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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_159/2023  
 
 
Sentenza del 15 marzo 2023  
 
III Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Parrino, Presidente, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale amministrativo federale del 28 novembre 2022 (C-31339/2021). 
 
 
Visto:  
la decisione del 3 maggio 2021 con cui l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha riconosciuto ad A.________ una rendita d'invalidità intera dal 1° agosto 2017 al 31 ottobre 2019, corrisposta dal 1° settembre 2017, così come ha rifiutato di attribuire provvedimenti integrativi, 
il ricorso 1° luglio 2021 (timbro postale) di A.________ al Tribunale amministrativo federale, con cui ha postulato il riconoscimento del diritto a una rendita d'invalidità anche dopo il 31 ottobre 2019, 
la sentenza del 28 novembre 2022 con cui il Tribunale amministrativo federale ha, nella misura della sua ricevibilità, parzialmente accolto il gravame e riformato la decisione del 3 maggio 2021 nel senso di attribuire ad A.________ una rendita d'invalidità intera dal 1° settembre 2016 al 31 ottobre 2019, 
l'"opposizione" (recte il ricorso in materia di diritto pubblico) di A.________ del 28 gennaio 2023 (timbro postale) al Tribunale federale e il successivo scritto dell'11 febbraio 2023 (timbro postale) con gli allegati di natura valetudinaria, 
 
 
considerando:  
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (cfr. DTF 143 IV 85 consid. 1.1 con riferimenti), 
che per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LT; DTF 142 I 99 consid. 1.7.1 con riferimenti) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 147 V 35 consid. 4.2), 
che l'oggetto della lite dinanzi l'autorità giudiziaria precedente era sostanzialmente il diritto alla rendita d'invalidità limitata nel tempo dal 1° settembre 2017 al 31 ottobre 2019 spettante ad A.________, 
 
che il Tribunale amministrativo federale, per quanto di pertinenza nella presente vertenza, ha accolto parzialmente il gravame, segnatamente esso ha confermato l'assenza dei presupposti per il diritto a una rendita d'invalidità dal 31 ottobre 2019 mentre ha stabilito l'inizio del diritto alla rendita intera d'invalidità già dal 1° settembre 2016, rinviando pertanto l'incarto all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) per definizione del suo ammontare per il periodo dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2017, 
che il rinvio della causa non lascia alcun margine d'apprezzamento all'autorità chiamata a statuite di nuovo e pertanto si è di fronte a una decisione finale normalmente impugnabile al Tribunale federale (sul tema cfr. DTF 133 V 477 consid. 5.2.2 con riferimenti), 
che il Tribunale amministrativo federale ha in particolare confermato la soppressione della rendita d'invalidità dal 31 ottobre 2019 - ossia dopo tre mesi dalla stabilizzazione/miglioramento dello stato di salute - in seguito alla ponderazione di tutta la documentazione medica a disposizione sia in relazione allo stato di salute che all'abilità lavorativa, conferendo essenzialmente piena valenza probatoria (sul tema cfr. DTF 134 V 231 consid. 5.1 con riferimenti) alle conclusioni peritali della perizia del Servizio Accertamento Medico (SAM) del 27 gennaio 2021, interamente condivise dai medici del Servizio Medico Regionale (SMR) nel rapporto finale del 29 gennaio 2021, 
che il ricorrente si limita ad "opporsi" alla sentenza impugnata criticando in modo apodittico l'operato di alcuni medici che lo hanno visitato, e chiedendo che venga svolta "una perizia veritiera da medici non di parte", 
che in primo luogo l'insorgente non specifica le conclusioni sul merito della vertenza, ovvero sul motivo dell'accertamento richiesto (sul tema del carattere riformatorio del ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, art. 107 cpv. 2 LTF, cfr. DTF 136 V 131 consid. 1.2) e dunque l'ammissibilità del gravame già sotto tale aspetto è opinabile, 
che in ogni modo l'insorgente contesta l'accertamento dei fatti operato dal Tribunale amministrativo federale, limitandosi però a esporre la propria opinione, ossia formulando critiche di natura meramente appellatoria (sul tema cfr. DTF 145 I 26 consid. 1.3 con riferimenti) pertanto in termini inammissibili in questa sede, senza spiegare e senza dimostrare perché sarebbe stato arbitrario da parte del Tribunale cantonale dare la preferenza alle conclusioni degli specialisti consultati dall'UAIE, 
che neppure la documentazione di ordine medico trasmessa l'11 febbraio 2023 (timbro postale) sorregge il ricorrente in quanto tardiva perché oltre il termine di ricorso (la sentenza del Tribunale amministrativo federale, stando all'attestazione postale, è pervenuta al ricorrente il 29 dicembre 2022 e dunque il termine di ricorso di 30 giorni al Tribunale federale per l'art. 100 cpv. 1 LTF è giunto a scadenza il 1° febbraio 2023, considerata la sospensione dei termini nel periodo dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso, art. 46 cpv. 1 lett. c LTF) e sfugge dunque a ogni altro esame, 
che, in considerazione dell'assenza di un'argomentazione topica che si confronti con l'esposizione delle ragioni del giudizio impugnato, il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte, 
che, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile, 
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, alla Corte III del Tribunale amministrativo federale e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 15 marzo 2023 
 
In nome della III Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Parrino 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi