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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_13/2023  
 
 
Sentenza del 15 marzo 2024  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Hänni, Giudice presidente, 
Donzallaz, Ryter, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Marina Gottardi, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Commissione di disciplina degli avvocati del Cantone Ticino, via Sempione 8, 6600 Muralto. 
 
Oggetto 
sanzione disciplinare, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 22 novembre 2022 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2021.465). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Il 7 settembre 2021, l'avv. B.________ ha segnalato alla Commissione di disciplina degli avvocati del Cantone Ticino la condotta, secondo lui contraria alla dignità professionale, dell'avv. A.________, in una procedura civile promossa dall'avv. B.________ personalmente. La vertenza, pendente davanti alla Pretura di Lugano, Sezione 3, e relativa all'assunzione cautelare di prove (art. 158 del codice di procedura civile del 19 dicembre 2008 [CPC; RS 272]), aveva quali parti l'avv. B.________ e i suoi vicini di casa, patrocinati dall'avv. A.________, ed era relativa a un inquinamento da amianto che l'avv. B.________ riconduceva al deterioramento di un tetto che si trovava sulla proprietà dei vicini stessi. 
Nella segnalazione alla Commissione di disciplina, l'avv. B.________ ha mosso all'avv. A.________ due rimproveri. Da un lato, di avere impedito la tempestiva comunicazione ai propri clienti del decreto supercautelare del 4 agosto 2021, immediatamente esecutivo, per mezzo del quale la Pretura vietava loro di rimuovere il tetto, ciò che ne ha permesso lo smontaggio, il 19 agosto successivo, in contrasto con il citato provvedimento pretorile. D'altro lato, di avere inviato direttamente a lui, invece che alla legale che lo patrocinava nella causa contro i vicini di casa, una richiesta di pagamento di ripetibili. 
 
B.  
Preso atto della segnalazione ricevuta, la Commissione per l'avvocatura del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha notificato all'avv. A.________ l'apertura di un procedimento disciplinare per possibile violazione del dovere di cura e diligenza. 
Dopo avergli assegnato un termine per presentare eventuali osservazioni, con decisione del 12 ottobre 2021 lo ha quindi astretto al pagamento di una multa disciplinare di fr. 3'000.--. Essa ha infatti considerato che, lasciando il decreto supercautelare del Pretore del 4 agosto 2021 depositato in posta per quasi 20 giorni (dal 5 al 23 agosto 2021), l'avv. A.________ avesse reso inapplicabile la decisione del Giudice, violando così l'obbligo di esercitare la professione con cura e diligenza previsto dall'art. 12 lett. a della legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati [LLCA; RS 935.61]. Ha inoltre considerato che la richiesta di ripetibili formulata dall'avv. A.________ andasse presentata alla patrocinatrice dell'avv. B.________, nonostante quest'ultimo fosse egli stesso un legale. La multa è stata commisurata considerando la gravità media delle due infrazioni riscontrate, la mancanza di autocritica da parte dell'avv. A.________ e i suoi precedenti disciplinari (ammonimento e quattro ulteriori multe). 
 
C.  
Adito su ricorso dell'avv. A.________, con sentenza del 22 novembre 2022 il Tribunale cantonale amministrativo lo ha parzialmente accolto. 
In tale contesto, i Giudici ticinesi hanno indicato: (a) che in merito al mancato ritiro del decreto supercautelare del 4 agosto 2021, immediatamente esecutivo ma lasciato in giacenza in posta per quasi 20 giorni (dal 5 al 23 agosto 2021), la violazione dell'art. 12 lett. a LLCA andava confermata; (b) che in merito alla richiesta delle ripetibili direttamente all'avv. B.________, anziché alla sua patrocinatrice, la lesione riscontrata non raggiungeva invece una gravità tale da giustificare la pronuncia di una sanzione; (c) che, tenuto conto delle circostanze, si giustificava ridurre la multa da un importo di fr. 3'000.-- a un importo di fr. 2'500.--. 
 
D.  
Il 9 gennaio 2023, l'avv. A.________ ha inoltrato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, con cui domanda: in via principale e in riforma del giudizio impugnato, che la decisione del 12 ottobre 2021 della Commissione di disciplina degli avvocati sia annullata; in via subordinata e in riforma del giudizio impugnato, che la decisione del 12 ottobre 2021 sia riformata e la multa inflittagli sia stabilita in un importo di fr. 800.--, invece che in fr. 2'500.--. 
Sia la Corte cantonale che la Commissione di disciplina hanno rinunciato ad esprimersi, chiedendo comunque il rigetto dell'impugnativa. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il gravame è diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) di un'autorità cantonale di ultima istanza con carattere di tribunale superiore (art. 82 lett. a LTF) che tratta di una materia che non ricade sotto nessuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF.  
Esso è stato presentato nei termini (art. 46 cpv. 1 lett. c in relazione con l'art. 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario della pronuncia contestata (art. 89 cpv. 1 LTF), e va esaminato come ricorso ordinario in materia di diritto pubblico ex art. 82 segg. LTF. 
 
1.2. In questo contesto, il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale; esamina però la denuncia della violazione di diritti fondamentali solo se è motivata con precisione (art. 106 LTF). Per quanto riguarda i fatti, esso fonda il suo ragionamento sugli accertamenti dell'autorità inferiore; può scostarsene se sono stati eseguiti violando il diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo arbitrario (art. 105 LTF).  
Dato che l'insorgente non li mette validamente in discussione - con un'argomentazione che ne dimostri un accertamento arbitrario o altrimenti lesivo del diritto federale - i fatti che emergono dalla sentenza impugnata vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Chiamata a pronunciarsi sulla decisione del 12 ottobre 2021 della Commissione di disciplina degli avvocati, la Corte cantonale ha concluso che la pronuncia di una sanzione era giustificata solo in relazione al mancato ritiro del decreto emesso il 4 agosto 2021 dal Pretore di Lugano, immediatamente esecutivo ma lasciato in giacenza in posta per quasi 20 giorni (dal 5 al 23 agosto 2021). In tale contesto, ha osservato che l'insorgente aveva violato l'art. 12 lett. a LLCA e che egli andava quindi astretto al pagamento di una multa di fr. 2'500.-- secondo l'art. 17 cpv. 1 LLCA.  
Questa lesione e la sua sanzione con una multa di fr. 2'500.-- continuano a essere oggetto di contesa anche davanti al Tribunale federale. 
 
2.2. L'art. 12 LLCA enuncia le regole professionali alle quali è sottoposto l'avvocato. Tra esse vi è quella secondo cui egli è tenuto a esercitare la professione con cura e diligenza (art. 12 lett. a LLCA). La regola, che impone un'organizzazione confacente dell'attività professionale, non concerne solo il rapporto del legale con il proprio cliente, ma tutti gli ambiti della professione, quindi anche l'attitudine verso le autorità, le controparti, i colleghi e l'opinione pubblica (DTF 144 II 473 consid. 4.1; 130 II 270 consid. 3.2; sentenze 2C_101/2023 dell'11 maggio 2023 consid. 6.1; 2C_167/2020 del 13 maggio 2020 consid. 3.4).  
Tutelando i diritti dei cittadini, l'avvocato assume infatti anche un ruolo essenziale nell'amministrazione della giustizia e nel buon funzionamento delle istituzioni giudiziarie in senso lato, di modo che deve dimostrarsi degno di fiducia nei confronti delle autorità amministrative e giudiziarie, evitando comportamenti che possano rimettere in discussione questo rapporto (DTF 143 II 473 consid. 4.3; sentenza 2C_101/2023 dell'11 maggio 2023 consid. 6.1; YVES DONZALLAZ, Le droit disciplinaire de l'avocat relatif à l'art. 12 let. a LLCA, in: Presente e futuro della professione di avvocato, 2022, pag. 251 segg., 253-255). 
 
3.  
 
3.1. L'insorgente sostiene che una lesione dell'art. 12 lett. a LLCA, che impone di esercitare la professione con cura e diligenza, non sia data.  
In questo contesto, osserva in particolare: (a) che la notifica del decreto pretorile del 4 agosto 2021 è avvenuta in un periodo in cui la maggior parte degli avvocati era in vacanza e coincide con le ferie giudiziarie; (b) che a quello stadio della procedura la pronuncia di una decisione cautelare da parte del Pretore era impensabile; (c) che la richiesta di trattenere la corrispondenza in posta tra il 30 luglio e il 23 agosto risaliva al 21 luglio 2021, quando le ferie giudiziarie erano già iniziate; (d) che la tesi della Corte cantonale secondo cui l'obbligo di cura e diligenza impone in via generale all'avvocato di garantire che la posta possa essere ritirata anche in sua assenza non può essere condivisa; (e) che, tenuto conto del periodo di ferie nel quale la Pretura ha emanato il proprio decreto, essa avrebbe potuto trasmettergli lo stesso anche via e-mail o via fax (come farebbero per prassi già la Sezione 1 e 6 della Pretura di Lugano, non però la Sezione 3, qui adita), permettendogli così di prenderne conoscenza e recapitarlo ai propri clienti. 
 
3.2. Ora, dal giudizio pronunciato dalla Corte cantonale risultano gli accertamenti di fatto seguenti, che sono vincolanti anche per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; precedente consid. 1.3) :  
(a) che l'avv. B.________ si è rivolto alla Pretura di Lugano per lamentarsi di un inquinamento da amianto della sua proprietà derivante, secondo lui, da un tetto in eternit che si trovava sul terreno dei suoi vicini, e per chiedere l'assunzione di prove a titolo cautelare (art. 158 CPC); 
(b) che, con istanza supercautelare del 9 luglio 2021, egli ha tra l'altro domandato di vietare ai vicini di modificare lo stato dei luoghi; 
(c) che, con decreto del 12 luglio 2021, l'istanza supercautelare è stata respinta ed è stato assegnato un termine per lo scambio di scritti; 
(d) che, con risposta del 22 luglio successivo, i convenuti, patrocinati dall'avv. A.________, hanno messo in dubbio che vi fossero tracce di amianto causate dal loro tetto ed indicato di avere l'intenzione di procedere al più presto alla sostituzione dello stesso; 
(e) che, allarmato dal contenuto dell'allegato di controparte, che metteva in pericolo l'assunzione delle prove, l'avv. B.________ ha presentato una nuova istanza supercautelare di tenore sostanzialmente uguale alla prima, che è stata accolta con decreto del 4 agosto 2021, facendo divieto ai convenuti, con effetto immediato, di modificare lo stato delle coperture sul loro fondo fino alla conclusione del procedimento cautelare giusta l'art. 158 CPC in corso; 
(f) che, con ordine del 21 luglio 2021, in previsione di tre settimane di assenza per vacanza, l'avv. A.________ ha disposto che la sua corrispondenza fosse trattenuta in posta dal 30 luglio al 23 agosto 2021, e che la trasmissione del decreto pretorile del 4 agosto 2021, immediatamente esecutivo, ai suoi patrocinati ha quindi avuto luogo solo il 24 agosto 2021, quando è stata ritirata la posta in giacenza; 
(g) che a quella data i vicini di casa dell'avv. B.________ avevano però già provveduto a sostituire il tetto in discussione, smontato il 19 agosto 2021, in un momento in cui anche l'avv. B.________ era in vacanza. 
 
3.3. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, e in base alla situazione descritta, la conferma da parte della Corte cantonale della violazione dell'art. 12 lett. a LLCC non è criticabile e va condivisa.  
 
3.3.1. Il fatto che la notifica del decreto del 4 agosto 2021 è avvenuta in un periodo in cui la maggior parte degli avvocati è in vacanza e coincide con le ferie giudiziarie estive e il fatto che la richiesta di trattenere la corrispondenza in posta tra il 30 luglio e il 23 agosto risaliva al 21 luglio 2021, quando le ferie giudiziarie erano già iniziate, non hanno rilievo.  
Questo perché - come per altro riconosciuto anche nell'impugnativa - alla procedura di assunzione di prove ai sensi dell'art. 158 CPC si applicano le disposizioni in materia di provvedimenti cautelari (art. 158 cpv. 2 CPC in relazione con l'art. 261 segg. CPC), i provvedimenti cautelari vengono decisi in procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC) e in procedura sommaria la sospensione dei termini tra il 15 luglio e il 15 agosto non vale (art. 145 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 lett. b CPC). 
 
3.3.2. In base agli accertamenti di fatto svolti dall'istanza inferiore, che vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), rispettivamente a una lettura della risposta del 22 luglio 2021, alla quale rinvia il giudizio impugnato, va inoltre rilevato che la conclusione della Corte cantonale secondo cui la presentazione di una nuova domanda supercautelare era prevedibile è tutt'altro che insostenibile e va confermata.  
Questo perché, come indicato nel giudizio impugnato e riportato nel precedente considerando 3.2, nella citata risposta del 22 luglio 2021 i convenuti, patrocinati dal qui ricorrente, hanno messo chiaramente in dubbio che vi fossero tracce di amianto causate dal loro tetto ed indicato di avere l'intenzione di procedere quanto prima alla sostituzione dello stesso, di modo che era più che probabile che l'avv. B.________ reagisse, chiedendo al Pretore di vietare - per mezzo di un decreto supercautelare non impugnabile (DTF 139 III 86 consid. 1.1.1) - di modificare lo stato delle coperture sul loro fondo fino a conclusione del procedimento cautelare. Nel caso non lo avesse fatto, la procedura di assunzione di prove in base all'art. 158 CPC avrebbe perso almeno in parte se non tutto il suo senso. 
 
3.3.3. Infine, già siccome nella procedura era coinvolta la Sezione 3 e non le Sezioni 1 e 6 della Pretura di Lugano, l'eventuale prassi di queste ultime di anticipare determinate loro decisioni via e-mail o via fax non è di rilievo. Nel contempo, non è neppure determinante esprimersi in astratto sulla domanda se l'art. 12 lett. a LLCA imponga o meno all'avvocato di garantire il ritiro della posta a ogni assenza o se vadano fatte distinzioni.  
Premesso che le autorità possono di principio prendere delle decisioni in ogni tempo e che la finzione di notifica di una raccomandata dopo il settimo giorno dal tentativo di consegna vale senza differenza tra fattispecie in cui i termini sono sospesi e quelle in cui non lo sono (sentenze 2C_740/2010 del 3 marzo 2011 consid. 2.3; 1C_85/2010 del 4 giugno 2010 consid. 1.4), va difatti rilevato che è decisiva soltanto la situazione riscontrata nel caso specifico e che in relazione ad essa la violazione dell'art. 12 lett. a LLCA è senz'altro data. 
 
3.3.4. In effetti, il ricorrente è partito in vacanza per tre settimane dopo avere ordinato alla posta di trattenere la sua corrispondenza dal 30 luglio al 23 agosto 2021, nonostante fosse coinvolto come patrocinatore in una procedura cautelare nell'ambito della quale:  
da un lato, la sospensione dei termini tra il 15 luglio e il 15 agosto incluso non valeva (precedente consid. 3.3.1); 
d'altro lato, visti i contenuti della risposta redatta il 22 luglio 2021, egli avrebbe dovuto contare sia su una nuova istanza di misure cautelari sia su una nuova decisione da parte del Pretore, che col modo di agire dell'insorgente è stata però vanificata, intralciando così anche il buon funzionamento dell'apparato giudiziario (precedente consid. 3.3.2). 
 
 
3.3.5. A una diversa conclusione non conduce nemmeno l'obiezione, secondo cui con il blocco della posta in giacenza "l'intento era quello di non perdere alcun invio e di assicurarsi che gli invii raccomandati non tornassero al mittente, non certo quello di impedire la notifica di decisioni".  
Questo perché, la lesione della cura e della diligenza richiesti all'avvocato non presuppone necessariamente che egli abbia agito intenzionalmente, ma basta una sua negligenza (DTF 148 I 1 consid. 12.2; sentenza 2C_985/2021 del 16 novembre 2022 consid. 4.6; ALAIN BAUER/PHILIPPE BAUER, in: Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2a ed. 2022, n. 11 ad art. 17 LLCA; WALTER FELLMANN, Anwaltsrecht, 2a ed. 2017, n. 722). 
 
3.4. Come detto, in merito alla constatazione della lesione dell'art. 12 lett. a LLCA da parte del Tribunale amministrativo ticinese il giudizio impugnato dev'essere pertanto condiviso.  
 
4.  
In caso di conferma della lesione della violazione dell'art. 12 lett. a LLCA, l'insorgente sostiene che la multa comminatagli sia "sproporzionata e arbitraria" e chiede che sia ridotta da fr. 2'500.-- a fr. 800.--. 
 
4.1. L'art. 17 cpv. 1 lett. a LLCA indica che, davanti alla violazione di una regola professionale ai sensi dell'art. 12 LLCA, l'autorità di sorveglianza può prendere nei confronti dell'avvocato delle misure disciplinari. Tra esse rientrano delle multe fino a fr. 20'000.-- (lett. c).  
A differenza di quanto vale in relazione alla questione della violazione dell'art. 12 lett. a LLCA, che è esaminata liberamente, il Tribunale federale verifica l'entità di una sanzione giusta l'art. 17 cpv. 1 LLCA con riserbo, intervenendo solo in presenza di una lesione del principio della proporzionalità tale da sfociare nell'arbitrio (sentenze 2C_101/2023 dell'11 maggio 2023 consid. 8.1; 2C_985/2020 del 5 novembre 2021 consid. 7.2; 2C_314/2020 del 3 luglio 2020 consid. 5.1). 
 
4.2. Ora, il ricorrente sostiene che una multa di fr. 2'500.-- sarebbe arbitraria, perché l'infrazione dell'art. 12 lett. a LLCA dovrebbe essere considerata come lieve e non voluta, non vi sarebbero precedenti nello stesso ambito e - fatta eccezione per la multa di fr. 2'000.--, comminatagli il 26 marzo 2019 - sarebbe trascorso molto tempo anche dalla pronuncia di altre sanzioni disciplinari nei suoi confronti.  
Con questa argomentazione, di carattere sommario, egli non dimostra tuttavia nessuna violazione del divieto d'arbitro, che è data solo se l'istanza precedente ha emanato un giudizio manifestamente insostenibile sia nella motivazione che nel risultato (DTF 144 I 318 consid. 5.4). 
 
4.3. Sia come sia, a prescindere dall'assenza di una motivazione conforme all'art. 106 cpv. 2 LTF, va rilevato che l'arbitrio non è dato e che la Corte cantonale non ha quindi violato il margine di apprezzamento riconosciutole nel stabilire l'entità di una sanzione giusta l'art. 17 LLCA.  
 
4.3.1. Da un lato, bisogna infatti considerare che il comportamento del ricorrente, consistente nel lasciare in giacenza postale una raccomandata proveniente dalla Pretura per ben 19 giorni, ha portato all'elusione del divieto pretorile ed ostacolato - se non impedito - il raggiungimento dello scopo della procedura giusta l'art. 158 CPC, che era quello di accertare l'origine dell'inquinamento da amianto denunciato dall'avv. B.________.  
Pertanto, quand'anche sia dovuta a negligenza e non a un'intenzione, cioè a una volontà di favorire in qualche modo i propri clienti, non siamo affatto confrontati con una mancanza "di lieve entità". 
 
4.3.2. D'altro lato, va respinta anche l'argomentazione secondo cui le misure disciplinari prese in passato nei confronti del ricorrente riguardavano altri aspetti della professione e secondo cui - fatta eccezione per la multa di fr. 2'000.-- comminatagli il 26 marzo 2019 - sarebbe trascorso molto tempo dalla pronuncia di sanzioni disciplinari nei suoi confronti.  
In effetti, la presa in considerazione dell'esistenza di altre misure disciplinari non solo è lecita ma è doverosa e non può certo limitarsi - come sostenuto nell'impugnativa, con un'argomentazione che appare invero piuttosto azzardata - ai soli rimproveri dello stesso genere (sentenze 2C_354/2021 del 24 agosto 2021 consid. 5.1; 2C_87/2021 del 29 aprile 2021 consid. 3.7; 2C_167/2020 del 13 maggio 2020 consid. 4.2). 
 
4.3.3. Di conseguenza, proprio in quest'ottica va anche considerato che il fermo posta all'origine della presente causa risale all'estate 2021, a neppure un anno e mezzo dalla conferma, con sentenza del 5 marzo 2020 del Tribunale amministrativo ticinese, di una multa di fr. 2'000.-- per conflitto di interessi; inoltre, che tale precedente non è l'unico.  
Questo perché nel 2001 il ricorrente era già stato ammonito, nel 2005 gli è stata comminata una multa di fr. 800.-- per conflitto di interessi, e sempre nel 2005 gli è stata comminata un'ulteriore multa di fr. 5'000.-- per violazione dell'obbligo di custodire separatamente dal proprio patrimonio gli averi affidatigli, di modo che - con quella qui confermata - l'insorgente è già stato oggetto di 5 misure disciplinari differenti. 
 
4.4. Anche la richiesta di ridurre la multa comminata al ricorrente da fr. 2'500.-- a fr. 800.-- non può pertanto essere accolta.  
 
5.  
Per quanto precede, il ricorso è respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alla patrocinatrice del ricorrente, alla Commissione di disciplina degli avvocati e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 15 marzo 2024 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Hänni 
 
Il Cancelliere: Savoldelli