Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1467/2020
Sentenza del 15 febbraio 2021
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Denys, Giudice presidente,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
2. B.________,
3. C.________,
opponenti.
Oggetto
Decreto di non luogo a procedere,
ricorso contro la sentenza emanata il 6 novembre 2020 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino (incarto n. 60.2020.225).
Considerando:
che, con sentenza del 6 novembre 2020, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un reclamo presentato da A.________ contro un decreto di non luogo a procedere emanato dal Procuratore generale nei confronti di B.________ e di C.________;
che, avverso questo giudizio, A.________ presenta un ricorso del 18 dicembre 2020 al Tribunale federale;
che, con decreto presidenziale del 23 dicembre 2020, il ricorrente č stato invitato a fornire, entro il 18 gennaio 2021, un anticipo delle spese giudiziarie presunte di fr. 3'000.-- (art. 62 cpv. 1 LTF);
che il 18 gennaio 2021 il ricorrente ha chiesto al Tribunale federale di potere versare l'anticipo mediante un pagamento di fr. 500.-- e, per l'importo rimanente, mediante pagamenti rateali di fr. 100.-- al mese, prospettando inoltre lo stralcio del ricorso in caso di mancato accoglimento della richiesta;
che il 19 gennaio 2021 il Tribunale federale gli ha comunicato di non potere accogliere la richiesta, segnalandogli nel contempo la possibilitŕ di presentare una domanda di assistenza giudiziaria e ricordandogli che un eventuale ritiro del ricorso avrebbe dovuto essere formulato in modo espresso e incondizionato;
che con un ulteriore decreto presidenziale del 19 gennaio 2021 al ricorrente č quindi stato fissato un termine suppletorio non prorogabile, scadente il 3 febbraio successivo, per versare l'anticipo richiesto, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF);
che, con il decreto, il ricorrente č stato di nuovo avvertito che il mancato pagamento dell'anticipo non valeva quale ritiro del ricorso, il quale doveva essere dichiarato per iscritto;
ch'egli non ha versato l'anticipo richiesto, né ha inoltrato alla Cassa del Tribunale federale un'attestazione di Postfinance o della banca che certifichi l'avvenuto addebito;
che il ricorrente non ha nemmeno comunicato di ritirare il ricorso né ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria;
che, pertanto, come espressamente indicato nel secondo decreto presidenziale, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF);
che le spese inutili sono messe a carico di chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF);
richiamato l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;
per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:
1.
Il ricorso č inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 15 febbraio 2021
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice presidente: Denys
Il Cancelliere: Gadoni