Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1480/2020
Sentenza del 15 febbraio 2022
Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Denys, Giudice presidente,
Muschietti, Koch,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
Fondazione A.________,
patrocinata dall'avv. Paolo Bernasconi e
dall'avv. Pascal Delprete,
ricorrente,
contro
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
2. B.________,
patrocinato dall'avv. Rosa Maria Cappa,
opponenti.
Oggetto
Decreto d'abbandono (riciclaggio di denaro),
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 17 novembre 2020 dalla Corte dei reclami penali
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino
(incarto n. 60.2020.153).
Fatti:
A.
A.a. A seguito di una segnalazione dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha aperto nel 2012 un procedimento penale contro B.________ per il titolo di riciclaggio di denaro giusta l'art. 305bis n. 1 CP. I sospetti di reato vertevano su delle operazioni di trasferimento di valori patrimoniali eseguite nel periodo dal 2009 al 2011 e relative ad averi che sarebbero stati sottratti alla Fondazione A.________ di X.________ (I). Nell'ambito dell'inchiesta, con decisioni del 25 aprile 2012 e del 3 maggio 2012, il Procuratore pubblico (PP) ha ordinato il sequestro di conti bancari intestati a società riconducibili a B.________.
A.b. Riguardo ad altri atti, con sentenza del 22 dicembre 2016 il Tribunale ordinario di Milano ha dichiarato B.________ colpevole del reato di riciclaggio ai sensi dell' art. 648-bis del Codice penale italiano e lo ha condannato alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione e alla multa di EUR 2'000.--. Il giudizio è stato confermato il 19 settembre 2018 dalla Corte di appello di Milano e il 21 febbraio 2019 dalla Corte suprema di cassazione.
B.
Con decisione del 27 maggio 2020, il PP ha decretato l'abbandono del procedimento penale contro B.________ ed ha contestualmente ordinato il dissequestro dei valori patrimoniali sequestrati. Il magistrato inquirente ha ritenuto prescritta l'azione penale relativa al perseguimento del reato di riciclaggio giusta l'art. 305bis n. 1 CP. Ha inoltre considerato che l'eventuale pena che dovrebbe essere inflitta all'imputato sarebbe presumibilmente irrilevante rispetto a quella già pronunciata in Italia, sicché si giustificherebbe anche, in applicazione dell' art. 8 cpv. 2 e 3 CPP , di prescindere dal procedimento penale aperto in Svizzera.
C.
Con sentenza del 17 novembre 2020, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ha respinto un reclamo presentato dalla Fondazione A.________ contro il decreto di abbandono. La Corte cantonale ha negato l'esistenza di un caso grave di riciclaggio ai sensi dell'art. 305bis n. 2 CP ed ha concluso che, trattandosi in concreto dell'applicazione dell'art. 305bis n. 1 CP, l'azione penale risultava prescritta.
D.
La Fondazione A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale del 23 dicembre 2020 al Tribunale federale, chiedendo in via principale di riformarla nel senso di annullare il decreto di abbandono, nonché di ordinare al Ministero pubblico la riapertura dell'istruzione penale per il reato di riciclaggio di denaro nella forma aggravata e l'assunzione delle prove indicate nel reclamo. In via subordinata, la ricorrente chiede di annullare il giudizio impugnato e di rinviare la causa alla Corte cantonale per una nuova decisione. La ricorrente fa valere la violazione degli art. 70, 71, 73 e 305bis CP, e degli art. 8 cpv. 2 lett. b e cpv. 3, 6, 107, 139 e 147 CPP.
Non sono state chieste osservazioni sul ricorso.
Con decreto del 18 gennaio 2021 del Giudice presidente è stato conferito l'effetto sospensivo al gravame.
Diritto:
1.
La decisione impugnata conferma il decreto di abbandono e pone quindi fine al procedimento penale. Si tratta di una decisione finale pronunciata in materia penale da un'autorità cantonale di ultima istanza, contro la quale è di principio ammissibile il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1, 80 cpv. 1 e 90 LTF). Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF).
2.
2.1. Secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili. Costituiscono simili pretese quelle fondate sul diritto civile e che devono ordinariamente essere dedotte dinanzi ai tribunali civili. Si tratta principalmente delle pretese di risarcimento del danno e di riparazione del torto morale giusta gli art. 41 segg. CO (DTF 141 IV 1 consid. 1.1). Secondo la giurisprudenza, spetta di principio alla parte ricorrente, in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione (DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3).
2.2. La ricorrente ha esposto le pretese civili che ritiene di avere nei confronti di B.________, indicando ch'esse ammonterebbero a EUR 1'012'582.40 corrispondenti all'importo complessivo che sarebbe stato sequestrato sui conti di pertinenza dell'imputato. Ha specificato gli importi depositati sui conti in questione, che sarebbero stati oggetto delle operazioni di riciclaggio, spiegando le ragioni per cui si tratterebbe di valori patrimoniali che le sarebbero stati sottratti indebitamente e di cui intende chiedere la restituzione. Ha quindi illustrato l'esistenza e l'ammontare del danno patrimoniale di cui pretende il risarcimento. Nelle esposte circostanze, la ricorrente ha pertanto sufficientemente sostanziato la sua legittimazione ricorsuale giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF.
3.
3.1. Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF , il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto. Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre spiegare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. La ricorrente deve quindi confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio viola il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1). Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se quest'ultime non sono presentate nella sede federale (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Il Tribunale federale fonda inoltre il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 97 cpv. 1 LTF, la ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario (DTF 143 I 310 consid. 2.2), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. La ricorrente può quindi censurare l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, ma deve motivare la censura in modo chiaro e preciso, conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 143 IV 500 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4).
3.2. Nella parte "nel merito del presente ricorso" (da pag. 14 a pag. 26 del ricorso), la ricorrente presenta un esposto dell'iter procedurale, dall'apertura del procedimento penale italiano al giudizio di condanna in Italia, nonché in generale dall'avvio del procedimento penale da parte del Ministero pubblico del Cantone Ticino fino al giudizio della CRP. Tale esposto non è per sua natura idoneo a correggere o a precisare gli accertamenti contenuti della sentenza impugnata, dei quali non è sostanziata l'arbitrarietà (cfr. sentenza 6B_456/2020 del 9 febbraio 2021 consid. 2.2 e rinvio). Oggetto della presente impugnativa è unicamente la sentenza dell'ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF), sicché sarebbe spettato alla ricorrente confrontarsi in modo puntuale con le argomentazioni contenute nel giudizio impugnato e spiegare specificatamente, con una motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e art. 106 cpv. 2 LTF , per quali ragioni esse violerebbero il diritto. Nella misura in cui la ricorrente non si confronta con la sentenza della CRP, ma espone considerazioni generali concernenti il procedimento penale estero e quello condotto dal Ministero pubblico ticinese, il gravame non adempie le citate esigenze di motivazione ed è quindi inammissibile. In concreto, il tema del litigio è infatti circoscritto alla questione di sapere se la Corte cantonale ha negato a ragione o meno l'adempimento di un caso grave di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis n. 2 CP.
4.
4.1. La ricorrente fa valere la violazione dell'art. 305bis CP. Sostiene che l'opponente avrebbe commesso in Svizzera atti di riciclaggio di denaro nel periodo dal dicembre 2008 al giugno del 2009. Adduce che tali atti dovrebbero essere qualificati come gravi, siccome sarebbero stati commessi per mestiere, in banda o, subordinatamente, nella forma dell'aggravante generica. Ritiene quindi che, trattandosi di un caso grave secondo l'art. 305bis n. 2 CP, il termine quindicennale di prescrizione dell'azione penale (art. 97 cpv. 1 lett. b CP) non sarebbe ancora scaduto.
4.2. Si rende colpevole di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis n. 1 CP (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2015) chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine. Giusta l'art. 305bis n. 2 CP (nella versione in vigore fino al 30 giugno 2021) sussiste riciclaggio di denaro aggravato segnatamente se l'autore agisce come membro di un'organizzazione criminale (lett. a); agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio (lett. b); realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio (lett. c).
4.2.1. Per costante giurisprudenza, una banda è data quando due o più autori si uniscono con la volontà, espressa in modo esplicito o concludente, di compiere insieme, in futuro, più reati indipendenti anche se non ancora chiaramente determinati (DTF 135 IV 158 consid. 2). L'appartenenza a una banda presuppone che sia accertata la volontà dell'autore di compiere congiuntamente una pluralità di infrazioni, in concreto atti sistematici di riciclaggio (DTF 124 IV 86 consid. 2b, 286 consid. 2a). La nozione di banda implica un minimo di organizzazione (come per esempio una suddivisione dei ruoli o dei compiti) e una collaborazione di un'intensità sufficiente per poter ravvisare una squadra relativamente stabile e unita, quand'anche effimera (DTF 132 IV 132 consid. 5.2; sentenza 6B_993/2017 del 20 agosto 2019 consid. 4.3, in: RtiD I-2020 pag. 101 seg.).
4.2.2. L'aggravante del mestiere secondo l'art. 305bis n. 2 lett. c CP è data quando, dal tempo e dai mezzi consacrati all'attività delittuosa, dalla frequenza degli atti durante un periodo determinato, come pure dai redditi prospettati od ottenuti risulta che l'autore esercita l'attività di riciclaggio alla stregua di una professione, quand'anche accessoria. Occorre ch'egli aspiri ad ottenere dei redditi relativamente regolari, che rappresentino un apporto notevole al finanziamento del suo stile di vita, e che si sia così in un certo modo installato nella delinquenza (DTF 147 IV 176 consid. 2.2.1; 129 IV 253 consid. 2.1). Inoltre, ai sensi dell'art. 305bis n. 2 lett. c CP, è da considerarsi grossa una cifra d'affari di fr. 100'000.-- o più e considerevole un guadagno di almeno fr. 10'000.-- (DTF 147 IV 176 consid. 2.2.1 e rinvii; sentenza 6B_221/2010 del 25 gennaio 2011 consid. 4.2, non pubblicato in DTF 137 IV 79).
4.3. Riguardo all'aggravante della banda, ipotizzata dalla ricorrente, la Corte cantonale ha rilevato che il fatto che B.________ sia stato condannato in Italia per avere agito in concorso con un altro imputato (C.________) non è sufficiente per ammettere ch'egli abbia agito nel caso in esame come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio. La CRP ha accertato che dal verbale d'interrogatorio del 5 settembre 2012 di B.________, nonché da quelli del 15 giugno 2012 e del 19 giugno 2012 di C.________, non risultavano elementi per ritenere ch'essi avessero agito nell'ambito del riciclaggio di denaro come una banda. Non emergeva in particolare che avessero la volontà di associarsi per riciclare denaro, rispettivamente che vi fossero un'intensità di collaborazione, un grado di organizzazione e una ripartizione dei compiti tali da oltrepassare una semplice correità. La Corte cantonale ha rilevato che nemmeno la ricorrente aveva menzionato elementi al riguardo, a maggior ragione ove si consideri che neppure nel procedimento penale in Italia B.________ era stato condannato per associazione per delinquere (cfr. art. 416 del Codice penale italiano).
La ricorrente non si confronta puntualmente con queste considerazioni, in particolare non si esprime sui verbali d'interrogatorio su cui si è fondata la Corte cantonale. Non sostanzia quindi un accertamento dei fatti manifestamente insostenibile, e perciò arbitrario, con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF. Né rende seriamente ravvisabile una violazione del diritto. La ricorrente si limita ad addurre in modo generico che B.________ e C.________ avrebbero agito congiuntamente per oltre tre anni nelle vesti di rappresentanti delle rispettive società al fine di riciclare importi milionari. Con queste argomentazioni di carattere generale, la ricorrente non sostanzia minimamente il possibile adempimento dei presupposti di un caso grave di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis n. 2 lett. b CP.
4.4. Quanto all'aggravante del mestiere, la Corte cantonale ha ricordato che, anche nell'ipotesi della grossa cifra di affari, riconosciuta dal PP, rispettivamente del guadagno considerevole, addotto dalla ricorrente, occorre che l'autore eserciti l'attività del riciclaggio alla stregua di una professione. La CRP ha accertato che B.________ svolgeva la professione di mediatore tra società italiane e russe e che gli atti di riciclaggio incriminati non gli avevano procurato un reddito regolare, non avendo guadagnato dal riciclaggio in quanto tale, bensì dalla commissione dei reati a monte.
In questa sede, la ricorrente ribadisce essenzialmente che B.________ avrebbe conseguito un guadagno di EUR 750'000.--/ EUR 800'000.--, come avrebbe riconosciuto il PP. Disattende tuttavia che nel decreto di abbandono il PP ha rilevato che l'imputato aveva in sostanza trasferito il denaro ottenuto illecitamente in Italia sui suoi conti, sicché l'importo da lui guadagnato corrispondeva a quello già acquisito mediante la commissione dei reati a monte. Questa conclusione è stata confermata dai giudici cantonali. Limitandosi a ribadire, oltre alla grossa cifra di affari realizzata, l'ammontare del citato guadagno, la ricorrente non si confronta con i considerandi del giudizio impugnato con una motivazione conforme alle esposte esigenze e non adduce elementi suscettibili di fare ritenere che tale ammontare è stato realizzato mediante l'attività di riciclaggio in quanto tale. Il semplice richiamo degli importi prospettati dalla ricorrente non permette di per sé di concludere che l'opponente ha esercitato l'attività di riciclaggio alla stregua di una professione (cfr. DTF 147 IV 176 consid. 2.2.1). Come visto, la Corte cantonale ha stabilito che l'opponente ha conseguito un guadagno dal reato a monte, non dall'attività di riciclaggio. Le generiche argomentazioni ricorsuali non mettono seriamente in dubbio questa conclusione e non permettono quindi di ravvisare l'aggravante del mestiere secondo l'art. 305bis n. 2 lett. c CP.
4.5.
4.5.1. La ricorrente sostiene che, qualora non dovessero essere adempiute le aggravanti della banda e del mestiere, occorrerebbe riconoscere un caso grave di riciclaggio nella forma dell'aggravante generica.
4.5.2. Come si evince dall'uso dell'avverbio "segnatamente", l'art. 305bis n. 2 CP non enumera in modo esaustivo i casi gravi di riciclaggio di denaro. Sono quindi immaginabili ulteriori costellazioni in cui è possibile ammettere il reato di riciclaggio di denaro aggravato (sentenza 6B_993/2017, citata, consid. 4.2).
In concreto, il PP ha escluso un caso di applicazione dell'aggravante generica. Dal canto suo, la Corte cantonale non l'ha esaminata, siccome la ricorrente non aveva preteso che fosse realizzata. In questa sede, la ricorrente non fa valere una violazione del suo diritto di essere sentita (art. 107 CPP, art. 29 cpv. 2 Cost.) per il fatto che la sentenza impugnata difetterebbe di una motivazione sufficiente in merito all'ipotesi dell'aggravante generica. Né la ricorrente adduce di avere sollevato la questione nel suo reclamo alla CRP in modo conforme alle esigenze dell'art. 385 cpv. 1 CPP (in relazione con l'art. 396 cpv. 1 CPP). I requisiti di motivazione del reclamo comprendono infatti l'indicazione precisa dei motivi a sostegno di una diversa decisione, che deve essere sostanziata sia sotto il profilo dei fatti sia sotto quello del diritto (cfr. sentenza 6B_1389/2021 del 17 gennaio 2022 consid. 4.2.2 e rinvii). Invocato in modo generale in questa sede, il tema dell'aggravante generica non deve pertanto essere esaminato nel merito.
4.6. Alla luce di quanto esposto, la Corte cantonale non ha violato l'art. 305bis n. 2 CP, negando in concreto la realizzazione degli estremi di un caso grave di riciclaggio di denaro. Per il resto, non è contestato dalla ricorrente che, entrando in considerazione soltanto il reato semplice (art. 305bis n. 1 CP), l'azione penale è prescritta (cfr. art. 97 cpv. 1 lett. c vCP). È parimenti prescritto il diritto di ordinare la confisca degli averi sequestrati nell'ambito del procedimento penale in oggetto (cfr. art. 70 cpv. 3 CP).
Visto l'esito del ricorso, non occorre esaminare le ulteriori censure sollevate. Non deve in particolare essere vagliata la censura relativa alla violazione dell' art. 8 cpv. 2 e 3 CPP , ritenuto che la CRP non ha confermato il decreto di abbandono in applicazione di queste disposizioni.
5.
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili della sede federale all'opponente, non invitato a presentare una risposta sul merito del ricorso (art. 68 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 15 febbraio 2022
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice presidente: Denys
Il Cancelliere: Gadoni