Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_151/2023
Sentenza del 15 maggio 2023
IV Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Wirthlin, Presidente,
Cancelliere Colombi.
Partecipanti al procedimento
A.________ SA,
patrocinata da Emanuele Verda, avvocato e Agustin Bernasconi Zea, MLaw,
ricorrente,
contro
Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione del Cantone Ticino, piazza Giuseppe Buffi 4, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro la disoccupazione (presupposto processuale),
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 31 gennaio 2023 (38.2022.86).
Fatti:
A.
Con decisione del 3 giugno 2022, confermata su opposizione il 13 ottobre 2022, la Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione del Cantone Ticino (di seguito la "Cassa") ha chiesto ad A.________ SA, società anonima con sede a Lugano, la restituzione della somma di fr. 434'380.45 corrispondenti alle indennità per lavoro ridotto (ILR) ricevute a torto nel periodo da aprile 2020 a febbraio 2021, poiché il tempo di lavoro dei dipendenti impiegati all'estero non era sufficientemente controllabile e la perdita di lavoro del responsabile del personale, attivo in Svizzera, non era computabile nella misura in cui non raggiungeva il 10 % delle ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell'azienda.
B.
Con sentenza del 31 gennaio 2023, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha parzialmente accolto il ricorso dell'azienda e annullato la decisione su opposizione, rinviando gli atti alla Cassa affinché decidesse nuovamente in merito alla restituzione delle ILR percepite da aprile 2020 a febbraio 2021.
C.
A.________ SA presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale contro tale sentenza, chiedendo altresì la concessione dell'effetto sospensivo.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (cfr. DTF 144 II 184 consid. 1).
1.2. Il ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF) è ammissibile contro le decisioni che mettono fine al procedimento (art. 90 LTF) e contro le decisioni parziali di cui all'art. 91 LTF. Salvo le situazioni oggetto dell'art. 92 LTF, il ricorso è ammissibile contro le decisioni incidentali se queste possono causare un pregiudizio irreparabile o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa ( art. 93 cpv. 1 lett. a e b LTF ). In particolare, il pregiudizio irreparabile secondo l'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF dev'essere di carattere giuridico, suscettibile di provocare un danno che una successiva decisione finale non permetterebbe di eliminare completamente. Un semplice prolungamento della procedura o l'aumento dei costi legati alla causa non sono al riguardo sufficienti (DTF 144 IV 321 consid. 2.3). Le condizioni di ammissibilità dell'art. 93 cpv. 1 LTF - il cui adempimento, nel caso non sia evidente, dev'essere dimostrato nel ricorso (DTF 137 III 522 consid. 1.3) - mirano a sgravare il Tribunale federale che, in qualità di autorità giudiziaria suprema della Confederazione (art. 1 cpv. 1 LTF), deve di massima potersi esprimere una volta sola su di una controversia alla fine della procedura, ossia dopo un esaustivo accertamento della fattispecie, evitando di pronunciarsi parzialmente, nell'ambito di una prima fase procedurale (DTF 147 III 159 consid. 4.1; 144 III 475 consid. 1.2; 139 IV 113 consid. 1).
