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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_81/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 15 febbraio 2017  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Karlen, Giudice presidente, 
Eusebio, Kneubühler, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio della circolazione del Cantone dei 
Grigioni, Kalchbühlstrasse 18, 7007 Coira, 
Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni, Hofgraben 5, 7000 Coira. 
 
Oggetto 
revoca della licenza di condurre, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 3 gennaio 2017 
dal Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, 
1a Camera. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 12 febbraio 2016 verso le ore 10.36, mentre viaggiava sulla semiautostrada A13 all'altezza di San Vittore, dove la velocità segnalata era di 80 km/h, A.________ è incorso in un controllo della velocità tramite radar mobile collocato in un'autocivetta di una pattuglia stradale della polizia cantonale guidata da agenti in borghese: dedotto il margine di tolleranza, il superamento della velocità massima consentita era di 39 km/h. 
 
B.   
Con decreto penale del 29 marzo 2016 la Procura pubblica dei Grigioni ha dichiarato il conducente colpevole di violazione grave delle norme sulla circolazione stradale, condannandolo a una pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere di fr. 50.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e a una multa di fr. 500.--. Il provvedimento, non contestato, è cresciuto in giudicato. 
 
C.   
Il 24 marzo 2016 l'Ufficio della circolazione ha revocato a A.________ la licenza di condurre per la durata di tre mesi, decisione confermata il 12 ottobre 2016 dal Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità, ritenutosi vincolato ai fatti accertati nella sede penale. Adito dall'interessato, con giudizio del 3 gennaio 2017 il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni ne ha respinto il ricorso. 
 
D.   
Avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede di "restituire" l'effetto sospensivo al ricorso, e di annullare la decisione del 12 ottobre 2016 del Dipartimento cantonale, nonché quella del 24 marzo 2016 dell'Ufficio della circolazione. 
 
Non sono state chieste osservazioni al gravame. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. L'ammissibilità di massima del ricorso, sotto il profilo della tempestività e della legittimazione del ricorrente, è pacifica.  
 
1.2. Nelle conclusioni del gravame, che riprende in sostanza in maniera inammissibile la motivazione di quello presentato nella sede cantonale (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309; 134 II 244 consid. 2.3 pag. 246), il ricorrente neppure chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo, unica decisione che può essere oggetto del ricorso in esame (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF). Esso, come si vedrà, è comunque inammissibile anche per carenza di motivazione. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF nel ricorso occorre infatti spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto (DTF 141 I 36 consid. 1.3 pag. 41).  
 
2.  
 
2.1. In relazione alla criticata misurazione della velocità, la Corte cantonale ha ricordato, rettamente, che l'autorità amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre deve di principio attenersi agli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. L'accusato non può infatti attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali censure e mezzi di prova, ma è tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli di massima già nel quadro della procedura penale, nonché a esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio penale (DTF 139 II 95 consid. 3.2 pag. 101 seg.; 137 I 363 consid. 2.3.2). La conformità della coesistenza delle suddette procedure prevista dalla LCStr con l'art. 4 n. 1 del Protocollo addizionale n. 7 alla CEDU e con il principio del "ne bis in idem" è stata confermata con sentenza del 4 ottobre 2016 nella causa  Rivard contro Svizzera dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.  
 
2.2. Quale prima motivazione i giudici cantonali hanno ritenuto che, in applicazione di questa prassi, il ricorrente avrebbe dovuto addurre la contestata affidabilità della misurazione della velocità, come pure l'asserito stato di necessità, nel quadro della procedura penale. Ora, il ricorrente, contravvenendo al suo obbligo di motivazione (art. 42 LTF), neppure tenta di spiegare perché questa conclusione, peraltro corretta, sarebbe arbitraria.  
 
2.3. La Corte cantonale ha nondimeno esaminato le censure ricorsuali anche nel merito, stabilendo che le generiche critiche mosse dall'insorgente alla misurazione della velocità erano comunque inconsistenti. Anche in tale ambito il ricorrente, limitandosi semplicemente a ribadire d'essere "piuttosto certo di non aver superato di così tanto la velocità consentita", non si confronta del tutto con gli argomenti addotti nell'impugnata sentenza. Ora, quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 139 II 233 consid. 3.2 pag. 236; 138 I 97 consid. 4.1.4; 133 IV 119 consid. 6.3 pag. 121).  
 
2.4. Riproponendo una pretesa lesione del diritto di essere sentito, poiché le istanze cantonali non hanno assunto determinate informazioni presso il posto di polizia di Roveredo, egli non critica minimamente perché, come ritenuto dalla Corte cantonale, esse non avrebbero potuto rinunciarvi sulla base di un apprezzamento anticipato delle prove (al riguardo vedi DTF 141 I 60 consid. 3.3 pag. 64), peraltro chiaramente non arbitrario nel caso di specie.  
 
2.5. Infine, anche con riferimento al preteso stato di necessità, la Corte cantonale si è compiutamente pronunciata sulla tesi del ricorrente, secondo il quale, vedendosi avvicinare da una vettura privata, avrebbe pensato d'essere inseguito da persone non meglio identificate, che già in precedenza lo avrebbero minacciato. L'istanza precedente l'ha rigettata in applicazione degli art. 17 (stato di necessità esimente) e 18 CP (stato di necessità discolpante) e della relativa giurisprudenza, argomenti con i quali il ricorrente non si confronta.  
 
3.  
 
3.1. Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).  
 
3.2. L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda "di restituzione" dell'effetto sospensivo, peraltro proposta in modo irrito (cfr. art. 103 LTF).  
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione al ricorrente, all'Ufficio della circolazione, al Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità, al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, 1a Camera, e all'Ufficio federale delle strade. 
 
 
Losanna, 15 febbraio 2017 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Karlen 
 
Il Cancelliere: Crameri