizio immediato e irreparabile per gli interessati: secondo la prassi, la sussistenza di un simile pregiudizio dovendo essere resa perlomeno verosimile. Un siffatto pregiudizio non è addotto dalla ricorrente e non è neppure ravvisabile nella fattispecie per i motivi esposti nella citata prassi e nella sentenza 1A.217/2004 del 18 ottobre 2004, consid. 2.5-2.10, apparsa nella RtiD I-2005, n. 42 pag. 162 cui, per brevità, si rinvia. In effetti, nel caso di specie, già nella richiesta integrativa l'Autorità estera ha espressamente assicurato che non utilizzerà le informazioni litigiose prima dell'emanazione di una decisione formale di chiusura e che rispetterà il principio della specialità (cfr. DTF 128 II 211 consid. 2.1 pag. 216). Queste garanzie sono sufficienti per evitare il realizzarsi di un pregiudizio immediato ed irreparabile (DTF 130 II 329 consid. 3), per cui il ricorso è inammissibile. 
2.2.2 Inoltre, vista la complessità dei fatti posti a fondamento della rogatoria iniziale e dei numerosi complementi inoltrati in seguito, non vi è dubbio che la presenza di inquirenti esteri, che meglio conoscono le diverse ramificazioni dell'inchiesta e in particolare le risultanze delle indagini effettuate in altri Stati, potrà agevolare l'esecuzione delle postulate misure. Essa potrà inoltre, se del caso, rendere superfluo l'inoltro di ulteriori domande integrative. 
Per di più, la criticata partecipazione permetterà alla ricorrente di far valere immediatamente eventuali motivi, rientranti nelle censure di merito del gravame in esame, che potrebbero ostare alla trasmissione di determinati atti o al contestato blocco, spiegandone le ragioni prima dell'emanazione di una decisione di chiusura (vedi al riguardo DTF 130 II 14 consid. 4). 
3. 
3.1 Il presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo. 
3.2 Ne segue che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico della ricorrente. 
3. 
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (B 95 799/08) 
Losanna, 14 novembre 2005 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: