Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.355/2006 /viz 
 
Sentenza del 14 dicembre 2006 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Féraud, presidente, 
Fonjallaz, Eusebio, 
cancelliere Gadoni. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Matteo Quadranti, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, 
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, 
via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
procedimento penale, 
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 16 maggio 2006 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Il 13 dicembre 2005 A.________ è stato riconosciuto autore colpevole dalla Corte delle assise criminali di Lugano di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, fra ottobre e il 20 novembre 2003, a Ferizaj e in altre località del Kosovo, agendo in correità con la sorella, già precedentemente condannata, fatto preparativi per prendere in consegna un'ingente quantità di eroina destinata ad essere trasportata ed importata in Svizzera. In particolare, egli ha preso in consegna 23,842 kg di eroina con un grado di purezza del 22,4% occultandoli nel serbatoio del carburante della vettura Audi A6 appartenente alla correa, che l'ha trasportata fino alla frontiera di Chiasso-Brogeda, dove è stata arrestata. 
L'accusato è stato condannato alla pena di quattro anni e nove mesi di reclusione e all'espulsione dalla Svizzera per un periodo di quindici anni. 
B. 
Adita dall'accusato, la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP), con sentenza del 16 maggio 2006, ha respinto il ricorso nella misura della sua ammissibilità. 
C. 
A.________ impugna con un ricorso di diritto pubblico del 9 giugno 2006 al Tribunale federale questo giudizio, chiedendo di annullarlo. Postula inoltre di annullare la sentenza di primo grado e di ammetterlo al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Il ricorrente fa essenzialmente valere una violazione del divieto dell'arbitrio, del principio "in dubio pro reo" e della garanzia di un equo processo. Delle motivazioni si dirà, per quanto necessario, nei considerandi. 
D. 
La CCRP rinuncia a presentare osservazioni, mentre il Procuratore pubblico chiede la reiezione del gravame. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 132 I 140 consid. 1.1, 131 I 153 consid. 1, 131 II 571 consid. 1 e rinvio). 
1.2 Nella misura in cui il ricorrente fa valere l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, nonché la violazione del principio "in dubio pro reo", il ricorso di diritto pubblico è di principio ammissibile, essendo invocata la lesione di diritti costituzionali del cittadino (art. 269 cpv. 2 PP in relazione con l'art. 84 cpv. 1 lett. a OG). Per contro, laddove si diffonde sull'applicazione degli art. 19 LStup e 19 CP, adducendo in particolare di avere tutt'al più commesso unicamente degli atti preparatori, di essere incorso in un errore sui fatti e di avere semmai agito con negligenza, il ricorrente lamenta in sostanza una pretesa violazione del diritto federale: la censura avrebbe dovuto essere fatta valere con un ricorso per cassazione, che non è stato presentato, ed è quindi inammissibile nell'ambito del rimedio qui esperito (art. 269 cpv. 1 PP). Pure le critiche riguardanti la natura giuridica della partecipazione del ricorrente alla commissione del reato, segnatamente contro la correità ammessa dai giudici cantonali, attengono al diritto federale e sono quindi improponibili in questa sede. 
1.3 Il ricorso di diritto pubblico ha, tranne eccezioni che non si verificano in concreto, natura meramente cassatoria (DTF 132 I 68 consid. 1.5, 129 I 173 consid. 1.5). Nella misura in cui il ricorrente chiede più dell'annullamento della decisione impugnata, segnatamente di annullare anche il giudizio di primo grado, il gravame è quindi inammissibile. 
2. 
2.1 Nella fattispecie, il potere cognitivo di cui fruiva la CCRP sui quesiti posti in discussione nel gravame in esame era simile e almeno pari a quello del Tribunale federale nell'ambito del ricorso di diritto pubblico (cfr. art. 288 lett. c in relazione con l'art. 295 cpv. 1 CPP/TI; sentenza impugnata, consid. 1): solo la decisione della CCRP stessa, quale ultima istanza cantonale (art. 86 cpv. 1 OG), e non quella dell'autorità precedente può quindi formare oggetto del ricorso. Certo, il ricorrente nella motivazione del ricorso di diritto pubblico può e deve contestare nel merito la valutazione delle prove eseguita dall'autorità cantonale inferiore ritenuta non arbitraria dall'ultima istanza cantonale che fruiva di un potere cognitivo limitato. Tuttavia, egli non può semplicemente riproporre le stesse censure già sollevate dinanzi all'ultima istanza cantonale, ma deve confrontarsi contemporaneamente con la motivazione della decisione della CCRP, la sola che costituisce oggetto del litigio, e spiegare come e perché nella stessa sia stata negata a torto una valutazione arbitraria delle prove da parte dell'istanza inferiore. Il Tribunale federale esamina senza riserva l'uso che l'autorità cantonale di ricorso ha fatto del suo limitato potere cognitivo, ossia se tale autorità ha negato l'arbitrio a torto (DTF 125 I 492 consid. 1a/cc; sentenza 1P.105/2001 del 28 maggio 2001, consid. 4 e riferimenti, pubblicata in: RDAT II-2001, n. 58, pag. 227 segg.). 
2.2 Nella misura in cui si limita a riproporre le identiche censure presentate dinanzi alla CCRP contro il giudizio di primo grado, senza confrontarsi esplicitamente e puntualmente con le motivazioni addotte dall'ultima istanza cantonale, il gravame si rivela inammissibile: lo è in modo particolare laddove tali censure corrispondano a una testuale riproduzione delle argomentazioni contenute nel ricorso per cassazione dinanzi alla CCRP. Nell'ambito del ricorso di diritto pubblico non basta infatti affermare che la decisione della Corte di merito sarebbe arbitraria e di riflesso lo sarebbe anche quella dell'istanza superiore, che l'ha confermata. Occorre piuttosto dimostrare per quali ragioni la CCRP avrebbe a torto negato l'arbitrarietà della decisione sottoposta al suo giudizio, ossia perché, nell'ambito di una valutazione oggettiva di tutte le risultanze probatorie, avrebbe confermato una sentenza di condanna nonostante l'esistenza di dubbi rilevanti e insopprimibili sulla colpevolezza dell'accusato (DTF 125 I 492 consid. 1b e rinvii). D'altra parte, ciò che è decisivo nella fattispecie, la CCRP ha ritenuto appellatorie la quasi totalità delle censure sollevate e non le ha quindi esaminate nel merito: spettava quindi al ricorrente dimostrare, conformemente all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, perché la precedente istanza avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali e si sarebbe quindi a torto rifiutata di procedere all'esame di merito (DTF 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2; sentenza 1P.105/2001 citata, consid. 5a; cfr., in generale sull'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, DTF 127 I 38 consid. 3c pag. 43, 125 I 492 consid. 1b). Ove il ricorrente non dimostri ciò, ma riproponga le argomentazioni di carattere materiale fatte valere davanti all'ultima istanza cantonale, il gravame è parimenti inammissibile. 
2.3 
2.3.1 La CCRP ha in particolare ritenuto appellatorie, e pertanto inammissibili, le censure contro le considerazioni iniziali dei primi giudici che hanno rilevato come le tesi a confronto nella fattispecie già non apparivano equiprobabili (cfr. sentenza impugnata, consid. 3). Insufficientemente motivate sotto il profilo dell'arbitrio e quindi parimenti inammissibili sono poi state ritenute anche le contestazioni relative alla mancata conoscenza da parte del ricorrente del trasporto criminoso e alla rilevanza della chiamata di correo della sorella (cfr. sentenza impugnata, consid. 6 e 7). La CCRP non ha esaminato nel merito nemmeno le critiche concernenti la pianificazione del trasporto, siccome non adempivano i requisiti di motivazione del ricorso per cassazione, precisando altresì che l'unica censura di arbitrio non si riferiva alla sentenza di primo grado ma a un rapporto di polizia giudiziaria (cfr. sentenza impugnata, consid. 8). Ha inoltre rilevato che il ricorrente trascurava il limitato potere cognitivo dell'autorità giudicante anche quando si riferiva ai preparativi intrapresi dalla sorella e alle ragioni per cui l'Audi A6 era stata portata in Kosovo. Al proposito la CCRP ha peraltro osservato che il ricorrente si limitava ad evocare deposizioni che riportavano quanto pretendeva la sorella medesima circa i motivi del viaggio: tali giustificazioni erano però già state ritenute inverosimili nel procedimento contro la correa. Anche laddove il ricorrente si confrontava con le lettere, che la sorella intendeva fare uscire dal carcere per crearsi un alibi, la Corte cantonale ha ravvisato difetti di motivazione trattandosi di un rimedio fondato sul divieto dell'arbitrio, sicché, ancora una volta, ha dichiarato irricevibile il gravame (cfr. sentenza impugnata, consid. 9). Parimenti appellatori e di conseguenza inammissibili sono infine stati considerati i punti da 11 a 18 del ricorso per cassazione, riguardo ai quali la CCRP ha rilevato che il ricorrente formulava unicamente deduzioni personali sulla base di valutazioni diverse e soggettive delle prove (cfr. sentenza impugnata, consid. 10). 
