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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_564/2016  
   
   
 
 
 
Sentenza del 15 maggio 2017  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali von Werdt, Presidente, 
Escher, Marazzi, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________SA, 
patrocinata dagli avv. Giovanni Molo e Roberta Piffaretti, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Banca B.________AG, 
patrocinata dagli avv. Damiano Brusa e Mauro Nicoli, 
opponente. 
 
Oggetto 
rigetto provvisorio dell'opposizione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 13 luglio 2016 
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Con precetto esecutivo 14 maggio 2014 in realizzazione di pegno immobiliare dell'Ufficio di esecuzione di Bellinzona, la banca B.________AG ha escusso la società A.________SA per l'incasso di fr. 35 milioni oltre interessi. Oggetto del pegno sono le unità di proprietà per piani intestate alla debitrice, sulle quali sorge il Centro commerciale C.________.  
 
A.b. A seguito dell'opposizione della debitrice, la banca procedente ha adito la competente Pretura del Distretto di Bellinzona con istanza 30 maggio 2014 e ne ha chiesto il rigetto in via provvisoria. Con sentenza 5 febbraio 2016 il Pretore aggiunto ha accolto l'istanza e rigettato l'opposizione, con conseguenza di tassa e spese a carico della debitrice opponente.  
 
B.   
Con la qui impugnata sentenza 13 luglio 2016, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino, adita dalla debitrice con reclamo 18 febbraio 2016, ha respinto il gravame e confermato il giudizio di prima sede, segnatamente il rigetto dell'opposizione. 
 
C.  
 
C.a. Con ricorso in materia civile 28 luglio 2016 al Tribunale federale, la società A.________SA (qui di seguito: ricorrente) chiede in via principale l'annullamento della sentenza impugnata, l'accoglimento del suo reclamo contro la sentenza pretorile e, di conseguenza, la reiezione dell'istanza di rigetto provvisorio della propria opposizione, con conseguenza di tassa e spese a carico della controparte. In via subordinata chiede l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio della vertenza all'autorità inferiore.  
 
C.b. L'istanza ricorsuale di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso è stata respinta con decisione presidenziale 7 settembre 2016.  
 
C.c. Nel merito, la banca B.________AG (qui di seguito: opponente) chiede che il ricorso, nella misura in cui sia ricevibile, venga respinto. Il Tribunale di appello, riconfermandosi nella motivazione e nelle conclusioni del giudizio impugnato, ha rinunciato ad esprimersi.  
 
Le determinazioni dell'opponente e dell'autorità inferiore sono state trasmesse alla ricorrente a tutela del suo diritto di essere sentita. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Decisioni in tema di rigetto - definitivo o provvisorio - dell'opposizione sono decisioni finali ai sensi dell'art. 90 LTF, poiché mettono fine alla relativa procedura. Possono fare l'oggetto di un ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) qualora il valore di lite raggiunga fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), ciò che si verifica nell'evenienza concreta. La ricorrente è risultata soccombente nella procedura cantonale di reclamo inoltrata da essa stessa, ed è pertanto legittimata a ricorrere al Tribunale federale (art. 76 cpv. 1 LTF) contro la menzionata sentenza di ultima istanza cantonale (art. 75 cpv. 1 LTF). Il gravame è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF).  
 
1.2. Con il ricorso in materia civile può in particolare essere censurata la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF). Il Tribunale federale è tenuto ad applicare d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 134 III 102 consid. 1.1). Nell'atto di ricorso occorre pertanto spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono più rigorose quando è fatta valere la violazione di diritti fondamentali. II Tribunale federale esamina queste censure solo se la parte ricorrente le ha debitamente sollevate e motivate, come prescritto dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Ciò significa che il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato con riferimento ai motivi della decisione impugnata in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2).  
 
1.3. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo d'ufficio solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 140 III 115 consid. 2) - il ricorrente deve motivare la censura conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 140 III 264 consid. 2.3).  
 
2.  
 
2.1. Oggetto della vertenza sono le pretese che l'opponente trae dall'inadempienza dell'escussa ricorrente nell'ambito di un contratto di erogazione di credito per un importo massimo di fr. 35 milioni (garantito da una cartella ipotecaria) concluso fra le parti in data 9 novembre 2010. In data 1° marzo 2013, l'opponente ha disdetto sia il contratto di erogazione di credito sia i crediti già erogati, con effetto al 31 maggio 2013; prudenzialmente, essa ha rinnovato la disdetta in data 30 gennaio 2014, con effetto al 30 aprile 2014.  
 
2.2. Il Tribunale di appello ha preliminarmente respinto la censura di insufficiente motivazione della sentenza di primo grado e la censura di violazione del principio  ne eat iudex ultra petita partium (art. 58 cpv. 1 CPC).  
 
2.3. In seguito si è chinato sull'esigibilità del credito posto in esecuzione.  
 
2.3.1. In proposito, ha in primo luogo constatato che la data di costituzione della cartella ipotecaria (originariamente documentale, convertita dopo il 1° gennaio 2012 in cartella registrale) è irrilevante, il regime della disdetta delle cartelle essendo rimasto praticamente identico, se non eventualmente per il termine (v. vecchio art. 844 cpv. 1 CC e nuovo art. 847 CC).  
Nel caso di specie, la clausola n. 6 del contratto 23 dicembre 2011 di trasferimento di proprietà della cartella a titolo di garanzia prevede, tra l'altro, termini e date di disdetta identici per la realizzazione dei crediti incorporati nella cartella e per il credito garantito; in assenza di una modifica di detta clausola in occasione della trasformazione della cartavalore in cartella registrale, termini e date sono rimasti validi anche dopo il 1° gennaio 2012. 
La disdetta 1° marzo 2013, tempestiva, si riferisce tuttavia soltanto al contratto quadro e alle utilizzazioni di credito, ma non alla cartella ipotecaria; per contro, la seconda disdetta 30 gennaio 2014 menziona esplicitamente anche la cartella ipotecaria ed è rispettosa del termine minimo (ora imperativo) prescritto a l nuovo art. 847 cpv. 2 CC. Il Tribunale di appello ne ha dedotto la tempestiva (ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF) esigibilità della pretesa di rimborso dei crediti erogati, oltre al decorso degli interessi di mora, al 1° maggio 2014. 
 
2.3.2. Quanto precede, evidentemente, a condizione dell'esistenza di un giusto motivo che autorizzasse la creditrice procedente a derogare ai termini contrattuali di durata fissa. A tal proposito, il Tribunale di appello ha ritenute adempiute più condizioni di disdetta anticipata pattuite contrattualmente fra le parti: da un lato, la debitrice non ha dimostrato il pagamento dell'ammortamento scaduto il 31 dicembre 2013; d'altro lato, essa non ha nemmeno dimostrato di poter compensare gli interessi contrattuali non versati con gli utili che sarebbero stati realizzati con la vendita di alcune unità di proprietà per piani se la banca non si fosse rifiutata di svincolarle dalla cartella ipotecaria (pretendendo di ricevere l'intero prezzo d'acquisto anziché un terzo così come pattuito), sicché risulta effettivamente inadempiente. Abbondanzialmente, anche il trasferimento ad altro istituto del deposito di fr. 16 milioni contravviene alle condizioni complementari del menzionato contratto quadro 9 novembre 2010, e costituisce ulteriore giustificazione per la disdetta immediata dei crediti. Ininfluente è dunque che la debitrice possa aver in buona fede ritenuto che il prelievo di fr. 125'000.-- effettuato dalla banca in data 10 gennaio 2013 riguardasse il primo ammortamento scaduto il 31 dicembre 2012, primo termine contrattuale successivo alla fine della costruzione dell'edificio.  
 
2.4. Per i motivi che precedono, il Tribunale di appello ha respinto il reclamo e confermato il rigetto provvisorio dell'opposizione formata dalla ricorrente.  
 
