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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.20/2006 /biz 
 
Sentenza del 15 maggio 2006 
II Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Raselli, presidente, 
Escher, Hohl, 
cancelliere Piatti. 
 
Parti 
Banca A.________, 
ricorrente, patrocinata dall'avv. dott. Carlo Postizzi, 
 
contro 
 
B.________, 
opponente, 
C.________, 
opponente, patrocinata dall'avv. Franco Janner, 
I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 
6900 Lugano. 
 
Oggetto 
art. 9 Cost. (edizione di documenti in una causa 
di divorzio), 
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata 
il 28 novembre 2005 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
1. 
Il 27 ottobre 2004 B.________ e C.________ hanno adito il Pretore del distretto di Bellinzona con una domanda di divorzio su richiesta comune con accordo parziale, demandando al giudice la decisione sui contributi alimentari e sulla liquidazione del regime dei beni matrimoniali. All'udienza preliminare del 19 settembre 2005 B.________ ha presentato una domanda di edizione con cui ha chiesto al Pretore di ordinare alla succursale di Bellinzona della banca A.________. di produrre una serie di documenti. C.________ non si è opposta alla richiesta, affermando di aver già prodotto quanto richiesto. La banca ha invece sollevato obiezioni. Con decreto 24 ottobre 2005 il Pretore ha ordinato alla banca A.________. di trasmettere entro 15 giorni gli estratti per gli ultimi 10 anni di tutti i conti, titoli, depositi e dichiarazione relativa alla detenzione di cassette di sicurezza, intestati alla moglie in Svizzera e all'estero, nonché "ogni altra identificazione di relazione" di cui ella rispettivamente i figli della coppia sono titolari o beneficiari economici. 
2. 
La banca ha impugnato il predetto decreto di edizione innanzi alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, che ha respinto, in quanto ammissibile, il rimedio con sentenza del 28 novembre 2005. 
3. 
Con ricorso di diritto pubblico 16 gennaio 2006, la banca A.________. ha chiesto al Tribunale federale, previa concessione dell'effetto sospensivo, di annullare la sentenza cantonale. La ricorrente sostiene in sostanza che una domanda di informazione fondata sull'art. 170 CC necessita di un interesse degno di protezione, che però in concreto, vista la natura generica ed investigativa della domanda, farebbe difetto. La Corte cantonale avrebbe inoltre misconosciuto che l'art. 170 CC si applicherebbe unicamente ai conti di cui un coniuge è titolare, ma non anche alle relazioni delle quali è unicamente l'avente diritto; in ogni caso, un'estensione a tali relazioni presupporrebbe che con la domanda venga resa verosimile la loro appartenenza al patrimonio del coniuge. 
 
Sono unicamente state chieste osservazioni alla domanda di effetto sospensivo, che è stata accolta dal presidente della Corte adita. 
 
4. 
La ricorrente aveva pure presentato un ricorso per riforma, che con sentenza 27 febbraio 2006 è stato dichiarato inammissibile a causa del pagamento tardivo dell'anticipo per le spese presunte del processo. 
5. 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la ricevibilità di un rimedio di diritto, senza essere vincolato dalle opinioni espresse dalle parti (DTF 131 III 667 consid. 1 pag. 668; 130 III 76 consid. 3.2.2 pag. 81 seg.). 
5.1 
Giusta l'art. 84 cpv. 2 OG un ricorso di diritto pubblico è unicamente ammissibile se la pretesa violazione di diritto non può essere sottoposta, mediante azione o altro rimedio, al Tribunale federale o ad un'altra autorità federale. 
5.2 Poiché il diritto a ricevere informazioni e documenti in virtù dell'art. 170 CC è un diritto civile soggettivo, sgorgante dal diritto materiale federale e non dal diritto di procedura (sentenza 5C.157/2003 del 22 gennaio 2004 consid. 3.1, riprodotta in SJ 2004 I pag. 477 segg.), il presente litigio concerne una causa civile ai sensi dell'art. 44 segg. OG. Pur trattandosi di una contestazione civile di natura pecuniaria, l'istante non deve indicarne il valore e i requisiti attinenti al valore di lite non sono di ostacolo per la ricevibilità di un ricorso per riforma (DTF 127 III 396 consid. 1). 
5.3 Sia quando un'istanza d'informazione e di edizione di documenti nel senso dell'art. 170 CC è oggetto di un'azione indipendente, sia quando essa è inoltrata nell'ambito di una causa di divorzio a fondamento di pretese di merito (quali la determinazione dei contributi alimentari e la liquidazione del regime matrimoniale), il giudice, che statuisce con autorità di cosa giudicata, deve procedere ad un esame completo in fatto e in diritto (cfr. DTF 120 II 352 consid. 2a; 117 II 554 consid. 2d) e il suo giudizio costituisce una decisione finale ai sensi dell'art. 48 OG (cfr. DTF 126 III 445 consid. 3b), che può quindi essere impugnato con un ricorso per riforma (sentenza 5C.157/2003 del 22 gennaio 2004 consid. 3.3, riprodotta in SJ 2004 I pag. 477 segg.). 
5.4 Nella fattispecie la ricorrente si prevale, in sostanza, di un'errata applicazione dell'art. 170 CC e non propone censure attinenti a violazioni di diritti costituzionali che esulano dal tema della corretta applicazione del predetto articolo di legge. In queste circostanze le critiche ricorsuali avrebbero dovuto essere sottoposte al Tribunale federale in un ricorso per riforma e il presente ricorso di diritto pubblico si appalesa, in seguito alla sua sussidiarietà assoluta, di primo acchito inammissibile. Giova infine rilevare che la qualità per ricorrere nella giurisdizione per riforma spetta a coloro che erano implicati quali parti nella procedura cantonale e che sono formalmente (e cioè che non abbiano ottenuto quanto chiesto) e materialmente lesi dalla sentenza cantonale. Una parte è materialmente lesa quando essa appaia come in concreto lesa, secondo la sua argomentazione, in un diritto che le è proprio (sentenza 5C.157/2003 del 22 gennaio 2004 consid. 4.1, riprodotta in SJ 2004 I pag. 477 segg.). Il fatto che la banca abbia qualità per ricorrere nella giurisdizione per riforma non significa però ancora che essa sia legittimata ad impugnare una richiesta fondata sull'art. 170 CC alla stessa stregua di un coniuge. La questione non merita però maggiore disamina in questa sede. 
6. 
La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non si giustifica assegnare ripetibili agli opponenti, che non sono stati invitati a pronunciarsi sul merito del ricorso. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 2'500.-- è posta a carico della ricorrente. 
3. 
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 15 maggio 2006 
In nome della II Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: