Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1467/2020  
 
 
Sentenza del 15 febbraio 2021  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Denys, Giudice presidente, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
2. B.________, 
3. C.________, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Decreto di non luogo a procedere, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 6 novembre 2020 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino (incarto n. 60.2020.225). 
 
 
Considerando:  
che, con sentenza del 6 novembre 2020, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un reclamo presentato da A.________ contro un decreto di non luogo a procedere emanato dal Procuratore generale nei confronti di B.________ e di C.________; 
che, avverso questo giudizio, A.________ presenta un ricorso del 18 dicembre 2020 al Tribunale federale; 
che, con decreto presidenziale del 23 dicembre 2020, il ricorrente č stato invitato a fornire, entro il 18 gennaio 2021, un anticipo delle spese giudiziarie presunte di fr. 3'000.-- (art. 62 cpv. 1 LTF); 
che il 18 gennaio 2021 il ricorrente ha chiesto al Tribunale federale di potere versare l'anticipo mediante un pagamento di fr. 500.-- e, per l'importo rimanente, mediante pagamenti rateali di fr. 100.-- al mese, prospettando inoltre lo stralcio del ricorso in caso di mancato accoglimento della richiesta; 
che il 19 gennaio 2021 il Tribunale federale gli ha comunicato di non potere accogliere la richiesta, segnalandogli nel contempo la possibilitŕ di presentare una domanda di assistenza giudiziaria e ricordandogli che un eventuale ritiro del ricorso avrebbe dovuto essere formulato in modo espresso e incondizionato; 
che con un ulteriore decreto presidenziale del 19 gennaio 2021 al ricorrente č quindi stato fissato un termine suppletorio non prorogabile, scadente il 3 febbraio successivo, per versare l'anticipo richiesto, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF); 
che, con il decreto, il ricorrente č stato di nuovo avvertito che il mancato pagamento dell'anticipo non valeva quale ritiro del ricorso, il quale doveva essere dichiarato per iscritto; 
ch'egli non ha versato l'anticipo richiesto, né ha inoltrato alla Cassa del Tribunale federale un'attestazione di Postfinance o della banca che certifichi l'avvenuto addebito; 
 
che il ricorrente non ha nemmeno comunicato di ritirare il ricorso né ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria; 
che, pertanto, come espressamente indicato nel secondo decreto presidenziale, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF); 
che le spese inutili sono messe a carico di chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF); 
richiamato l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF
 
 
per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso č inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 15 febbraio 2021 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Denys 
 
Il Cancelliere: Gadoni