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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_563/2016  
   
   
 
 
 
Sentenza del 15 febbraio 2017  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Kiss, Presidente, 
Niquille, Ramelli, G iudice supplente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana, 
patrocinato dall'avv. Stefano Camponovo, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. A.________, 
2. B.________, 
entrambe patrocinate dagli avv.ti Stefano Fornara e Giovanni Maria Fares, 
opponenti. 
 
Oggetto 
contratto di lavoro; adeguamento del salario, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 5 settembre 2016 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che con petizione del 27 marzo 2013 la cittadina italiana A.________, collaboratrice consolare presso il Consolato generale d'Italia a Lugano, ha chiesto alla Pretura di Lugano di condannare il Ministero de gli Affari Esteri della Repubblica Italiana a pagarle euro 54'464.65 di salari arretrati e a riconoscerle un aumento annuale di euro 11'268.55 a partire dal mese successivo a quello dell'emanazione della sentenza; 
che B.________, anch'ella cittadina italiana impiegata presso il medesimo Consolato, ha fatto va lere con petizione congiunta pretese arretrate di euro 47'972.25 e un aumento di euro 9'925.30 all'anno; 
che le attrici rivendicavano in sostanza la compensazione del danno passato e futuro consecutivo alla svalutazione dell'euro rispetto al franco svizzero e alla disparità di trattamento nei confronti dei colleghi con mansioni uguali remunerati in moneta svizzera; 
che il Pretore ha accolto parzialmente la petizione con sentenza del 24giugno 2015, condannando il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana a pagare alle attrici gli importi da loro chiesti a titolo di adeguamenti arretrati ma riducendo a euro 9'714.-- l'aumento futuro per A.________ e a euro 3'740.-- quello di B.________; 
che la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello del Ministero degli A ffari Esteri della Repubblica Italiana con sentenza del 5 settembre 2016; 
che il soccombente insorge davanti al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 5 ottobre 2016, chiedendo la riforma della sentenza d'appello con la reiezione della petizione di A.________e B.________; 
che le attrici propongono di dichiarare il ricorso inammissibile, subordinatamente di respingerlo, mentre l'autorità cantonale non ha preso po sizione; 
che il ricorso è di per sé ammissibile, essendo presentato dalla parte soccombente nella procedura cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. a LTF); 
che il Pretore aveva ritenuto che il rapporto di lavoro fosse retto dal diritto italiano e aveva fondato il proprio giudizio essenzialmente sull'art. 157 del decreto del Presidente della Repubblica italiana 5 gennaio 1967, n. 18 (DPR), nella versione aggiornata con decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, normativa che regola la retribuzione del personale non diplomatico per i servizi prestati presso gli uffici consolari all'estero; 
che la Corte cantonale, invece, posto che gli attori svolgono il loro lavoro presso la sede di Lugano del Consolato generale d'Italia, ha consi derato applicabile di principio il diritto svizzero in forza dell'art. 121 cpv. 1 LDIP, ma con la precisazione che i contratti di lavoro rinviano comunque all'art. 157 DPR quale "diritto svizzero suppletorio" per la fissazione e la revisione della retribuzione; 
che, sebbene su questa valutazione non vi sia dissenso, è opportuno osservare che la natura del rimando all'art. 157 DPR è diversa: si tratta di un rinvio al diritto materiale estero voluto dai contraenti, con la conse guenza che quella regolamentazione retributiva specifica è stata integrata nei loro contratti di lavoro, a prescindere dal diritto applicabile al rapporto di base (cfr. DTF 132 III 285 consid. 1.1 pag. 287); 
che il ricorrente annuncia preliminarmente di prevalersi della violazione del diritto svizzero e del diritto estero (art. 95 e 96 lett. a LTF), ma nel motivare in seguito il suo gravame fa valere soltanto l'applicazione erronea dell'art. 157 DPR; 
che secondo la giurisprudenza italiana, spiega il ricorrente, la norma attribuisce al datore di lavoro la facoltà di concedere adeguamenti salariali, ma non dà al dipendente il diritto di pretenderli; 
che le opponenti obiettano con ragione l'inammissibilità di questa censu ra, poiché l'applicazione erronea del diritto estero può essere motivo di ricorso in materia civile soltanto nelle cause di natura non pecuniaria (art. 96 lett. b LTF); 
che nelle cause di natura pecuniaria di valore superiore alla soglia dell'art. 74 cpv. 1 LTF - come questa - la sentenza cantonale fondata sul dirit to estero potrebbe essere censurata, nell'ambito di un ricorso in materia civile, per violazione dell'art. 9 Cost., ovvero per applicazione arbitraria del diritto estero (DTF 138 III 489 consid. 4.3; 135 III 670 consid. 1.4; 133 III 446consid. 3.1); 
che la censura andrebbe però sollevata e motivata debitamente (art. 106 cpv. 2 LTF), spiegando in modo chiaro e dettagliato, e confron tandosi con i considerandi della sentenza impugnata, in cosa consista la violazione dei diritti costituzionali (sentenza 4A_122/2011 del 30 gennaio 2012 consid. 1 non pubblicato in DTF 138 III 174); 
che il ricorrente non propone tale la censura costituzionale: si limita a criticare liberamente l'applicazione dell'art. 157 DPR, senza prevalersi dell'art. 9 Cost. né motivare l'arbitrio; 
che il ricorso è perciò inammissibile e che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
 per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 6'000.-- sono poste a carico del ricorrente, che rifonderà alle opponenti complessivi fr. 7'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 15febbraio 2017 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti