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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_179/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 15 maggio 2017  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Pfiffner, Presidente, 
Glanzmann, Parrino, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Brenno Martignoni Polti, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG Servizio giuridico, Via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, 
opponente, 
 
1. B.________, 
2. C.________. 
 
Oggetto 
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (responsabilità del datore di lavoro), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 30 gennaio 2017. 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. La D.________ SA, con sede a Paradiso, è stata iscritta al registro di commercio il 17 luglio 2012. Lo scopo sociale consisteva, tra l'altro, nella detenzione e nella gestione di attività commerciali, ricreative e di ristorazione in genere, nonché nell'import-export di prodotti legati al mondo della ristorazione e del commercio al dettaglio. A.________ ha assunto la carica di membro del consiglio d'amministrazione della SA con diritto di firma individuale dall'8 agosto 2012 fino al 7 ottobre 2013, data in cui ha rassegnato le dimissioni con effetto immediato. Egli è stato pure assunto dalla società quale cameriere dal 16 agosto 2012. La società, quale datrice di lavoro, è stata affiliata alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (di seguito: Cassa) dal 1° agosto 2012 al 30 giugno 2014. A seguito di mora nel pagamento dei contributi paritetici, la società è stata ripetutamente diffidata dalla Cassa dal novembre 2012 e precettata dall'aprile 2013. Diversi attestati di carenza di beni sono stati rilasciati nel periodo febbraio-aprile 2014 e la dichiarazione di fallimento con procedura sommaria è datata 20 giugno 2014.  
 
A.b. Constatato di aver subito un danno, con decisione del 16 dicembre 2015 la Cassa ha chiesto ad A.________ l'importo di fr. 28'300.35 - in via solidale con C.________ per analogo periodo e importo e con B.________ limitatamente all'importo di fr. 5'028.10 - quale risarcimento per il mancato pagamento dei contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti dalla società per gli anni 2012 e fino all'agosto 2013. A seguito dell'opposizione interposta da A.________ il 1° febbraio 2016, la Cassa ha confermato la propria pronuncia con decisione su opposizione del 4 maggio 2016, aggiornando l'importo del danno a fr. 27'700.35.  
 
B.   
A.________ si è aggravato il 6 giugno 2016 al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, che con giudizio del 30 gennaio 2017 ha, nella misura della sua ricevibilità, respinto il ricorso e lo ha condannato a versare l'attuale saldo di fr. 25'000.35. 
 
C.   
Il 2 marzo 2017 (timbro postale), A.________ presenta ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale cui chiede, previo conferimento dell'effetto sospensivo, l'annullamento del giudizio cantonale e della decisione su opposizione della Cassa del 4 maggio 2016. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Oggetto del contendere è sapere se e in quale misura A.________ debba rispondere ai sensi dell'art. 52 LAVS nei confronti della Cassa per il danno di fr. 25'900.35 derivante dal mancato versamento dei contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti per gli anni 2012 e fino all'agosto 2013. 
 
2.  
 
2.1. Il Tribunale federale esamina liberamente, con piena cognizione e senza essere vincolato dalle motivazioni delle parti l'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 139 V 42 consid. 1 pag. 44).  
 
2.2. Il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio cantonale relativo a controversie ai sensi dell'art. 52 LAVS è di massima ammissibile solo se il valore litigioso ammonta almeno a fr. 30'000.- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF in relazione con l'art. 51 cpv. 1 lett. a LTF; DTF 137 V 51) o se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).  
 
Nel caso concreto, il giudizio impugnato condanna il ricorrente a pagare un risarcimento danni di fr. 25'900.35. Tale importo non raggiungendo il valore litigioso minimo di cui all'art. 85 cpv. 1 lett. a LTF, il ricorso, per essere nondimeno ammissibile, deve, come postula il ricorrente medesimo, vertere su una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF). 
 
3.  
 
3.1. Secondo la giurisprudenza, una vertenza solleva una questione giuridica d'importanza fondamentale - nozione che deve essere interpretata in maniera molto restrittiva (cfr. DTF 133 III 493 consid. 1.1 pag. 495 con riferimenti) - quando è necessario, per risolvere il caso concreto, decidere una questione di diritto che solleva un'incertezza particolarmente grave che richiede in maniera impellente un chiarimento da parte del Tribunale federale quale autorità giudiziaria suprema investita del compito di assicurare un'interpretazione uniforme del diritto federale (cfr. sentenza 5A_694/2016 del 31 marzo 2017 consid. 2; DTF 141 III 159 consid. 1.2 pag. 161 con riferimenti). Il solo fatto che il Tribunale federale non si sia ancora espresso su un caso concreto non è sufficiente a qualificare tale questione di importanza fondamentale (cfr. DTF 138 I 143 consid. 1.1.2 pag. 147) e non viene riconosciuta se la medesima questione può riproporsi in qualsiasi momento in un caso con valore di lite sufficiente (cfr. DTF 137 III 580 consid. 1.1 pag. 583). La parte ricorrente che si prevale della natura fondamentale della questione sollevata deve esporre perché ciò sia il caso (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 139 III 182 consid. 1.2 pag. 185).  
 
3.2. Nel caso concreto, il ricorrente afferma che si è in presenza di una questione di importanza fondamentale perché è stato "... da subito, soggiogato e utilizzato come uno strumento nelle mani di terzi, per il conseguimento di fini a lui estranei, per di più, di accertata (omissis) rilevanza penale" (ricorso, pag. 4). Egli aggiunge che ciò trova conferma nella circostanza che E.________ - padre del presidente del consiglio d'amministrazione C.________, che de facto sarebbe a suo dire "il dominus" della società - sarebbe stato definitivamente giudicato all'estero per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso (ricorso, pag. 4). Il ricorrente conclude che l'assoluta eccezionalità dell'evenienza concreta, che non risulta essere mai stata posta al vaglio del Tribunale federale, esulando perciò manifestamente dalla giurisprudenza finora sviluppata in applicazione dell'art. 52 LAVS.  
 
3.3. Orbene queste allegazioni sono inidonee a sostanziare l'adempimento del requisito della questione di importanza fondamentale ai sensi dell'art. 85 cpv. 2 LTF. Infatti il Tribunale federale ha già ripetutamente affermato che dall'assunzione della funzione di membro del consiglio d'amministrazione con diritto di firma individuale in una SA (cfr. art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO) deriva una serie di doveri (cfr. giurisprudenza menzionata al consid. 2.6 del giudizio impugnato), tra cui anche quello di provvedere al pagamento dei contributi alle assicurazioni sociali. Il ricorrente è sempre stato libero di non accettare tale funzione, è irrilevante dal profilo dell'applicazione dell'art. 52 LAVS, il motivo per cui egli abbia accettato tale funzione. A tal proposito si evidenzia altresì come il presunto fatto nuovo riferito a E.________ è inammissibile ai sensi dell'art. 99 LTF - può essere lasciata indecisa la questione se si tratta di "echte nova" (fatti del tutto nuovi) e dunque inammissibile o se di "unechte nova" (pseudonova ossia fatti nuovi ma già noti) e dunque ammissibili solo se ne dà motivo la decisione impugnata, ipotesi non realizzata nel caso concreto (cfr. su tale distinzione la sentenza 2C_758/2016 del 23 dicembre 2016 consid. 2.4) - oltre che inconferente ai fini del giudizio sulla responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS. L'argomentazione ricorsuale appare quindi del tutto insufficiente a giustificare una deroga al requisito del valore litigioso minimo previsto all'art. 85 cpv. 2 LTF per l'inoltro di un ricorso in materia di diritto pubblico, il quale si rileva inammissibile.  
 
4.  
 
4.1. Resta così proponibile unicamente il ricorso sussidiario in materia costituzionale ai sensi dell'art. 113 LTF (per la sussidiarietà rispetto al ricorso in materia di diritto pubblico quando il valore litigioso previsto all'art. 85 cpv. 1 lett. a LTF non è raggiunto e quando il litigio non verte su una questione giuridica di principio, cfr. sentenza 9C_214/2014 del 30 settembre 2014 consid. 4.1 con riferimenti giurisprudenziali e dottrinali). Con il ricorso sussidiario in materia costituzionale può essere censurata solo la violazione dei diritti costituzionali (art. 116 LTF), e questo soltanto alle rigorose condizioni di motivazione stabilite dall'art. 106 cpv. 2 LTF, cui rinvia l'art. 117 LTF (cfr. sentenza 9C_675/2016 del 18 aprile 2017 consid. 3.2.2; DTF 138 I 171 consid. 1.4 pag. 176). In tale ambito il Tribunale federale non rivede difatti il diritto d'ufficio ma esamina unicamente le censure invocate e motivate in maniera sufficiente dalla parte ricorrente, in concreto l'atto ricorsuale deve contenere, tra l'altro, una descrizione succinta dei diritti costituzionali o dei principi giuridici violati e precisare in cosa consista la violazione. Le censure devono essere state sollevate in maniera espressa ed esposte in modo chiaro e dettagliato nel ricorso (ATF 141 I 36 consid. 1.3 pag. 41 con riferimenti).  
 
4.2. Nel caso in rassegna il ricorrente censura violazioni del diritto costituzionale, segnatamente il divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.) e il principio di proporzionalità (art. 36 cpv. 3 Cost.).  
 
4.2.1. A mente del ricorrente l'arbitrio sarebbe realizzato nella misura in cui il Tribunale cantonale avrebbe riconosciuto la sua responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS malgrado non ne siano adempiute le condizioni, concludendo che "è di meridiana evidenza che ciò conduce a un risultato tanto iniquo da decretare l'annullamento del qui impugnato giudizio" (ricorso, pag. 26).  
 
Tale censura non merita accoglimento già solo per il fatto che non adempie le rigorose esigenze di motivazione sopra menzionate (consid. 4.1). Riaffermare in modo appellatorio, ossia senza confrontarsi con le conclusioni del giudizio impugnato, che i presupposti dell'art. 52 LAVS non sarebbero realizzati non è di supporto al ricorrente. Per motivare l'arbitrio non basta semplicemente criticare la decisione impugnata, contrapponendole una versione propria. Occorre piuttosto dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità. Il gravame non adempie le citate esigenze di motivazione ed è pertanto inammissibile su questo punto. 
 
4.2.2. Il ricorrente postula pure la violazione del principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 3 Cost.), in quanto "la limitazione dei diritti costituzionali fondamentali, risultante dal giudizio cantonale, al signor A.________, è sicuramente, nella fattispecie concreta, preponderante rispetto all'interesse pubblico perseguito dall'art. 9 Cost." (ricorso, pag. 27). Il ricorrente si limita a un'affermazione apodittica, inidonea già di per sé ad adempiere i requisiti di motivazione qualificata (cfr. consid. 4.1). Si rileva altresì che egli sembra misconoscere che questo principio costituzionale non è considerato come un diritto fondamentale e come tale non ha portata propria, autonoma. La violazione del principio della proporzionalità, garantito dall'art. 36 cpv. 3 Cost - e dall'art. 5 cpv. 2 Cost. - va messo in relazione con riferimento alle restrizioni di un diritto fondamentale determinato (cfr. DTF 134 I 153 consid. 4.1 pag. 156 seg.). Ipotesi che, come si è visto, non si avvera. In conclusione il gravame si rileva anche sotto questo profilo inammissibile.  
 
5.   
In conclusione, il ricorso del 2 marzo 2017 di A.________ è inammissibile secondo la procedura semplificata dell'art. 109 cpv. 1 LTF
 
6.   
Le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, devono essere poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). L'emanazione di questa sentenza rende priva d'oggetto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo formulata dal ricorrente. 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, a B.________, a C.________, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 15 maggio 2017 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Pfiffner 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi