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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_627/2007 
 
Sentenza del 15 gennaio 2008 
II Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudice federale Merkli, Presidente, 
cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Parti 
X.________ SA, 
ricorrente, patrocinata dall'avv. Bruno Notari, 
contro 
 
Y.________ SA, 
patrocinata dall'avv. Aurelio Facchi, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Commesse pubbliche (lavori di sottostruttura per la manutenzione delle strade cantonali durante il periodo 2007/2010; lotto MS-SC 6 07/10), 
 
ricorso in materia di diritto pubblico e ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emessa il 17 settembre 2007 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Il 27 marzo 2007 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha aggiudicato alla X.________ SA la commessa relativa al lotto concernente lavori di manutenzione delle strade del Bellinzonese e delle valli di Blenio e Riviera. L'8 maggio 2007 il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato la decisione governativa, ritenendola viziata da formalismo eccessivo, e ha rinviato gli atti al committente per nuovo giudizio. Il ricorso in materia di diritto pubblico e il ricorso sussidiario in materia costituzionale presentati dalla X.________ SA contro la sentenza cantonale sono stati dichiarati inammissibili dal Tribunale federale il 18 giugno 2007. 
B. 
Il 10 luglio 2007, dopo aver rielaborato la valutazione delle offerte, il Consiglio di Stato ha aggiudicato i lavori alla Y.________ SA, mentre l'offerta della X.________ SA è stata scartata. Il ricorso esperito da quest'ultima contro la delibera è stato respinto dal Tribunale cantonale amministrativo con sentenza del 17 settembre 2007. 
C. 
Il 5 novembre 2007 la X.________ SA ha proposto dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico e un ricorso sussidiario in materia costituzionale. In entrambi i gravami postula l'annullamento della sentenza cantonale e della decisione di delibera nonché chiede l'aggiudicazione dei lavori. Adduce, in sintesi, una violazione del diritto cantonale così come degli art. 9 e 29 cpv. 1 Cost. 
Chiamati ad esprimersi, il Tribunale amministrativo si è limitato a riconfermarsi nelle tesi di fatto e di diritto alla base del proprio giudizio, mentre il Consiglio di Stato ha rinviato alle osservazioni presentate in sede cantonale. Da parte sua, Y.________ SA domanda la reiezione in ordine e nel merito di entrambi i ricorsi. 
D. 
Con decreto presidenziale del 4 dicembre 2007 sono state respinte le istanze di conferimento dell'effetto sospensivo contenute nei gravami. 
 
Diritto: 
1. 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità di un rimedio di diritto, senza essere vincolato dalle opinioni espresse dalle parti (art. 29 cpv. 1 LTF). 
2. 
Giusta l'art. 83 lett. f LTF il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di acquisti pubblici se "il valore stimato della commessa non raggiunge la soglia determinante secondo la legge federale del 16 dicembre 1994 sugli acquisti pubblici o secondo l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici (cifra 1) e se "non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale (cifra 2)". Come già spiegato da questa Corte, questi motivi di esclusione sono cumulativi (DTF 133 II 396 consid. 2.1). Inoltre, conformemente all'art. 42 cpv. 2 seconda frase LTF, "qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione". Nel caso concreto, la ricorrente non spiega in che il ricorso in materia di diritto pubblico da lei esperito concernerebbe una questione di diritto fondamentale, motivo per cui detto rimedio dev'essere dichiarato inammissibile già per tal motivo (cfr. DTF 133 II 396 consid. 2.2). 
3. 
La ricorrente ha presentato un ricorso sussidiario in materia costituzionale, di massima ammissibile poiché, come si è visto, la via del ricorso ordinario è preclusa (art. 113 e art. 83 lett. f LTF). Con questo rimedio può essere censurata solo la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Deve quindi essere indicato quale sia la norma di diritto costituzionale che si pretende violata e dimostrato, mediante un'argomentazione circostanziata (art. 42 cpv. 2 LTF), in cosa consista la violazione (cfr. DTF 130 I 258 consid. 1.3); qualora venga invocata la violazione di un diritto costituzionale nell'applicazione del diritto cantonale o intercantonale, la parte ricorrente deve indicare con precisione la disposizione cantonale contemplata (cfr. DTF 110 Ia 1 consid. 2a). Il Tribunale federale esamina la violazione di diritti di rango costituzionale o censure costituzionali nell'applicazione del diritto cantonale o intercantonale soltanto se l'insorgente le abbia sollevate e sufficientemente motivate nell'atto di ricorso (art. 117 e 106 cpv. 2 LTF; DTF 133 II 396 consid. 3.2). Ciò che non è manifestamente il caso in concreto. La ricorrente si limita infatti a citare gli art. 9 e 29 cpv. 1 Cost., dimenticando però in particolare che per motivare la censura di arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata, né contrapporle una versione propria, per quanto sostenibile, dei fatti o una propria valutazione delle prove o una propria interpretazione di una norma legale. Occorre piuttosto dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti, la valutazione delle prove o la criticata interpretazione sarebbe manifestamente insostenibile, si trovi in chiaro contrasto con gli atti, si fondi su una svista manifesta, violi gravemente una norma o un principio giuridico chiaro e indiscusso o contraddica in modo urtante il sentimento di giustizia e di equità (DTF 133 II 396 consid. 3.3 e rinvio). Ne deriva che anche il ricorso sussidiario in materia costituzionale non adempie le condizioni di ricevibilità poste dalla LTF ed è pertanto inammissibile. 
4. 
4.1 
I ricorsi, manifestamente inammissibili, vanno decisi secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
4.2 Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). La ricorrente verserà alla controparte, assistita da un avvocato, un'indennità per ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF). Non si concedono ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
I ricorsi sono inammissibili. 
2. 
Le spese giudiziarie complessive di fr. 1'500.-- sono poste a carico della ricorrente, la quale rifonderà alla Y.________ SA un'indennità di fr. 2'000.-- per ripetibili della sede federale. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
Losanna, 15 gennaio 2008 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: La Cancelliera: 
 
Merkli Ieronimo Perroud