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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_529/2016  
   
   
 
 
 
Sentenza del 14 novembre 2017  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali von Werdt, Presidente, 
Escher, Marazzi, Herrmann, Bovey, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dagli avv. Luigi Mattei e Mattia Pontarolo, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinata dagli avv. Paolo Bernasconi e Fabio Alippi, 
opponente, 
 
C.________, 
patrocinato dall'avv. Enrico Bonfanti. 
 
Oggetto 
rigetto definitivo dell'opposizione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 15 giugno 2016 
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2016.15). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Con sentenza 17 settembre 2013 l'Obergericht del Canton Zugo ha condannato A.________ a versare alla comunione ereditaria fu D.________ (composta della figlia B.________ e della Fondazione D.________) fr. 38'895'000.-- oltre interessi e fr. 200'000.-- per ripetibili. Con sentenza 4A_533/2013 del 27 marzo 2014 il Tribunale federale ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso in materia civile interposto da A.________ contro la decisione dell'Obergericht.  
 
A.b. Nel frattempo, con precetto esecutivo 30 settembre 2013 dell'Ufficio esecuzione di Locarno, la comunione ereditaria fu D.________, e per essa l'esecutore testamentario avv. dott. C.________, ha escusso - a convalida del precedente sequestro - A.________ per l'importo di fr. 38'895'000.-- oltre interessi, per l'importo di fr. 214'080.-- relativo a ripetibili, e per ulteriori fr. 3'823.-- a titolo di spese di giustizia e di sequestro, indicando tra i vari titoli di credito la sentenza 17 settembre 2013 dell'Obergericht del Canton Zugo.  
Avendo A.________ interposto opposizione contro il precetto esecutivo, l'esecutore testamentario ne ha chiesto il rigetto definitivo con istanza 18 ottobre 2013. 
In data 10 agosto 2015 B.________ ha comunicato al Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna di essere divenuta cessionaria della pretesa della comunione ereditaria. Ella ha prodotto l'atto di cessione 10 marzo 2015 con cui l'esecutore testamentario le ha ceduto tutti i diritti e gli obblighi della successione nei confronti di A.________ derivanti dalla sentenza emessa il 27 marzo 2014 dal Tribunale federale, accompagnato dalla dichiarazione di approvazione sottoscritta dall'esecutore testamentario e dalla Fondazione D.________. 
Con decisione 13 gennaio 2016, il Pretore ha dato atto del subentro nella causa di B.________ al posto dell'esecutore testamentario e ha respinto tanto la domanda di edizione del contratto di divisione ereditaria quanto l'istanza di prestazione di cauzione ex art. 83 cpv. 3 CPC. Nel merito, ha rigettato in via definitiva l'opposizione di A.________ contro il precetto esecutivo limitatamente agli importi di fr. 38'895'000.-- oltre interessi e di fr. 200'000.--. 
 
B.   
A.________ è insorto con reclamo datato 25 gennaio 2016 alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino, che lo ha respinto con il qui impugnato giudizio 15 giugno 2016. Con decisione separata di stessa data, la medesima autorità ha respinto, dopo averli congiunti, due reclami interposti dal ricorrente contro le decisioni pretorili di reiezione delle sue opposizioni ai due decreti di sequestro; il ricorso in materia civile contro tale decisione forma oggetto di un incarto separato (5A_528/2016). 
 
C.   
Con ricorso in materia civile 15 luglio 2016, A.________ (qui di seguito: ricorrente) postula la riforma del giudizio cantonale nel senso che l'istanza di rigetto della sua opposizione al precetto esecutivo sia respinta. In via subordinata, chiede l'annullamento del giudizio impugnato ed il rinvio degli atti al Pretore o al Tribunale di appello per nuovo giudizio, previa assunzione del contratto di divisione ereditaria. 
 
Con decreto presidenziale 23 agosto 2016, al gravame è stato conferito effetto sospensivo. Non sono state chieste determinazioni nel merito. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Decisioni in tema di rigetto - definitivo o provvisorio - dell'opposizione sono decisioni finali ai sensi dell'art. 90 LTF, poiché mettono fine alla relativa procedura. Possono fare l'oggetto di un ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) qualora il valore di lite raggiunga fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), ciò che si verifica nell'evenienza concreta. Il ricorrente è risultato soccombente nella procedura cantonale di reclamo da lui inoltrata, ed è pertanto legittimato a ricorrere al Tribunale federale (art. 76 cpv. 1 LTF) contro la menzionata sentenza di ultima istanza cantonale (art. 75 cpv. 1 LTF). Il gravame è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF).  
 
1.2. Poiché la decisione di rigetto definitivo dell'opposizione non concerne misure cautelari ai sensi dell'art. 98 LTF (DTF 133 III 399 consid. 1.5; sentenza 5A_703/2016 del 6 giugno 2017 consid. 2.1, non pubblicato in DTF 143 III 404), con il ricorso in materia civile può in particolare essere censurata la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF). Il Tribunale federale è tenuto ad applicare d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, considerato l'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 134 III 102 consid. 1.1). Nell'atto di ricorso occorre pertanto spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono più rigorose quando è fatta valere la violazione di diritti fondamentali. II Tribunale federale esamina queste censure solo se la parte ricorrente le ha debitamente sollevate e motivate, come prescritto dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Ciò significa che il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato con riferimento ai motivi della decisione impugnata in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2).  
 
1.3. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo d'ufficio solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 140 III 115 consid. 2) - il ricorrente deve motivare la censura conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 140 III 264 consid. 2.3).  
 
1.4. Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF), ciò che va dettagliatamente spiegato nel ricorso (DTF 134 V 223 consid. 2.2.1; 133 III 393 consid. 3).  
 
2.   
Controversa è la decisione dell'autorità inferiore di confermare il rigetto in via definitiva dell'opposizione formulata dal ricorrente contro un precetto esecutivo avente per oggetto un credito accertato mediante azione creditoria in restituzione di un importo pagato in adempimento di un contratto concluso per dolo (art. 28 CO). 
 
Se il credito è fondato su una decisione giudiziariaesecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione (art. 80 cpv. 1 LEF). Se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un'autorità amministrativa svizzera, l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l'escusso provi con documenti che dopo l'emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione (art. 81 cpv. 1 LEF). 
Il giudice del rigetto dell'opposizione deve accertare l'esistenza di un titolo di rigetto, esaminare l'esistenza delle cosiddette tre identità (l'identità dell'escusso e della persona indicata nel titolo di rigetto come debitrice, l'identità dell'escutente e della persona indicata nel titolo di rigetto come creditore, nonché l'identità tra il credito invocato nell'esecuzione e il credito riconosciuto nel titolo di rigetto) e decidere se l'opposizione va o meno mantenuta (DTF 139 III 444 consid. 4.1.1). 
 
L' art. 81 cpv. 1 LEF esige, per il mantenimento dell'opposizione, la prova per mezzo di documenti dell'estinzione del debito (DTF 139 III 444 consid. 4.1.1; v. STÉPHANE ABBET, in La mainlevée de l'opposition: commentaire des articles 79 à 84 LP, 2017, n. 58 segg. ad art. 84 LEF con rinvii). A differenza di quanto avviene per il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere verosimile l'estinzione: il titolo di rigetto dell'opposizione ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 LEF creando la presunzione che il debito esiste, tale presunzione può soltanto essere rovesciata dalla prova piena del contrario. Le esigenze sono pertanto comparabili a quelle vigenti per l'azione in annullamento o sospensione giudiziale dell'esecuzione dell'art. 85 LEF: mediante tale limitazione dei mezzi di difesa, il legislatore ha voluto impedire che il debitore procrastini a piacimento la procedura esecutiva benché sussista un titolo di credito definitivo (sentenza 5A_331/2017 del 17 luglio 2017 consid. 3.1 e 3.4). All'escusso incombe di dimostrare, per mezzo di documenti, non soltanto la causa dell'estinzione, ma anche l'importo esatto a concorrenza del quale il debito è estinto. Per estinzione del debito la legge non intende solo il pagamento, ma anche qualsiasi altra causa di diritto civile. Infine, considerato il carattere sommario della procedura di rigetto dell'opposizione (art. 251 lett. a CPC), al giudice adito con un'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione non compete statuire su questioni delicate di diritto materiale o per la cui soluzione il potere di apprezzamento riveste un ruolo importante, la decisione al riguardo essendo riservata al giudice di merito (DTF 136 III 624 consid. 4.2.3 con rinvio; sentenze 5A_709/2014 del 18 luglio 2016 consid. 3.1, in RTiD 2017 I pag. 721; 4A_250/2013 del 21 gennaio 2014 consid. 4.3.1). 
 
3.  
 
3.1. Il Tribunale di appello ha preliminarmente evaso le obiezioni formali del ricorrente. Ha confermato il rifiuto del Pretore di acquisire agli atti il contratto di divisione ereditaria: oggetto invero di una domanda di edizione, dunque di discutibile ricevibilità, ha considerato la prova richiesta comunque priva di rilevanza giuridica. Ha indi respinto la censura del ricorrente di violazione del proprio diritto di essere sentito, per non avergli il Pretore concesso la possibilità di esprimersi sul rifiuto di acquisire agli atti il contratto di divisione ereditaria: da un lato, data l'esigenza di celerità che caratterizza la procedura sommaria il giudice può decidere senza preventiva ordinanza separata sulle prove giusta l'art. 154 CPC, specialmente se la richiesta verte su un documento; d'altro lato, il richiedente l'edizione ha unicamente diritto a una replica spontanea, successiva alla produzione di un'eventuale determinazione di controparte, senza preventiva assegnazione di un termine. I Giudici cantonali hanno poi confermato la legittimazione attiva di B.________ (v. anche infra consid. 3.2) e, di conseguenza, la legittimità della sostituzione di parte, con il subentro nel processo di ella al posto della comunione ereditaria (art. 83 cpv. 1 CPC). Da ultimo, il Tribunale di appello ha confermato che le richieste del ricorrente di prestazione di garanzia ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 CPC avanti al Pretore erano insufficientemente motivate, e che pertanto esse erano state a ragione respinte.  
 
3.2. Nel merito, il Tribunale di appello ha ritenuto che la decisione 17 settembre 2013 dell'Obergericht costituisse valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione, poiché era esecutiva (ciò che già bastava) e, al momento della pronuncia del rigetto, era nel frattempo anche passata in giudicato con la sentenza 27 marzo 2014 del Tribunale federale.  
Richiamati le competenze dell'esecutore testamentario nonché i principi che reggono la cessione di crediti non incorporati in cartevalori, il Tribunale di appello ha poi considerato valida la cessione a B.________ di tutti i diritti e obblighi della successione nei confronti del qui ricorrente. Considerato il dibattito sulla natura (causale o astratta) della cessione, la decisione pretorile - che ha considerato la cessione siccome negozio giuridico disgiunto dal contratto di divisione ereditaria - sfugge a ogni rimprovero; del resto, non sussistendo indizi (o almeno, non ne ha evidenziati il ricorrente) che la cessione in questione possa essere contestata oppure condizionata, vengono meno  in casu gli argomenti dei sostenitori della natura causale della cessione. I Giudici cantonali hanno pertanto confermato la legittimazione attiva di B.________.  
Relativamente all'estensione del credito vantato dalla creditrice, il Tribunale di appello lo ha identificato nell' "intero rapporto giuridico esistente tra le parti tale e quale è stato fatto valere nella causa terminatasi con la sentenza del Tribunale federale del 27 marzo 2014 (che comprende dunque anche le pretese accertate con la decisione del 17 settembre 2013 dell'Obergericht di Zugo) ". 
 
4.  
 
4.1. Il Tribunale di appello ha preliminarmente rifiutato di prendere in considerazione una decisione 8 gennaio 2016 dell'Obergericht del Cantone Zurigo, una dichiarazione giurata 22 gennaio 2016 e una decisione 9 maggio 2016 del Ministero pubblico del Cantone Zurigo: documenti nuovi, sarebbero per tale ragione irricevibili.  
Avanti al Tribunale federale, il ricorrente eccepisce che disposizioni di legge speciali permettono di derogare alla suddetta regola (art. 326 cpv. 2 CPC). L'eccezione prevista all'art. 278 cpv. 3 seconda frase LEF, in virtù del quale davanti all'autorità giudiziaria superiore possono essere fatti valere nuovi fatti, dovrebbe trovare applicazione anche nella procedura di rigetto dell'opposizione, procedura di analoga natura, sommaria, intimamente connessa con le procedure di opposizione al sequestro, a maggior ragione considerata la rilevanza dei documenti presentati. 
 
4.2. La lagnanza è infondata. L'eccezione al principio di inammissibilità di  nova in sede di reclamo (art. 326 cpv. 1 CPC) che prevede l'art. 278 cpv. 3 seconda frase LEF è intimamente connessa con le peculiarità della procedura di opposizione al sequestro: essa vuole permettere al debitore (e a terzi toccati dal sequestro) - che per ovvie ragioni non hanno preso parte alla procedura di concessione del sequestro (art. 272 e 274 LEF) - di presentare le proprie obiezioni, e al giudice del sequestro (rispettivamente all'autorità di reclamo, v. art. 278 cpv. 1 e 3 LEF) di decidere in base allo stato di fatto esistente al momento del suo giudizio, sì da evitare la pronuncia di un sequestro quando vi si oppongano le circostanze (DTF 140 III 466 consid. 4.2.3). Queste peculiarità non sono date nella procedura di rigetto dell'opposizione, alla quale il debitore partecipa fin dal primo momento, e per la quale anzi egli crea le premesse, con l'inoltro della sua opposizione al precetto esecutivo (art. 74 cpv. 1 LEF). Il mero fatto che pure la procedura di rigetto dell'opposizione si svolga in procedura sommaria non giustifica pertanto che sia fatta eccezione al principio dell'art. 326 cpv. 1 CPC mediante applicazione per analogia dell'art. 278 cpv. 3 seconda frase LEF. A ragione, dunque, il Tribunale di appello ha rifiutato l'acquisizione agli atti dei documenti presentati dal ricorrente. La censura è infondata.  
 
5.  
 
5.1. Avanti al Tribunale federale, il ricorrente reitera le censure contro il rifiuto delle autorità giudiziarie cantonali di assumere agli atti il contratto di divisione della successione. A tal fine, egli relativizza la natura documentale della procedura di rigetto dell'opposizione, rammenta la facilità e celerità dell'assunzione del mezzo di prova richiesto e ribadisce la fondamentale importanza della conoscenza del contratto di divisione ereditaria quale base della (contestata) cessione alla qui opponente.  
 
5.2. La censura è infondata. Checché ne dica il ricorrente, la giurisprudenza in tema esige senza ombra di dubbio una prova documentale (supra consid. 2). Per una relativizzazione di detta giurisprudenza non vi è spazio.  
Si può peraltro aggiungere che per prova documentale si intende la  produ  zione di un documento (DTF 138 III 636 consid. 4.3.1); se detto documento non è in possesso di colui che desidera versarlo agli atti, già esso non è immediatamente disponibile (ma potrà essere riproposto nel quadro di un'eventuale azione fondata sull'art. 85a LEF, v. DTF 138 III 636 consid. 4.3.2 per analogia) e la sua eventuale acquisizione agli atti avviene tramite una domanda di edizione di documenti, che non può essere equiparata a una produzione spontanea (v., per una fattispecie analoga, DTF 138 III 636 consid. 4.4).  
 
6.  
 
6.1. Il ricorrente ribadisce in seguito la censura di violazione del proprio diritto di essere sentito, per non avergli il Pretore concesso la possibilità di esprimersi sul rifiuto di acquisire agli atti il contratto di divisione ereditaria. A suo dire, e contrariamente a quanto sostenuto dal Pretore e dal Tribunale di appello, l'art. 154 CPC - che prescrive l'emanazione di ordinanze sulle prove prima dell'ammissione delle stesse - vale pure in procedura sommaria e quando la richiesta si riferisce a documenti. La possibilità di replicare alle osservazioni del creditore istante non garantisce a sufficienza l'esercizio del diritto di essere sentito del debitore escusso.  
 
6.2. Dalla collocazione dell'art. 154 CPC nella Parte prima ("Disposizioni generali") del CPC vi è chi deduce che esso si applica in linea di massima a tutti i generi di procedura (ad es. HANS SCHMID, in ZPO Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 3a ad art. 154 CPC). Altre voci dottrinali ritengono tuttavia che natura e finalità della procedura sommaria dispensino il giudice dall'emanazione di ordinanze sulle prove (FRANÇOIS BOHNET, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 9 ad art. 254 CPC; CHRISTIAN LEU, in ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2a ed. 2016, n. 17 ad art. 154 CPC). Il giudice che vi rinuncia poiché intende rifiutare un determinato mezzo di prova non viola allora il CPC, potendo poggiare la propria decisione su autorevole dottrina.  
Se già un'ordinanza sulle prove non è imprescindibile nelle circostanze concrete, la questione a sapere se la possibilità di produrre una replica spontanea soddisfi il diritto di essere sentito del ricorrente diviene ovviamente oziosa. 
La censura si appalesa quindi infondata nella misura della sua ammissibilità. 
 
7.  
 
7.1. Il ricorrente porta indi la propria attenzione sulla capacità dell'esecutore testamentario C.________ di disporre delle pretese della successione e, di riflesso, di cederle conformemente agli accordi o alle istruzioni delle eredi. Data in linea di massima la possibilità, per un esecutore testamentario, di cedere diritti, nel caso di specie la cessione invocata dall'opponente faceva esplicito riferimento alla clausola 5.1 del contratto di divisione ereditaria. Nell'impossibilità di prendere visione di tale contratto, non si può escludere che il contratto sia nullo oppure sottoposto a condizioni, né si può rimproverare al ricorrente di proporre mere ipotesi. La conclusione divergente del Tribunale di appello sarebbe pertanto fondata su accertamenti fattuali incompleti e, di conseguenza, insostenibile.  
 
7.2. Tali censure, tuttavia, non convincono. A ben guardare, il ricorrente critica l'istanza inferiore per non aver approfondito l'esame della validità della cessione. Ma il ricorrente non può seriamente revocare in dubbio la validità semplicemente snocciolando ipotesi astrattamente possibili, senza accompagnarle con indizi seri, scaturenti immediatamente da documenti agli atti. In tal senso, non è indizio sufficientemente serio la menzione, nel contratto di cessione, della clausola n. 5.1 del contratto di divisione ereditaria: le ipotesi ricorsuali secondo le quali le parti avrebbero omesso ogni riferimento al contratto divisorio, se questo fosse stato ininfluente, rispettivamente che il rinvio a detta clausola voglia indiziare la natura causale della cessione voluta dalle parti, sono frutto di mera speculazione e prive di riscontro documentale. Lo stesso dicasi per le deduzioni che il ricorrente trae dai tempi intercorsi fino alla firma dell'atto di cessione e dalle circostanze concrete del caso, con l'aggravante che queste ultime nemmeno emergono dal giudizio impugnato e, come tali, vanno pertanto considerate nuove ai sensi dell'art. 99 cpv. 1 LTF (supra consid. 1.4). Dal punto di vista dell'apprezzamento delle prove, la conclusione dell'istanza inferiore (e, in precedenza, già del Pretore) secondo la quale si sarebbe in presenza di un semplice riferimento, nulla permettendo di ipotizzare eventuali condizioni alle quali sottostarebbe la cessione, non appare assolutamente lesiva del divieto d'arbitrio. Resta riservato un esame più approfondito della cessione nel quadro di un'eventuale azione di accertamento negativo dell'art. 85a LEF (v. DTF 142 III 372 consid. 3.3.3).  
La censura di arbitrario accertamento dei fatti appare in conclusione infondata in quanto ammissibile. 
 
8.  
 
8.1. Il ricorrente considera in seguito contrario al diritto federale (art. 164 CO) attribuire natura astratta alla cessione, tanto più nel caso concreto ove le parti avrebbero fatto chiaramente dipendere la cessione dalla clausola n. 5.1 del contratto di divisione ed il debitore avrebbe addotto i motivi che gli permettono di dubitare della validità della cessione.  
 
8.2. Come rileva il Tribunale di appello e come riconosce il ricorrente medesimo, la questione della natura causale o astratta della cessione è indecisa in giurisprudenza, mentre la dottrina è divisa. In ogni modo l'obiezione appare pretestuosa: il ricorrente medesimo, in altro contesto, afferma perentoriamente, citando una sentenza del Tribunale federale del 2013, che la natura della cessione è astratta salvo diversa pattuizione delle parti.  
Peraltro, il Tribunale di appello non si è limitato a constatare l'esitazione giurisprudenziale. Ha soggiunto, richiamando dottrina topica, che in ogni caso la teoria della causalità non potrebbe trovare applicazione nei rapporti con il debitore della pretesa ceduta. L'obiezione ricorsuale, fondata su una voce dottrinale secondo la quale il debitore deve avere il diritto di sollevare anche eccezioni che riguardano la validità del negozio giuridico tra cedente e cessionario, appare confinata alla procedura ordinaria, mentre travalica ampiamente i limiti di cognizione di una procedura sommaria quale è quella del rigetto dell'opposizione (supra consid. 2). 
Che le parti, infine, abbiano fatto dipendere la cessione dalla clausola n. 5.1 del contratto di divisione, è mera speculazione del ricorrente, già smentita (supra consid. 7.2). La premessa fattuale della censura cade dunque nel vuoto, e con essa la censura medesima. 
La censura di violazione del diritto federale, con riferimento alla natura dell'accordo di cessione alla base del subentro in causa della qui opponente, si rivela pertanto infondata nella misura della sua ammissibilità. 
 
9.  
 
9.1. Il ricorrente contesta la portata della cessione in questione, la quale circoscrive il proprio oggetto nei termini : " sämtliche Rechte und Pflichten des Nachlasses D.________ gegen Herrn A.________ aus dem rechtskräftigen Urteil des Bundesgerichts vom 27. März 2014". Egli sostiene che la cessione, semmai valida, poteva riferirsi unicamente ai diritti scaturenti dalla sentenza 4A_533/2013 del Tribunale federale del 27 marzo 2014. Letta sullo sfondo della decisione impugnata, la censura parrebbe voler riconoscere alla (contestata) cessione una portata limitata alle spese ripetibili accordate dal Tribunale federale in quella circostanza. A giudizio del ricorrente, per contro, non si estenderebbe alle pretese accertate dall'Obergericht del Canton Zugo con sentenza 17 settembre 2013 e confermate dal Tribunale federale con la reiezione del suo ricorso. A suffragio della sua tesi, egli rileva che la cessione parlerebbe di diritti ("Rechte") e non di pretese ("Forderungen"). In secondo luogo, il testo della cessione farebbe riferimento ai diritti e agli obblighi scaturenti dalla citata sentenza del Tribunale federale, senza riferimento alcuno alla sentenza del Canton Zugo; la conclusione del Tribunale di appello poggerebbe su accertamenti di fatto insostenibili. Né può essere ritenuta, quale elemento di giudizio a favore della soluzione del Tribunale di appello, la dichiarazione di accettazione del subentro di B.________ nei processi avanti al Pretore, secondo i Giudici cantonali priva di senso se alla cessionaria non fossero state cedute anche le pretese fatte valere in quelle cause: per la similitudine delle espressioni utilizzate nei due testi, il rinvio, nella cessione, al contratto di divisione ereditaria deve essere letto nel medesimo senso del rinvio che nella dichiarazione di accettazione è fatto alla cessione, ovvero quella di causa.  
Il ricorrente adduce poi l'obbligo, in capo al cessionario, di immediatamente dimostrare, e non semplicemente rendere verosimile, la sua qualità di avente causa, pure in sede di procedure sommarie quali il rigetto dell'opposizione e l'opposizione al sequestro - requisito qui non adempiuto. 
Il ricorrente sostiene infine di aver contestato la cessione con sufficiente chiarezza, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale d'appello. 
 
9.2.  
 
9.2.1. Il ricorrente, in altre parole, mette in dubbio l'identità tra l'escutente ed il creditore designato nel titolo di rigetto, pretendendo che la cessione 10 marzo 2015 non si estenderebbe al credito contenuto nel titolo di rigetto definitivo dell'opposizione.  
Può chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione non solo il creditore indicato nel titolo di rigetto, ma anche colui al quale è stata trasmessa la pretesa, segnatamente mediante cessione giusta gli art. 164 segg. CO, se dimostra immediatamente la sua qualità di avente causa (v. DTF 140 III 372 consid. 3). Ora, nel caso concreto, la sentenza 17 settembre 2013 dell'Obergericht del Canton Zugo costituisce il  titulus sul quale poggia l'istanza di rigetto dell'opposizione: tale decisione condanna il ricorrente a versare alla comunione ereditaria fu D.________ l'importo di fr. 38'895'000.-- (oltre agli interessi e le ripetibili di seconda sede). Con atto di cessione 10 marzo 2015, prodotto da B.________ dinanzi al Pretore, l'esecutore testamentario ha poi ceduto all'opponente tutti i diritti e gli obblighi della successione nei confronti del ricorrente derivanti dalla sentenza del Tribunale federale 4A_533/2013 del 27 marzo 2014. Checché obietti il ricorrente, la correlazione fra i due giudizi è nondimeno patente, poiché impugnato dinanzi al Tribunale federale era proprio il credito risultante dalla decisione dell'Obergericht del Canton Zugo, sicché la menzione, in sede di cessione, della sola sentenza del Tribunale federale basta ampiamente per circoscrivere la portata della cessione stessa e per ammettere che essa includeva pure detto credito (e non soltanto le spese ripetibili accordate dal Tribunale federale; sulle esigenze di determinabilità di un credito ceduto v. DTF 122 III 361 consid. 4c).  
Gli argomenti ricorsuali contro l'estensione della cessione non sono atti a sovvertire le conclusioni alle quali sono giunti i Giudici cantonali. Decisivo, e già di per sé sufficiente, è l'argomento addotto dal Tribunale di appello, ovvero che la dichiarazione di accettazione al subentro di B.________ nei processi avanti al Pretore non avrebbe senso se non fossero state cedute all'opponente le pretese fatte valere in quelle cause. Le disquisizioni astratte sulle pretese differenze di significato dei sostantivi "Rechte" e "Forderungen" rappresentano al più pretestuosi sofismi linguistici, esprimono semmai l'opinione personale del ricorrente, e costituiscono per finire supposizioni ben meno convincenti di quanto lo siano quelle del Tribunale di appello. Medesima portata va attribuita alle ipotesi ricorsuali di lettura del participio "Bezugnehmend" rispettivamente dell'espressione "Mit Bezug auf"; peraltro, la censura fondata su una pretesa dipendenza causale della cessione dal contratto di divisione ereditaria è viziata già dal fatto che tale relazione è già stata negata (supra consid. 7.2 e 8.2). 
 
9.2.2. La cessione della pretesa deve essere dimostrata con "[prova] immediata". È questo il significato dell'aggettivo "liquid" utilizzato nella topica DTF 140 III 372 consid. 3.3.3 (v. anche DANIEL STAEHELIN, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2a ed. 2010, n. 35 ad art. 80 LEFlo stesso, Ergänzungsband zur 2. Auflage, 2017, n. 35a e 35b ad art. 80 LEF, dove parla di prova documentale della subrogazione dell'ente pubblico). La censura ricorsuale, secondo cui l'opponente non avrebbe provato la sua qualità di avente causa e l'autorità cantonale si sarebbe accontentata della mera verosimiglianza, travisa il pensiero della DTF 140 III 372 e si rivela dunque manifestamente infondata.  
 
9.2.3. È infine a torto che il ricorrente ritiene di aver contestato la cessione con sufficiente chiarezza: egli stesso ammette di avere, " nel settembre del 2015", semplicemente chiesto di esaminare il contratto di divisione ereditaria. Mal si comprende perché il giudice di prima sede avrebbe dovuto tassativamente dedurre da tale richiesta che egli contestava la cessione. Anche questa censura appare infondata.  
 
10.   
Il ricorso risulta, in conclusione, infondato nella misura della sua ammissibilità. Tassa e spese di giustizia vanno poste a carico del ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). B.________ e C.________, che si sono opposti invano alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e che non sono stati chiamati ad esprimersi nel merito, non possono pretendere ripetibili per la sede federale (art. 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 20'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 14 novembre 2017 
 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: von Werdt 
 
La Cancelliera: Antonini