3.  
 
3.1. La ricorrente lamenta in primo luogo una violazione del proprio diritto di essere sentita (art. 29 Cost.). Ribadisce che il silenzio del Pretore aggiunto a proposito dei giusti motivi di disdetta del mutuo da parte della banca l'ha costretta a formulare un reclamo alla cieca. Il Tribunale di appello incorre nella medesima censura per aver motivato l'esigibilità del credito sulla base di motivazioni assolutamente nuove rispetto agli accertamenti pretorili, rifiutandole in tal modo la facoltà di partecipare attivamente alla procedura, con conseguenze materiali rilevantissime, perché le impediscono di fare luce sulle circostanze fattuali che hanno condotto alla disdetta anticipata del credito di fr. 35 milioni, permettendo l'incanto dei fogli PPP gravati dal pegno.  
 
3.2. Per costante giurisprudenza, la motivazione è sufficiente e l'art. 29 cpv. 2 Cost. è rispettato quando la parte interessata è messa in condizione di rendersi conto della portata del provvedimento che la concerne e di poterlo impugnare con cognizione di causa. In quest'ottica basta che l'autorità esponga, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che in un altro. Essa non è quindi tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti sollevati, ma può occuparsi delle sole circostanze che appaiono rilevanti per il giudizio (DTF 141 III 28 consid. 3.2.4 con rinvii).  
 
3.3. Il giudizio di prima sede non emana da un'autorità cantonale di ultima istanza e non è stato pronunciato su ricorso. Non adempiendo alle condizioni poste dall'art. 75 cpv. 1 e 2 LTF, esso non può fare oggetto di critiche avanti al Tribunale federale. In tale misura, le censure ricorsuali sono di primo acchito inammissibili.  
 
Siccome rivolta contro il giudizio del Tribunale di appello, la censura di insufficiente motivazione è manifestamente infondata: i Giudici cantonali, al contrario, hanno esplicitato dettagliatamente, e con dovizia di citazioni dottrinali e giurisprudenziali, il filo del loro ragionamento. La ricorrente si lamenta anche di essere stata sorpresa dalla motivazione del Tribunale di appello: tuttavia, a prescindere dal fatto che essa non spiega quale nesso abbia con l'art. 29 cpv. 2 Cost., in tale censura essa non si confronta con la constatazione che il Pretore aggiunto avrebbe implicitamente considerato sufficienti i motivi menzionati dall'opponente nelle note disdette. Ciò stante, la sentenza impugnata non sviluppa dunque soluzioni nuove ed inattese - come peraltro sarebbe legittimata a fare, in applicazione del principio  iura novit curia, che la ricorrente non tematizza.  
Nella ridotta misura della sua ammissibilità, la censura è manifestamente infondata. 
 
4.  
 
4.1. In secondo luogo, la ricorrente lamenta una violazione della massima dispositiva (art. 58 CPC). Premette di non volersi addentrare nella questione, dibattuta in dottrina, se una domanda di rigetto indeterminata sia riferita al credito e/o al pegno. A suo dire, il Tribunale di appello avrebbe infatti comunque ignorato che l'opponente, nel proprio  petitum di prima sede, ha chiesto il rigetto dell'opposizione limitatamente all'importo del credito e non all'esistenza del pegno. A torto, pertanto, il dispositivo della sentenza pretorile avrebbe rigettato genericamente l'opposizione in via provvisoria, invece di limitare la portata del rigetto alla sola entità della pretesa. E a torto il Tribunale di appello non avrebbe esaminato detta censura, rispettivamente non avrebbe spiegato per quale motivo il  petitum citato non fosse da considerarsi limitato al credito.  
 
4.2. Determinare il senso da attribuire alle conclusioni e dichiarazioni di parte attrice è questione d'interpretazione. Come tutti gli atti giudiziari e altre dichiarazioni, anche le conclusioni sono manifestazioni di volontà fatte nel corso del processo e indirizzate tanto al giudice quanto alle parti (v. segnatamente sentenza 5A_474/2013 del 10 dicembre 2013 consid. 6.2.3). Esse vanno interpretate in maniera oggettiva, ovvero dando loro il senso che i destinatari potevano e dovevano ragionevolmente, in applicazione delle regole della buona fede, attribuire alle medesime (principio dell'affidamento, DTF 138 III 29 consid. 2.2.3; 135 III 295 consid. 5.2; 105 II 149 consid. 2a; da ultimo, sentenza 4A_66/2016 del 22 agosto 2016 consid. 4.1.2). Il giudice deve pertanto determinare il senso delle dichiarazioni di volontà unilaterali di parte attrice ricercando in quale modo le stesse potevano essere comprese in buona fede alla luce dell'insieme delle circostanze, semmai interpellando la parte (art. 56 CPC). Anche se apparentemente chiaro, un testo può non essere determinante, posto che l'interpretazione esclusivamente letterale non è ammessa (art. 18 cpv. 1 CO). In effetti, altre circostanze possono indicare che una dichiarazione, seppur limpida a prima vista, non ne riflette compiutamente il senso. Il principio dell'affidamento permette di porre a carico di una parte il senso oggettivo della sua dichiarazione o del suo comportamento, quantunque questo non corrisponda alla sua intima volontà (DTF 129 III 118 consid. 2.5; sentenza 4A_66/2016 cit. loc. cit.). L'applicazione del principio dell'affidamento è una questione di diritto che il Tribunale federale riesamina liberamente, pur rimanendo vincolato agli accertamenti concernenti i fatti esterni e la volontà interna delle parti (DTF 136 II 186 consid. 3.2.1 con rinvii; sentenze 4A_348/2015 del 15 settembre 2016 consid. 3.3; 4A_705/2012 del 29 aprile 2013 consid. 5.3).  
 
4.3.  
 
4.3.1. Contrariamente a quanto ritiene la ricorrente, il Tribunale di appello ha motivato per quale motivo il  petitum dell'istanza di rigetto dell'opposizione dell'opponente non potesse essere interpretato come esige la ricorrente; se le sue considerazioni in proposito - non formulate con preciso riferimento ad un diritto costituzionale preteso violato - volevano essere censura a se stante, esse sono infondate nella misura della loro ammissibilità.  
 
4.3.2. Il Tribunale di appello ha evidentemente considerato che la parte escutente ha formulato un'istanza di rigetto dell'opposizione generica. Certo non lo ha affermato esplicitamente, ma lo si evince, senza possibilità di dubbio, dal discorso che esso sviluppa: non avrebbero senso, altrimenti, le spiegazioni che esso dà circa la presunzione dell'oggetto dell'opposizione, circa il tenore generico del giudizio (consid. 6.2.a della sentenza impugnata) e con riferimento alle opzioni a disposizione del giudice del rigetto - accogliere l'istanza, rigettando l'opposizione, oppure respingerla (consid. 6.2.b della sentenza impugnata).  
Quanto la ricorrente adduce al fine di sostanziare la presunta specificità del  petitum - secondo lei, volto unicamente a contestare l'importo oggetto dell'opposizione - non convince. A ben guardare, la questione concerne la reale volontà della parte escutente al momento di chiedere il rigetto dell'opposizione della ricorrente. Essa è pertanto di natura fattuale (supra consid. 4.2 in fine), come rileva peraltro a ragione l'opponente. La ricorrente non può limitarsi a formulare ipotesi divergenti, bensì avrebbe dovuto dimostrare l'arbitrarietà dell'accertamento operato dai Giudici cantonali.  
Nel merito, peraltro, non è lesivo del principio dell'affidamento considerare che l'opponente abbia inteso, con il proprio generico  petitum, chiedere il rigetto dell'opposizione sia per il credito sia per il diritto di pegno. I sofismi interpretativi che la ricorrente propone a sostegno della propria tesi non possono nascondere che in verità, il tenore letterale del  petitum in questione non contiene alcuna limitazione esplicita della sua portata. Una tale limitazione dovrebbe semmai essere spiegata con un silenzio qualificato dell'istanza. Ora, tale ipotesi difetta di consistenza già per il fatto che, come ha spiegato il Tribunale di appello con rinvii dottrinali, e con esplicita rinuncia di discussione da parte della ricorrente, tanto l'istanza di rigetto generica quanto la pronuncia generica di rigetto dell'opposizione vanno interpretate, nel dubbio, siccome riferite al credito e al pegno: spetterebbe allora semmai alla parte escutente precisare che essa chiede il rigetto unicamente riguardo uno dei due aspetti citati. Va da sé che tale ipotesi non ha senso alcuno, a meno che non vi dia adito un'opposizione del debitore escusso. Questa considerazione pone in evidenza il nesso che sussiste fra l'opposizione che formula il debitore e l'istanza di rigetto dell'opposizione che presenta il creditore escutente: quest'ultimo atto va letto nella prospettiva della dichiarazione di opposizione. Ma come noto, l'opposizione non deve essere motivata (art. 75 cpv. 1 prima frase LEF). Risponde pertanto a logica che anche l'istanza di rigetto dell'opposizione debba concernere, se non è espressamente detto il contrario, credito e diritto di pegno. Nel presente caso, la ricorrente non risulta aver motivato la propria opposizione. È di conseguenza pretestuoso pretendere che l'opponente abbia, contro ogni proprio interesse e senza ragione alcuna, volutamente limitato la portata della propria istanza di rigetto.  
 
4.3.3. Ne discende che a ragione il Tribunale di appello ha concluso che l'istanza non poteva essere interpretata se non come rivolta sia al credito, sia al diritto di pegno. Tale conclusione è perfettamente rispettosa del principio dell'affidamento. La relativa censura ricorsuale va respinta in quanto ammissibile, senza bisogno di soffermarsi sugli ulteriori argomenti addotti dall'opponente.  
 
5.  
 
5.1. Da ultimo, la ricorrente censura che il Tribunale di appello abbia ritenuto provati i giusti motivi addotti dall'opponente a giustificazione della disdetta del contratto di erogazione di credito e dei crediti già erogati. A torto il Tribunale di appello avrebbe applicato il grado della prova piena invece di quello della verosimiglianza. Visto nell'ottica della verosimiglianza, a giudizio della ricorrente è arbitrario considerare che il suo obbligo di versare all'opponente un terzo dei proventi delle vendite degli appartamenti non fosse legato allo svincolo del bene immobile da vendersi; sarebbe altresì arbitrario considerare che il trasferimento del deposito di fr. 16 milioni - che non è un collaterale e non è un obbligo previsto dal contratto quadro - ad altro istituto bancario costituisca ulteriore giusto motivo per la disdetta.  
 
5.2. Nell'ambito del rigetto provvisorio dell'opposizione, il giudice accerta essenzialmente la forza probante del titolo prodotto dall'escutente, la sua natura formale, e attribuisce allo stesso forza esecutiva se il debitore escusso non rende immediatamente verosimili le eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito (art. 82 LEF). Il debitore escusso può avvalersi di ogni argomento di diritto civile - eccezioni o obiezioni - atto a invalidare il riconoscimento di debito. Non deve portare la prova assoluta, o stretta, dei suoi mezzi liberatori, ma può limitarsi a renderli verosimili, in linea di principio mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC). Il giudice non deve essere persuaso dell'esistenza dei fatti allegati; in base a elementi oggettivi, egli deve piuttosto avere l'impressione che questi fatti si siano verificati, senza con ciò escludere che le cose siano andate diversamente (DTF 142 III 720 consid. 4.1 con numerosi rinvii).  
 
 
5.3. Che il Tribunale di appello abbia adottato, contro una giurisprudenza da tempo immemorabile costante e pertanto ben nota, il grado della prova piena invece che della verosimiglianza, è altamente improbabile. Appare evidente che il verbo "provare" è stato utilizzato al consid. 7.4.c della sentenza impugnata in senso generico, equivalente a: "ha apportato la dimostrazione, con il grado di intensità richiesto". Peraltro, non appare chiaro, alla luce dell'allegato ricorsuale, quali siano i fatti accertati con un errato grado di prova: la ricorrente si guarda bene dal contestare gli accertamenti secondo i quali essa non ha pagato l'ammortamento scaduto il 31 dicembre 2013 né ha versato gli interessi contrattuali - accertamenti, questi, indubbiamente di natura fattuale.  
 
5.4. Una violazione da parte sua dei menzionati obblighi contrattuali assunti è pertanto accertata. Resta da chiarire se la ricorrente possa giustificare tali mancanze con i mezzi a disposizione nell'ambito di una procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione.  
 
5.4.1. Assevera, a tal proposito, che l'obbligo suo di versare un terzo del provento della vendita degli appartamenti fosse legato allo svincolo - sottinteso: dei fondi venduti dal pegno. E ne deduce che la banca avrebbe pertanto esatto una condizione contraria alla pattuizione contrattuale e alla prassi commerciale, sabotando volutamente la vendita di appartamenti e, di conseguenza, causandole un danno. Questa motivazione è altamente imprecisa: costringe il giudice a supporre che il danno pretestato costituisca l'importo che la ricorrente intende porre in compensazione. Anzi: a supporre che la ricorrente intenda porre in compensazione un ipotetico danno. L'argomento ricorsuale è per questa ragione al limite inferiore dell'ammissibilità. Comunque sia, a sostegno della propria tesi la ricorrente non fa riferimento ad alcuna prova documentale (supra consid. 5.2; sull'obbligo di rendere verosimile il credito compensatorio mediante documenti v. in particolare sentenza 5A_467/2015 del 25 agosto 2016 consid. 4, in SJ 2016 I pag. 481) bensì si dilunga in una personale interpretazione del contratto che la legava all'opponente. Ora, una tale argomentazione non concerne questioni fattuali, ma è di natura giuridica. Inoltre, essa trascende la cognizione del giudice nella procedura sommaria di rigetto dell'opposizione, limitata alla forza probante del titolo proposto dal creditore (supra consid. 5.2), e che gli preclude la discussione di questioni di diritto di competenza esclusiva del giudice di merito (sentenza 5A_467/2015 cit. consid. 3.3, pure in SJ 2016 loc. cit.).  
 
5.4.2. Lo stesso dicasi per l'obiezione ricorsuale secondo la quale il trasferimento del deposito di fr. 16 milioni presso un'altra banca non costituisce una violazione contrattuale. Quando la ricorrente afferma che non emerge dal contratto quadro alcun obbligo di mantenimento del deposito presso l'opponente, bensì unicamente di versamento, e quando giustifica il trasferimento del deposito con il fatto che questo non era un collaterale, essa torna a perdersi in un'interpretazione del contratto improponibile in questa sede.  
 
5.5. Giungendo alla conclusione che la ricorrente non ha saputo rendere verosimile alcuna eccezione alla valenza esecutoria del titolo di credito presentato dalla creditrice escutente, il Tribunale di appello in qualità di giudice dell'opposizione non ha dunque apprezzato in maniera arbitraria i fatti né applicato il diritto federale in modo errato.  
 
6.   
Ne discende che il ricorso va respinto nella misura della sua ammissibilità, con conseguenza di tassa e spese a carico della ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). La ricorrente verserà pure congrue ripetibili della sede federale all'opponente, che ha ottenuto ragione sia nel merito sia nel chiedere la reiezione dell'istanza di concessione dell'effetto sospensivo al gravame (art. 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 30'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
La ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 35'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
4.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 15 maggio 2017 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: von Werdt 
 
La Cancelliera: Antonini