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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_200/2018  
 
 
Sentenza del 15 maggio 2018  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Merkli, Presidente, 
Eusebio, Kneubühler, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente, 
 
Oggetto 
procedimento penale; ricusazione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 20 marzo 2018 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino (incarto n. 60.2018.37). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 3 giugno 2014 la Corte delle assise criminali ha riconosciuto A.________, tra l'altro, autore colpevole di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari, ripetuta violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d'immagini e impedimento di atti dell'autorità. L'imputato è stato prosciolto da altre accuse ed è stato condannato alla pena detentiva di 24 mesi, dedotto il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente per tre anni, al pagamento di una multa e di un importo allo Stato del Cantone Ticino dichiaratosi accusatore privato. 
 
B.   
Con sentenza del 26 gennaio 2016, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) l'ha dichiarato autore colpevole di violenza o minaccia contro le autorità e funzionari. Adito dall'interessato, il Tribunale federale, con sentenza 6B_254/2016 del 12 settembre 2016, ne ha respinto in quanto ammissibile il ricorso. 
 
C.   
Il 19 giugno 2017 A.________ ha presentato alla CARP un'istanza di revisione della sentenza del 26 gennaio 2016. Con giudizio del 24 luglio 2017, statuendo nella stessa composizione della sentenza d'appello, la CARP l'ha respinta, poiché l'assunzione dell'invocata prova era già stata chiesta dall'imputato nella procedura d'appello. 
 
D.   
L'interessato è insorto al Tribunale federale lamentando la mancata ricusazione dei membri della CARP. Con sentenza 6B_1114/2017 del 7 dicembre 2017, rilevato che la CARP aveva inavvertitamente omesso di considerare l'art. 21 cpv. 3 CPP, secondo cui i membri del tribunale d'appello non possono essere giudici della revisione nella medesima causa, il gravame è stato accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata alla CARP per nuovo giudizio. 
 
E.   
Con decreto del 19 gennaio 2018 il giudice Franco Lardelli, presidente della Sezione di diritto civile del Tribunale d'appello, ha disposto che la CARP chiamata a esaminare l'istanza di revisione sarà composta dai giudici supplenti Chiarella Rei-Ferrari, Attilio Rampini e Marco Frigerio. L'istante ha contestato questa designazione, chiedendo che a decidere la domanda sia un'istanza scelta fuori Cantone, composta di magistrati esenti da ogni sospetto di contatti politici o con le istituzioni ticinesi. Con giudizio del 20 marzo 2018 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ha dichiarato le istanze di determinazione del foro ai sensi dell'art. 38 cpv. 2 CPP e di ricusa irricevibili, siccome tardive, ritenendole comunque infondate nel merito. 
 
F.   
Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede, concessogli il beneficio dell'assistenza giudiziaria, in via principale di annullarla e di riformarla nel senso di nominare una nuova CARP secondo la procedura indicata dal Tribunale federale, in via subordinata di rinviare la causa alla CRP per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il giudizio impugnato emanato dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), che respinge in sostanza la domanda di ricusazione del ricorrente e pertanto quella che ne deriva di determinazione di un foro derogatorio secondo l'art. 38 cpv. 2 CPP, costituisce, come rettamente rilevato dal ricorrente, una decisione incidentale sulla competenza e la ricusazione notificata separatamente, impugnabile direttamente al Tribunale federale giusta l'art. 92 cpv. 1 LTF. La tempestività del ricorso e la legittimazione del ricorrente sono pacifiche.  
 
1.2. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il gravame dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1 pag. 106). Quelle di violazione di diritti fondamentali devono inoltre adempiere le esigenze accresciute di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2 pag. 286).  
 
1.3. Quando l'ultima autorità dichiara un ricorso irricevibile per ragioni formali e non procede all'esame di merito, il ricorrente deve addurre perché essa avrebbe accertato in modo arbitrario la carenza dei presupposti formali, in concreto la tardività dell'istanza (DTF 139 II 233 consid. 3.2 pag. 235; 118 Ib 134 consid. 2).  
 
2.  
 
2.1. La CRP rileva che il ricorrente, censurando la composizione della nuova Corte che dovrà pronunciarsi sulla sua domanda di revisione, chiede d'applicare in via analogica l'art. 38 cpv. 2 CPP, affinché, allo scopo di eliminare il preteso sospetto di parzialità, la decida un tribunale di un altro Cantone. Questa norma dispone che, al fine di tutelare i diritti procedurali di una parte, dopo la promozione dell'accusa la giurisdizione cantonale di reclamo può, a istanza di parte o d'ufficio, derogare alle norme sul foro di cui agli art. 33 segg. CPP, deferendo il giudizio a un altro tribunale cantonale di primo grado competente per materia, ma non per territorio. La CRP ha ritenuto che la stessa non consente per contro la costituzione di un tribunale ad hoc. Ha precisato che il caso di delega a un tribunale di un altro cantone non è esplicitamente regolato e che soltanto un'opinione dottrinale, secondo la quale una tale soluzione sarebbe contraria al testo legale, ritiene che eccezionalmente si potrebbe ammettere, per opportunità, nel caso di parzialità generalizzata, che allo stadio del giudizio, un cantone dovrebbe trasmettere l'incarto a un altro (LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, CPP Code de procédure pénale, 2aed., n. 9 seg. ad art. 38).  
Il ricorrente, disattendendo il suo obbligo di motivazione (art. 42 LTF), non si confronta con questa tesi, decisiva, che osta di massima alla sua istanza. Né dimostra che la CRP avrebbe applicato in maniera lesiva del diritto questa norma potestativa e non imperativa come quella dell'art. 21 cpv. 3 CPP
 
2.2. La Corte cantonale ha poi osservato che l'art. 38 cpv. 2 CPP persegue lo scopo di tutelare i diritti procedurali di una parte quando in considerazione della personalità dell'imputato (p. es. un politico conosciuto), della natura del caso (p. es. un procedimento con un imputato di spicco) e della gravità delle accuse (p. es. un reato capitale sempre presente nei mass-media) sussiste l'impressione di una possibile parzialità del tribunale competente, che potrebbe compromettere il diritto dell'imputato a un equo processo, segnatamente nelle regioni territorialmente più piccole nelle quali l'imparzialità non potrebbe essere garantita.  
Ha ritenuto che la richiesta dev'essere tuttavia presentata anteriormente al giudizio di prima istanza, quindi fra la promozione dell'accusa e l'inizio del dibattimento di primo grado. A eventuali eccezioni a questa regola osterebbe il principio della buona fede e del divieto dell'abuso di diritto (art. 5 cpv. 3 Cost.) poiché spetta alle parti sollevare le censure appena possibile, sotto pena di perenzione, principio applicabile in materia di ricusazione, istituto al quale si apparenta la disciplina dell'art. 38 cpv. 2 CPP
 
Ha stabilito che in concreto l'istanza è stata presentata dopo la decisione del 3 giugno 2014 della Corte delle assise criminali, di quella della CARP del 26 gennaio 2016 e del Tribunale federale del 12 settembre 2016, sentenze cresciute in giudicato, e quindi ben oltre la fase procedurale precedente al giudizio del tribunale di primo grado. Ne ha concluso che anche nell'ipotesi in cui il ricorrente si fosse reso conto in ritardo che in seguito al coinvolgimento nel procedimento penale del defunto Consigliere di Stato B.________ la sua sorte sarebbe stata segnata, l'istanza è contraria ai citati principi, perché ha atteso l'emanazione delle sentenze di condanna e quella sulla revisione, a lui tutte sfavorevoli, prima di chiedere la determinazione di un foro derogatorio per motivi che sussistevano già da anni e gli erano noti. 
 
2.3. Il ricorrente contesta che avrebbe dovuto addurre i motivi di ricusazione prima del dibattimento. Al riguardo adduce tuttavia semplicemente che questa omissione sarebbe dovuta non solo alla sua ignoranza del CPP, ma soprattutto alla fiducia iniziale che riponeva nell'indipendenza delle istituzioni giudiziarie elvetiche, che riteneva svincolate dal potere politico in virtù della separazione dei poteri e delle modalità di scelta e carriera dei magistrati, assunto sul quale, dopo l'emanazione delle sentenze nei suoi confronti, si sarebbe ricreduto.  
 
2.3.1. Questi generici accenni, sottolineato peraltro che nell'ambito dei processi di merito egli era assistito da legali cogniti del CPP, manifestamente non giustificano di scostarsi dalla prassi esposta dalla CRP, che il ricorrente non contesta, secondo cui sulla base del principio della buona fede la parte che ha conoscenza di un motivo di ricusazione deve invocarlo senza indugio e non soltanto, come in concreto, qualora gli esiti delle procedure le siano sfavorevoli, pena la decadenza del diritto di avvalersene (DTF 139 III 120 consid. 3.2.1 pag. 124; 138 I 1 consid. 2.2 in fine pag. 4, 97 consid. 4.1.5 pag. 101; sentenza 1C_483/2017 del 12 gennaio 2018 consid. 3.2).  
 
2.3.2. Certo, il ricorrente adduce che la domanda di determinazione di un foro derogatorio non sarebbe tardiva, perché non tenderebbe a rimettere in questione la composizione delle Corti che l'hanno già giudicato, ma soltanto a far nominare una nuova CARP ad hoc. Ciò nulla muta tuttavia al fatto che i motivi posti a fondamento della domanda di deroga gli dovevano essere noti da anni, ma ch'egli li ha invocati solo dopo l'emanazione di sentenze a lui sfavorevoli (DTF 140 I 240 consid. 2.4 pag. 244). È quindi a ragione che la CRP ha dichiarato tardiva l'istanza e non ha deciso in maniera definitiva la questione di sapere se sulla base dell'art. 38 cpv. 2 CPP si potrebbe deferire un imputato al tribunale di un altro cantone, questione sulla quale il ricorrente del resto si esprime in maniera del tutto generica.  
 
3.  
 
3.1. Ritenuto che il ricorrente chiede che siano i giudici di un altro cantone a pronunciarsi, poiché quelli ticinesi sarebbero condizionati dal contesto ambientale della vicenda, la CRP ha poi considerato che questa disposizione costituirebbe materialmente una norma sulla ricusazione ed ha pertanto applicato per analogia la garanzia del diritto a un giudice indipendente e imparziale (vedi al riguardo DTF 141 IV 178 consid. 3.2.1 pag. 179). Nella prospettiva del rilascio di licenze edilizie volte all'esercizio della prostituzione nei locali di un motel, il ricorrente aveva incontrato l'allora Consigliere di Stato B.________, all'epoca direttore del Dipartimento del territorio, suoi funzionari e un granconsigliere, ai quali era stato mostrato un filmato che ritraeva in una camera del postribolo un alto funzionario del Dipartimento in intimità con una prostituta. La CRP ha ritenuto che questi fatti non giustificano di derogare al foro ordinario previsto dalla legge.  
Il ricorrente, ribadendo detti fatti, asserisce semplicemente che si era in presenza di un procedimento penale, aperto solo nei suoi confronti, clamoroso e con grande diffusione mediatica, trattandosi di far cessare per la prima volta l'attività di un postribolo. 
 
3.2. Ora, ricordato che la ricusa riveste un carattere eccezionale (DTF 131 I 24 consid. 1.1; 116 Ia 14 consid. 4; sentenza 1B_434/2017 del 4 gennaio 2018 consid. 2) e che la motivazione dev'essere contenuta nell'atto di ricorso medesimo (DTF 143 II 283 consid. 1.2.3 pag. 286), egli, disattendendo il suo obbligo di motivazione, non si confronta con i numerosi argomenti, peraltro corretti, la giurisprudenza e la dottrina posti a fondamento dell'impugnato giudizio (DTF 142 III 364 consid. 2.4 in fine pag. 368), secondo cui la vicenda, pur toccando i vertici dell'amministrazione cantonale e riguardando un tema dibattuto come quello della prostituzione, sotto il profilo dell'importanza dell'imputato o della natura del caso non è stata a tal punto significativa da far apparire come oggettivamente giustificate le apprensioni soggettive del ricorrente circa l'indipendenza e l'imparzialità della nuova CARP.  
 
 
3.3. Il ricorrente disattende per di più che secondo la costante prassi i motivi di ricusa devono essere specificati per ogni singolo magistrato che si intende ricusare, la ricusazione in blocco di un tribunale non essendo di massima ammissibile (DTF 129 III 445 consid. 4.2.2; sentenza 1C_483/2017, citata, consid. 3.2). Sostenendo in maniera del tutto generica e senza sostanziarlo concretamente, che la nomina dei giudici ticinesi sarebbe condizionata dal contesto ambientale in cui dovrebbero operare visto il preteso intreccio personale e politico che sussisterebbe in un ristretto lembo di terra come il Cantone Ticino, egli non muove alcuna critica all'integrità personale di quelli nominati. Né si esprime sull'assenza nel caso di specie, ritenuta dalla CARP chiamata a giudicare, di elementi concreti volti a dimostrare che i mezzi di informazione o il contesto ambientale avrebbero influenzato i giudici a tal punto da intaccarne l'imparzialità (DTF 116 Ia 14 consid. 4).  
Neppure l'errore "tecnico" commesso dalla CARP relativo alla mancata applicazione dell'art. 21 cpv. 3 CPP, come di massima pretesi errori commessi da magistrati, costituisce un motivo di ricusa, potendo essere censurato, come avvenuto, facendo capo ai rimedi di diritto previsti al proposito (DTF 141 IV 178 consid. 3.2.3 pag. 180). Ciò vale a maggior ragione nei confronti dei nuovi membri della CARP, che non hanno partecipato a quel giudizio. Nemmeno il fatto che i tribunali ticinesi hanno respinto le sue doglianze fonda di per sé una parvenza di parzialità (DTF 114 Ia 278 consid. 1), come non lo comporta il rapporto di collegialità tra i membri di un tribunale (DTF 141 I 78 consid. 3.3 pag. 82). 
Neppure l'appartenenza di un magistrato a un determinato partito politico è di per sé sufficiente per fondare una tale apparenza (sentenze 1B_208/2017 del 2 giugno 2017 consid. 1.4 e 1B_460/2012 del 25 settembre 2012 consid. 3.1-3.3, in: SJ 2013 I pag. 438; MOREILLON/ PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 27 ad art. 56), come nemmeno i suoi eventuali legami con persone affiliate al medesimo partito politico (sentenza 1B_456/2017 del 6 dicembre 2017 consid. 2.4). Né l'accenno al sistema d'elezione fonda un motivo di prevenzione, poiché, tranne circostanze eccezionali non realizzate in concreto, una volta eletti, si presume che i magistrati siano capaci di avere il necessario distacco dai loro partiti politici e si pronuncino in maniera imparziale (sentenza 1C_103/2011 del 24 giugno 2011 consid. 3.1). 
 
4.  
Il ricorso, in quanto ammissibile dev'essere pertanto respinto. Visto che fin dall'inizio era privo di probabilità di successo, la domanda di esenzione dalle spese giudiziarie dev'essere respinta (art. 64 cpv. 1 LTF) : le stesse seguono quindi la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 15 maggio 2018 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Merkli 
 
Il Cancelliere: Crameri