1.3. Le sentenze che rinviano la causa all'autorità inferiore per nuova decisione vanno di principio considerate come decisioni incidentali, dato che non pongono fine al procedimento; possono essere impugnate al Tribunale federale soltanto alle condizioni appena esposte (cfr. DTF 144 III 253 consid. 1.3; 142 V 551 consid. 3). Se, tuttavia, l'autorità inferiore a cui viene rinviata la causa non ha più alcun margine di manovra perché il rinvio porta unicamente sull'esecuzione (aritmetica) dell'ordine dell'autorità superiore, la sentenza costituisce una decisione finale, la quale può essere impugnata ai sensi dell'art. 90 LTF sia dall'assicurato interessato che dall'amministrazione (DTF 140 V 282 consid. 4.2 con riferimenti). Secondo lo scopo dell'art. 93 LTF, una decisione di rinvio non è considerata una decisione incidentale soltanto se è possibile escludere che il Tribunale federale debba statuire una seconda volta sulla vertenza (sentenza 9C_348/2018 del 23 gennaio 2019 consid. 2.2 con riferimenti). Inoltre, una sentenza che risponde solo ad alcuni aspetti di una controversia non costituisce di principio una decisione parziale, bensì una decisione incidentale contro la quale si può ricorrere ai sensi dell'art. 93 LTF. Ciò è generalmente il caso, ad esempio, di una sentenza in cui un tribunale rinvia la causa ad un assicuratore sociale per nuova decisione, impartendo delle istruzioni su come decidere alcuni aspetti della vertenza (DTF 133 V 477 consid. 4; sentenza 8C_244/2018 del 26 ottobre 2018 consid. 2.3).
2.
2.1. Nei considerandi della sentenza impugnata il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha constatato che, ad eccezione del responsabile del personale, tutti i dipendenti della ricorrente erano impiegati all'estero; dunque, come ritenuto dalla Cassa, il loro tempo di lavoro non era sufficientemente controllabile (art. 31 cpv. 3 lett. a LADI [RS 837.0]) e le relative ILR erano soggette all'obbligo di restituzione. Per contro, il diritto alle ILR per il responsabile del personale, assunto con un contratto di lavoro a durata indeterminata, non poteva essere escluso sulla base dell'art. 32 cpv. 1 lett. b LADI, poiché, invero, nel calcolo della perdita di lavoro minima non andavano considerati i collaboratori attivi all'estero. La Corte cantonale ha quindi ritenuto che "le decisioni con cui sono state corrisposte all'insorgente le indennità per lavoro ridotto a favore, limitatamente, di tale dipendente, non risultano senza dubbio errate dal profilo di questo specifico motivo e pertanto non si giustifica la relativa riconsiderazione". Siccome dagli atti non risultavano accertamenti sulla controllabilità del tempo di lavoro del responsabile del personale, il Tribunale cantonale ha annullato la decisione su opposizione e rinviato la causa alla Cassa affinché effettuasse un nuovo calcolo delle ILR effettivamente percepite a torto.
2.2. La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sia una decisione finale, poiché - "previo annullamento della decisione dell'autorità inferiore" - il Tribunale cantonale avrebbe rinviato gli atti alla Cassa affinché proceda ad un nuovo calcolo, senza che vi sia spazio per alcun margine di apprezzamento.
2.3. L'argomento della ricorrente non è condivisibile. Nel caso in esame, la Cassa potrà procedere al calcolo impartitole dalla Corte cantonale soltanto dopo aver accertato se il tempo di lavoro del responsabile del personale sia (stato) sufficientemente controllabile (art. 31 cpv. 3 lett. a LADI), apprezzando così se le condizioni per l'ottenimento delle relative ILR siano effettivamente tutte adempiute. L'amministrazione dispone dunque di un margine d'apprezzamento nel determinare l'importo che la ricorrente sarà tenuta a restituire (consid. 1.2), sicché il giudizio impugnato costituisce una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF. Silente sull'adempimento delle rispettive condizioni di applicazione, il ricorso sfugge ad un esame di merito. Ad ogni modo le stesse non sarebbero date, dal momento che la ricorrente potrà contestare la nuova decisione che la Cassa è tenuta ad emettere.
3.
Ne consegue che il ricorso dev'essere dichiarato manifestamente inammissibile secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). La domanda di conferimento dell'effetto sospensivo diviene pertanto priva d'oggetto. La ricorrente conserva comunque la possibilità di impugnare la decisione incidentale alle condizioni dell'art. 93 cpv. 3 LTF.
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).
Lucerna, 15 maggio 2023
In nome della IV Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Wirthlin
Il Cancelliere: Colombi