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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_38/2008 
 
Sentenza del 15 gennaio 2009 
II Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudici federali U. Meyer, Presidente, 
Borella, Kernen, 
cancelliere Grisanti. 
 
Parti 
R.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Cesare Lepori, via Parco 2, 6500 Bellinzona, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità, 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 21 novembre 2007. 
 
Considerando: 
che per decisione del 4 dicembre 2006 l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) ha respinto la domanda di prestazioni presentata da R.________, 
che per pronuncia del 21 novembre 2007 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso dell'assicurato, 
che patrocinato dall'avv. Cesare Lepori, R.________ ha deferito il giudizio cantonale al Tribunale federale con un ricorso in materia di diritto pubblico e contestuale domanda di assistenza giudiziaria gratuita, 
che con il ricorso l'assicurato ha chiesto il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità, 
che ritenendo, a un primo esame sommario, le conclusioni ricorsuali prive di possibilità di successo, il Tribunale federale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria gratuita con decreto dell'8 aprile 2008, 
che questa Corte ha fissato al ricorrente un termine, scadente il 29 aprile 2008, per pagare un anticipo spese di fr. 500.-, 
che l'insorgente ha versato l'importo richiesto entro il termine stabilito, 
che non sono state chieste osservazioni al gravame, 
che il Tribunale cantonale ha correttamente esposto le norme e i principi disciplinanti la materia, ricordando in particolare le condizioni alle quali è subordinato il riconoscimento di una rendita d'invalidità (art. 4 cpv. 1 e 28 cpv. 1 LAI - nella versione applicabile in concreto, in vigore fino al 31 dicembre 2007 -, in relazione con gli art. 7 e 8 LPGA), il metodo di valutazione e il momento determinante per l'accertamento del grado d'invalidità di assicurati esercitanti un'attività lucrativa (art. 16 LPGA; DTF 129 V 222; 128 V 174), i compiti del medico, rispettivamente del consulente professionale, nell'ambito di questa valutazione (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; MEYER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.), il concetto di mercato del lavoro equilibrato (DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; cfr. pure DTF 130 V 343 consid. 3.2 pag. 346) e il valore probatorio generalmente riconosciuto ai referti medici fatti allestire da un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261, 351 consid. 3b/ee pag. 353), 
che l'istanza precedente, preso atto delle conclusioni 7 febbraio 2006 della perizia pluridisciplinare (psichiatrica, angiologica e ortopedica) affidata al Servizio accertamento medico dell'AI (SAM), ha accertato, in maniera vincolante per la Corte giudicante (DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398), che il ricorrente, pur dovendo essere considerato inabile al lavoro nella misura dell'80% nella sua attività abituale di agricoltore come pure in ogni altra professione pesante, presentava - quantomeno fino alla data determinante della decisione amministrativa in lite (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220; 121 V 362 consid. 1b pag. 366) - una residua capacità lavorativa del 75% in un'attività leggera e rispettosa dei limiti funzionali evidenziati dalla perizia del SAM, 
che nel ricorso non viene fatto valere nulla che lasci concludere per un accertamento dei fatti determinanti manifestamente inesatto o avvenuto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 in relazione con l'art. 95 lett. a LTF, e che giustifichi di procedere a una rettifica secondo l'art. 105 cpv. 2 LTF
che le censure ricorsuali, nella misura in cui non si limitano a riprendere le obiezioni mosse in sede cantonale ed efficacemente smontate dall'autorità giudiziaria cantonale, si esauriscono infatti in una - tenuto conto del potere di esame limitato di cui dispone il Tribunale federale nella presente procedura - inammissibile critica appellatoria dell'accertamento compiuto dal giudice di prime cure, 
che ad ogni modo l'istanza precedente ha esposto in dettaglio i motivi per i quali ha deciso di fondare la propria valutazione sulle conclusioni, complete, motivate e convincenti del SAM, anziché su quelle dei medici curanti, 
che tale valutazione non è (manifestamente) censurabile anche perché conforme alla giurisprudenza in materia, 
che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), questa Corte ha infatti già avuto modo di affermare che in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. ad esempio le sentenze 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3, 9C_114/2007 del 20 luglio 2007, consid. 3.2.3 in fine, e I 701/05 del 5 gennaio 2007, consid. 2), 
che una diversa valutazione da parte del ricorrente non basta a rendere manifestamente inesatto l'apprezzamento dell'istanza precedente, 
che le limitazioni funzionali sulle quali si sofferma l'atto ricorsuale sono peraltro quelle che già sono state messe in evidenza dagli esperti del SAM e che tuttavia non hanno impedito loro di attestare, nell'ambito delle proprie competenze, un grado di capacità lavorativa residua del 75% in attività sostitutive adeguate, 
che del resto anche la valutazione del primo giudice a proposito delle attività economiche entranti in linea di conto - ad esempio nel settore della produzione o dei servizi - nonostante il danno alla salute è conforme alla giurisprudenza e si fonda sulle convincenti conclusioni tratte dalla consulente in integrazione professionale sulla scorta degli accertamenti medici in atti, 
che infine la Corte cantonale non ha certamente ecceduto o abusato del potere di apprezzamento riservatole dalla giurisprudenza (DTF 132 V 393 consid. 3.3 pag. 399) per avere applicato - in considerazione delle particolarità personali e professionali del caso, e in particolare della ridotta capacità lavorativa in un'attività confacente e delle limitazioni funzionali (DTF 126 V 75) - un tasso di riduzione del 15% sul reddito base da invalido (incontestato e quantificato, al 100%, in fr. 57'258.- per l'anno 2004), 
che, manifestamente infondato, il ricorso può essere evaso secondo la procedura semplificata prevista dall'art. 109 LTF, essendo per il resto rinviato alle pertinenti considerazioni del giudizio impugnato (art. 109 cpv. 3 LTF), 
 
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è respinto. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 15 gennaio 2009 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
Meyer Grisanti