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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_17/2022  
 
 
Sentenza del 15 gennaio 2024  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Kiss, Giudice presidente, 
Hohl, May Canellas, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________ Sagl, 
2. B.________, 
entrambi patrocinati dall'avv. Jean-Maurice Jordi, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
C.________ SA, 
patrocinata dall'avv. Simona Lepori, 
opponente. 
 
Oggetto 
rettifica di un lodo arbitrale, 
 
ricorso contro la decisione emanata il 16 dicembre 2021 dall'arbitra unica con sede in Lugano 
(caso n° 500128-2020). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
In parziale accoglimento della richiesta di arbitrato presentata dalla C.________ SA l'arbitra unica ha condannato, con lodo finale del 22 ottobre 2021, la A.________ Sagl a pagare all'attrice fr. 562'023.15, importo per cui B.________ risponde in via solidale fino a fr. 375'000.--, oltre interessi. Tale somma scaturisce dal finanziamento da parte dell'attrice di un'operazione immobiliare gestita dalla A.________ Sagl e include una partecipazione all'utile netto. 
 
2.  
Il 22 novembre 2021 la A.________ Sagl e B.________ hanno sia impugnato il lodo con un ricorso in materia civile al Tribunale federale sia chiesto all'arbitra una sua rettifica nel senso che l'importo da pagare sia ridotto a fr. 501'041.75. Il ricorso è stato respinto, nella misura in cui era ammissibile, con sentenza di data odierna. 
 
3.  
Con decisione 16 dicembre 2021 l'arbitra unica ha respinto la domanda di rettifica. Ha rilevato che l'errore di calcolo lamentato dagli istanti, che ha portato a un utile netto troppo elevato, non era contenuto nel lodo, ma nei documenti che gli istanti avevano prodotto nella procedura arbitrale e concernenti i costi di vendita e di acquisto degli immobili oggetto dell'operazione immobiliare. Per questo motivo ha ritenuto che non erano dati i presupposti previsti dall'art. 36 del Regolamento svizzero dell'arbitrato e dall'art. 388 cpv. 1 lett. a CPC per procedere a una rettifica del lodo. 
 
4.  
La A.________ Sagl e B.________ sono insorti contro questa decisione con ricorso in materia civile del 14 gennaio 2022. Affermano che l'arbitra, prendendo "per buona" la cifra errata contenuta nei documenti da loro presentati, avrebbe a sua volta commesso un errore di calcolo. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
5.  
 
5.1. La contestazione di un lodo emanato nella giurisdizione arbitrale interna si differenzia - in parte - dalle regole vigenti in materia d'impugnazione di sentenze statali. Costituiscono motivi di ricorso solo quelli elencati nell'art. 393 CPC o, se le parti hanno convenuto di sottomettersi alle regole sugli arbitrati internazionali (art. 353 cpv. 2 CPC), nell'art. 190 LDIP. Il ricorrente non può per contro prevalersi di una violazione del diritto federale non annoverata in tali articoli. L'impugnazione di una decisione di rettifica può unicamente essere diretta contro quest'ultima e non può essere utilizzata quale pretesto per criticare il lodo che l'ha preceduta (cfr. DTF 131 III 164 consid. 1.2.3).  
Il Tribunale federale esamina soltanto le censure che il ricorrente propone e motiva (art. 77 cpv. 3 LTF). Questa norma corrisponde a quanto previsto dall'art. 106 cpv. 2 LTF per le censure attinenti alla violazione di diritti fondamentali o di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale (DTF 134 III 186 consid. 5). Alla stregua di tale disposto essa istituisce il principio dell'allegazione (Rügeprinzip) ed esclude quindi l'ammissibilità di critiche appellatorie (sentenza 4A_402/2018 dell'11 marzo 2019 consid. 1). 
 
5.2. In concreto i ricorrenti non indicano quale dei motivi di ricorso previsti dall'art. 393 CPC sarebbe stato violato dalla decisione impugnata. Il ricorso, che si esaurisce nel rimprovero mosso all'arbitra di non avere verificato, nell'ambito della procedura che ha portato all'emanazione del lodo 22 ottobre 2021, la correttezza dell'importo indicato nei documenti prodotti dai ricorrenti medesimi, rimette in discussione la sentenza arbitrale appena menzionata e non risulta diretto contro la successiva decisione sull'istanza di rettifica qui formalmente impugnata.  
 
6.  
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non occorre assegnare ripetibili all'opponente che, non essendo stata invitata a determinarsi, non è incorsa in spese per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
 
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido. 
 
3.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e all'arbitra unica con sede in Lugano. 
 
 
Losanna, 15 gennaio 2024 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti