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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_141/2012 
 
Sentenza del 15 marzo 2012 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudice federale Fonjallaz, Presidente, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. B.________, 
2. C.________, Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, casella postale, 6528 Camorino, 
opponenti, 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
procedimento penale, non luogo a procedere, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 6 febbraio 2012 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino. 
 
Considerando: 
che il 16 giugno 2011 la D.________ SA, rappresentata dal suo amministratore unico A.________, ha sporto denuncia nei confronti di due funzionari della Sezione della circolazione per diffamazione, calunnia e abuso di autorità; 
che con decisione del 7 novembre 2011 il Procuratore pubblico (PP) ha decretato il non luogo a procedere in difetto dei presupposti dei prospettati reati; 
 
che il 18 novembre 2011 A.________, in qualità di ex amministratore unico della citata società, è insorto dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP), che ha dichiarato irricevibile il gravame per carenza di legittimazione dell'insorgente; 
che avverso questo giudizio A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale, chiedendo di annullare le decisioni della CRP e del PP e di ordinare l'apertura di una nuova inchiesta penale; 
 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 137 I 371 consid. 1); 
 
che contro la decisione impugnata è dato il ricorso in materia penale ai sensi degli art. 78 segg. LTF e che la tempestività del gravame (art. 100 cpv. 1 LTF) è pacifica; 
che secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 5 LTF l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili; 
 
che, quando questi non ha addotto le sue conclusioni civili nel procedimento penale, gli incombe spiegare nella sede federale, conformemente alle esigenze dell'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF (DTF 133 II 353 consid. 1), quali pretese intenda fare valere e in quale misura la decisione impugnata potrebbe avere un'incidenza sul rispettivo giudizio, ciò in particolare laddove l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia deducibile d'acchito e senza ambiguità (DTF 137 IV 246 consid. 1.3.1, 219 consid. 2.4; sentenze 1B_236/2011 del 15 luglio 2011 consid. 1.3.1, 1B_32/2012 del 2 febbraio 2012 consid. 2 e 1B_105/2011 del 14 settembre 2011 consid. 1.1.3); 
 
che inoltre, secondo la giurisprudenza, il danneggiato che dispone esclusivamente di una pretesa di diritto pubblico nei confronti del Cantone e non può fare valere pretese di diritto civile contro il funzionario asseritamente manchevole, difetta della legittimazione a ricorrere dinanzi al Tribunale federale (DTF 131 I 455 consid. 1.2.4; sentenza 1B_387/2011 del 13 settembre 2011 consid. 1.3.2); 
 
che nel Cantone Ticino la legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici, del 24 ottobre 1988 (LResp/TI), applicabile anche ai funzionari cantonali (art. 1 cpv. 1 lett. a LResp/TI), regola la responsabilità degli enti pubblici per il danno cagionato a terzi con atti od omissioni commessi dai loro agenti (art. 3 lett. a LResp/TI): l'ente pubblico risponde di principio del danno cagionato illecitamente a terzi da un agente pubblico nell'esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa dell'agente (art. 4 cpv. 1 LResp/TI), rilevato che il danneggiato non ha invece alcuna azione contro l'agente pubblico (art. 4 cpv. 3 LResp/TI); 
 
che il ricorrente neppure si esprime su un eventuale torto morale, da lui non invocato, ricordato che in materia di delitti contro l'onore il torto morale deve assumere un'importanza sufficiente per giustificare un indennizzo (sentenza 1B_119/2011 del 20 aprile 2011); 
 
che pertanto il ricorso è inammissibile già per carenza di legittimazione; 
che del resto lo sarebbe anche per carenza di motivazione, ritenuto che il ricorrente, limitandosi in sostanza a criticare la procedura di nomina dei magistrati cantonali e a richiamare altre procedure, che esulano dall'oggetto del litigio, non si confronta, con una motivazione conforme all'art. 42 LTF (DTF 136 I 49 consid. 1.4.1), con la giurisprudenza e la dottrina poste a fondamento del giudizio impugnato, secondo le quali l'azionista, non essendo direttamente leso dal reato, non ha veste di danneggiato ai sensi dell'art. 115 cpv. 1 CPP (cfr. al riguardo sentenza 1B_678/2011 del 30 gennaio 2012), e quindi non è legittimato a impugnare il decreto di non luogo a procedere; 
che pertanto il ricorso può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF
che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
per questi motivi, il Presidente decreta: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione alle parti, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 15 marzo 2012 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Fonjallaz 
 
Il Cancelliere: Crameri