2.3.2 In questa sede, il ricorrente ripropone, peraltro in gran parte testualmente e in modo prolisso, il contenuto del suo ricorso per cassazione dinanzi all'ultima istanza cantonale, ma non adduce, come gli sarebbe spettato secondo la citata costante giurisprudenza, l'arbitrarietà delle numerose carenze di motivazione rimproverategli dalla CCRP, spiegando puntualmente per quali ragioni tale gravame avrebbe invece adempiuto, dal profilo formale, le esigenze poste dalla legge e dalla giurisprudenza. Riproponendo in sostanza le identiche censure di merito sollevate dinanzi alla CCRP, il ricorrente non si confronta con la decisione emanata da quest'ultima autorità, come già visto unico oggetto dell'impugnativa, segnatamente riguardo alla questione dell'irricevibilità delle censure. Al proposito non è infatti sufficiente che il ricorrente si limiti a sostenere genericamente che il ricorso per cassazione in sede cantonale non sarebbe stato appellatorio siccome mirava ad evidenziare la mancata presa in considerazione di talune prove da parte dei primi giudici. D'altra parte, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, al consid. 8 della sentenza impugnata la CCRP ha rilevato, in modo conforme agli atti, che la censura ricorsuale si riferiva a rapporti di polizia e non al giudizio di primo grado, con il quale il condannato non si confrontava. 
2.4 In sostanza la CCRP ha esaminato nel merito le critiche sollevate dal ricorrente sotto il profilo degli accertamenti di fatto unicamente riguardo alla rilevanza della chiamata di correo della sorella. Al proposito, l'ultima istanza cantonale ha dato atto che la circostanza, secondo cui la sorella avesse addossato all'accusato una responsabilità maggiore nell'adempimento del reato rispetto a quanto da lui effettivamente commesso, costituiva senz'altro un elemento che minava la credibilità della stessa. Ha però altresì considerato che la Corte di merito aveva nondimeno tenuto conto di tale circostanza, spiegando in modo sostenibile che la chiamata di correo rimaneva pur sempre un indizio, poiché la sorella non aveva fatto altri nomi, non aveva motivo di denunciarlo ingiustamente e l'imputato medesimo, che riconosceva di avere sempre avuto con lei rapporti normali, non sapeva spiegarsi per quali ragioni ella avrebbe dovuto mentire chiamandolo in causa. La CCRP non ha quindi ritenuto arbitraria la conclusione dei primi giudici secondo cui la sorella, coinvolgendo l'imputato, tendeva a ridimensionare il suo ruolo, ma non mentiva completamente. Ha altresì precisato che tale indizio era stato rettamente relativizzato dalla Corte di merito, che ne aveva vagliato la rilevanza soprattutto alla luce delle intercettazioni telefoniche (cfr. sentenza impugnata, consid. 5). Ora, su questo punto, il ricorrente riproduce testualmente quanto già esposto nel suo ricorso per cassazione in sede cantonale, senza confrontarsi puntualmente con il giudizio della CCRP adducendo i motivi per cui essa avrebbe a torto negato una valutazione arbitraria delle prove da parte della prima Corte. Ciò comporta, nuovamente, l'inammissibilità della censura. 
3. 
Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio deve essere respinta essendo il gravame sin dall'inizio manifestamente privo di esito favorevole (art. 152 cpv. 1 OG). Tuttavia, vista la situazione finanziaria del ricorrente, si giustifica di prelevare una tassa di giustizia ridotta. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
3. 
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente. 
4. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 14 dicembre 2006 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: