Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.595/2002 /viz
Sentenza del 15 aprile 2003
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale, Nay, vicepresidente
del Tribunale federale e Catenazzi,
cancelliere Crameri.
Parti
A.________,
ricorrente,
patrocinato dall'avv. Marco Frigerio,
piazza Col. C. Bernasconi 5, casella postale 1546,
6830 Chiasso,
contro
B.________,
C.________,
opponenti,
patrocinati dall'avv. Filippo Ferrari, via Nassa 36-38, casella postale 2638, 6901 Lugano,
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
via Pretorio 16, 6901 Lugano,
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
decreto di non luogo a procedere,
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza del
14 ottobre 2002 della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Il 15 giugno 1998 B.________ e C.________ hanno denunciato A.________ per reati contro il patrimonio; con atto di accusa del 29 luglio 2002 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP) ha deferito alla Corte delle assise correzionali di Lugano il denunciato per ripetuta appropriazione indebita e ripetuta falsità in documenti. Egli è accusato di avere preso in consegna dai denuncianti, a scopo di investimento, complessivamente 310 milioni di lire italiane, somma di cui si sarebbe appropriato indebitamente, rilasciando tre certificati di una società di Tortola di cui era avente diritto economico, per 194'000 dollari US, rispettivamente di avere, a scopo di indebito profitto, allestito documenti falsi.
B.
Il 9 agosto 2002 l'accusato ha querelato i denuncianti per denuncia mendace e falsa testimonianza. Contestava la veridicità del passaggio della denuncia secondo cui la citata società avrebbe avuto sede apparente in una via di Lugano, sostenendo ch'essi avrebbero inventato una sede inesistente di una struttura estera che avrebbe operato da Campione d'Italia; oggetto della querela sono altresì i verbali di interrogatorio dei denuncianti, nei quali essi avrebbero dichiarato il falso riguardo all'indicazione di una sede in Svizzera presso la quale egli avrebbe effettuato operazioni finanziarie e riguardo all'esistenza di altri clienti truffati; gli rimproverava altresì di avere "strategicamente" modificato le loro affermazioni, visto che C.________ avrebbe affermato di non avere avuto precedenti penali in Italia.
Il 23 agosto 2002 il PP, ritenuto il carattere meramente strumentale della querela, ha decretato il non luogo a procedere. Ha stabilito che il querelante era stato deferito alla Corte competente e che la versione dei fatti fornita dai denuncianti era stata ritenuta sostanzialmente fondata; pertanto essa, non poteva essere ritenuta mendace, ancorché non tutte le asserzioni avessero trovato esatta conferma in sede di accertamenti istruttori.
C.
Avverso questo decreto il querelante ha presentato, il 4 settembre 2002, un'istanza di promozione dell'accusa alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) che, statuendo il 14 ottobre 2002, l'ha dichiarata irricevibile. Essa ha ritenuto che l'istante si limitava a proporre una propria versione dei fatti senza indicare nuove prove da assumere, rispettivamente da approfondire.
D.
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso di diritto pubblico del 15 novembre 2002 al Tribunale federale. Chiede di annullarla, di accogliere l'istanza di promozione dell'accusa e di promuovere l'accusa per i citati reati nei confronti dei querelati. Fa valere la violazione del diritto di essere sentito, dei diritti della difesa e del principio della parità di trattamento.
I querelati e il PP propongono di respingere il ricorso; la Corte cantonale si rimette al giudizio del Tribunale federale.
Diritto:
1.
1.1
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 128 I 177 consid. 1, 128 II 46 consid. 2a, 127 III 41 consid. 2a).
1.2 Il ricorso è fondato sulla pretesa violazione di diritti costituzionali dei cittadini (art. 84 cpv. 1 lett. a OG) ed è tempestivo (art. 89 cpv. 1 OG); interposto contro una decisione emanata dall'ultima istanza cantonale, esso adempie il requisito dell'esaurimento delle istanze cantonali (art. 86 cpv. 1 OG, art. 284 cpv. 1 lett. b CPP/TI).
1.3 Salvo eccezioni qui non realizzate, il ricorso di diritto pubblico ha natura puramente cassatoria: le conclusioni ricorsuali che vanno oltre questo fine, e cioè la richiesta di promuovere l'accusa nei confronti dei denuncianti, è pertanto inammissibile (DTF 127 II 1 consid. 2c, 126 I 213 consid. 1c)
2.
2.1
Secondo l'art. 88 OG il diritto di presentare un ricorso di diritto pubblico spetta ai privati che si trovano lesi nei loro diritti da decisioni che li riguardano personalmente o che rivestono carattere obbligatorio generale. E' irrilevante la circostanza ch'essi avessero qualità di parte nella sede cantonale (DTF 123 I 279 consid. 3b, 121 I 267 consid. 2). Per costante giurisprudenza, il denunciante, la parte lesa o la parte civile, cui manca la qualità di vittima ai sensi della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati del 4 ottobre 1991 (LAV; RS 312.5), non sono, di massima, legittimati a impugnare nel merito decisioni concernenti procedimenti penali nei quali erano, in quella veste, interessati; non sono in particolare legittimati a impugnare i giudizi con cui è stato pronunciato l'abbandono di un procedimento penale o è stata respinta la loro istanza di apertura dell'istruzione formale. La pretesa punitiva spetta infatti unicamente allo Stato ed essi non possono quindi prevalersi di un interesse giuridico ai sensi dell'art. 88 OG (DTF 128 I 218 consid. 1.1, 125 I 253 consid. 1b e rinvii; Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Traité théorique et pratique, Zurigo 2000, pag. 812, n. 3820 segg.). Le citate persone non possono pertanto rimproverare all'autorità cantonale di aver violato la costituzione, segnatamente il divieto dell'arbitrio nell'applicare la legge, nell'accertare i fatti, nel valutare le prove o nell'apprezzarne la rilevanza (DTF 125 I 253 consid. 1b). Ciò vale, segnatamente, nel caso di abbandono del procedimento penale per denuncia mendace (causa 1P.636/1998, sentenza del 6 dicembre 1999, apparsa in RADT I-2000 n. 53). Questa giurisprudenza è stata mantenuta anche dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2000, dell'art. 9 Cost., invocato dal ricorrente (cfr. DTF 128 I 218 consid. 1.1, 126 I 81 consid. 3-6, 97 consid. 1a).
2.2 Indipendentemente dalla carenza di legittimazione nel merito, il leso o il denunciante può tuttavia censurare la violazione delle garanzie procedurali che il diritto cantonale o gli art. 29 seg. Cost. e 6 CEDU gli conferiscono quale parte, sempreché tale inosservanza equivalga a un diniego di giustizia formale. Il leso o il denunciante può pertanto far valere, ad esempio, che il ricorso non sarebbe stato esaminato a torto nel merito, ch'egli non sarebbe stato sentito, che gli sarebbe stata negata la possibilità di consultare gli atti o che non gli sarebbe stata riconosciuta, a torto, la qualità di danneggiato (DTF 128 I 218 consid. 1.1, 122 I 267 consid. 1b, 121 IV 317 consid. 3b, 120 Ia 220 consid. 2a). In tal caso, un interesse giuridicamente protetto secondo l'art. 88 OG non si fonda su aspetti di merito, bensì sul diritto del denunciante di partecipare alla procedura. Il diritto di invocare le garanzie procedurali non permette tuttavia al ricorrente di rimettere in discussione, nemmeno indirettamente, il giudizio di merito; il ricorso di diritto pubblico non può quindi riguardare questioni strettamente connesse con il merito della vertenza, quali in particolare il rifiuto di assumere una prova in base alla sua irrilevanza o al suo apprezzamento anticipato o l'obbligo dell'autorità di motivare sufficientemente la decisione (DTF 120 Ia 227 consid. 1, 119 Ib 305 consid. 3, 117 Ia 90 consid. 4a). Il giudizio su tali quesiti non può infatti essere distinto da quello sul merito che tuttavia il leso o denunciante non è legittimato a impugnare (DTF 120 Ia 157 consid. 2a/bb e rinvii).
2.3 Il ricorrente, che non si esprime su questa giurisprudenza, richiamando la DTF 127 I 133, sostiene che l'art. 29 Cost. legittimerebbe la correzione di un giudizio passato in giudicato non conforme alla verità materiale. Ora, ricordato che tale facoltà sussiste solo a determinate condizioni, egli disattende che in quella causa, l'interessato, insorto contro una decisione di condanna, era legittimato a ricorrere secondo l'art. 88 OG (consid. 3). Siffatte premesse non sono manifestamente adempiute in concreto.
3.
3.1 Il ricorrente fa valere una violazione del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) e la ravvisa nel fatto che la decisione impugnata, non pronunciandosi su tutti gli argomenti, sarebbe insufficientemente circostanziata; la censura è, come si è visto, inammissibile, il suo esame non potendo essere disgiunto dal merito della vertenza.
Del resto, in realtà, il ricorrente critica la conclusione della CRP di non ritenere in concreto realizzati gli elementi soggettivi costitutivi dei prospettati reati. Egli fa valere che, nella denuncia presentata nel 1998 contro di lui, una società con sede a Lugano, senza alcun legame con i denuncianti, sarebbe stata coinvolta fraudolentemente nel procedimento, al fine di creare la parvenza di un collegamento con la Svizzera, altrimenti inesistente; adduce poi alcuni fatti che dimostrerebbero la mendacità della denuncia e la falsità di determinate asserzioni contenutevi.
3.2 La Corte cantonale, secondo cui l'istanza non rispettava i presupposti dell'art. 186 CPP/TI e della relativa giurisprudenza, ha ritenuto di non potersi esprimere sulle imputazioni contenute nell'atto di accusa, riservata la riapertura del procedimento penale qualora si scoprissero nuove prove (art. 187 CPP/TI). Secondo la CRP spetterà alla Corte di merito, cui il ricorrente è stato deferito, valutare le prove raccolte secondo l'art. 259 CPP/TI, in particolare le deposizioni litigiose: e ciò sia riguardo all'esistenza di una sede in Svizzera della società presso la quale il ricorrente avrebbe effettuato operazioni finanziarie, sia riguardo all'asserita modificazione "strategica" delle affermazioni dei denuncianti nei propri verbali d'interrogatorio. La CRP ha ritenuto nondimeno che non emergevano comunque seri indizi di colpevolezza.
3.3 Certo, il ricorrente, cui manca, per i reati invocati, la qualità di vittima secondo l'art. 2 cpv. 1 LAV, norma da lui non richiamata, lamenta dal profilo formale la violazione di garanzie procedurali. Tuttavia, con le citate censure, e segnatamente insistendo sulla pretesa necessità di poter usufruire, quale accusato, dei diritti garantiti alla difesa, e sull'arbitrarietà delle motivazioni esposte nel giudizio impugnato, egli critica sostanzialmente la valutazione delle prove da parte delle Autorità cantonali e rimette in discussione il merito della causa. Come visto, il ricorrente difetta però di un interesse giuridicamente protetto al riguardo, sicché il suo gravame non può essere esaminato sotto l'aspetto degli invocati diritti costituzionali (v. causa 1P.636/1998, citata). La questione della contestata competenza delle Autorità svizzere a perseguire il ricorrente esula dalla presente procedura; per di più tale quesito, che concerne la criticata applicazione del diritto federale, non può essere proposto con un ricorso di diritto pubblico (cfr. sulla legittimazione del denunciante a presentare un ricorso per cassazione, DTF 128 IV 232 consid. 3.2, 37 consid. 3).
3.4 Il ricorso, incentrato in larga misura sull'asserita limitazione dei diritti di difesa del ricorrente (tra i quali rientrerebbe a suo dire il diritto al "contrattacco") a causa dell'emanazione dell'atto d'accusa nei suoi confronti, sarebbe inammissibile anche dal profilo dell'art. 87 OG. I pregiudizi da lui addotti (asserita limitazione dei diritti di difesa) non sono infatti irreparabili ai sensi dell'art. 87 cpv. 2 OG, ossia di natura giuridica tale che nemmeno una decisione finale a lui favorevole eliminerebbe interamente (DTF 126 I 207 consid. 2); né la CRP gli ha negato la qualità di parte nel procedimento penale (DTF 128 I 215). Secondo la costante giurisprudenza, un prolungamento della durata della causa o un aumento dei suoi costi comporta soltanto pregiudizi di fatto e non giuridici (DTF 127 I 92 consid. 1c, 126 I 97 consid. 1b, 122 I 39 consid. 1a/bb, 117 Ia 247 consid. 3, 251 consid. 1b): la stessa conclusione vale per gli inconvenienti legati allo svolgimento del processo penale. Né le considerazioni della CRP anticipano, come parrebbe ritenere il ricorrente, l'esame della colpevolezza, che rimane di competenza del giudice del merito, dinanzi al quale egli potrà avvalersi compiutamente dei suoi diritti (DTF 115 Ia 311 consid. 2c, 114 Ia 179 pag. 181 in basso, 98 Ia 326 consid. 3; cfr. anche DTF 123 IV 252 consid. 1; causa 1P.563/2000, sentenza del 4 ottobre 2000, consid. 2). L'asserita lesione dei diritti costituzionali del ricorrente, in particolare dei diritti della difesa (art. 32 Cost.), delle garanzie di un equo processo, segnatamente della parità delle armi (art. 6 CEDU) e del principio della parità di trattamento (art. 8 Cost.), potranno essere esaminati, se del caso, nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico contro un'eventuale decisione cantonale di ultima istanza di condanna (art. 87 cpv. 3 OG).
4.
Ne consegue che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. Le spese e le ripetibili, ridotte visto che gli opponenti non si sono espressi sul quesito determinante della legittimazione, seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 OG).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a carico del ricorrente, che rifonderà agli opponenti un'indennità di fr. 500.-- per ripetibili della sede federale.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 15 aprile 2003
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: