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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_224/2024  
 
 
Sentenza del 15 maggio 2024  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Kiss, Giudice presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
opponente. 
 
Oggetto 
sfratto, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 18 marzo 2024 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (12.2024.15 e 12.2024.17). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
Con contratto 24 maggio 2022B.________ ha locato a A.________ un magazzino per una pigione mensile di fr. 2'000.--. Constatato che il conduttore non aveva riconsegnato l'ente locato dopo aver ricevuto la disdetta per mora nel pagamento delle pigioni, preceduta dalla relativa diffida, il locatore ha ottenuto, con la decisione 18 marzo 2024 del Pretore del distretto di Bellinzona, lo sfratto di A.________. 
 
2.  
Con sentenza 18 marzo 2024 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, l'appello inoltrato da A.________. Ha ritenuto che la mora, rimasta incontestata sia nella procedura di espulsione sia in quella di contestazione della disdetta innanzi all'autorità di conciliazione, seguita dalla diffida e dalla disdetta bastavano per confermare il giudizio di primo grado. Ha aggiunto che nemmeno la lamentata imperfetta esecuzione del contratto da parte del locatore, che dopo non aver permesso la sublocazione di una parte degli spazi avrebbe proceduto direttamente alla loro rilocazione, permetteva al conduttore di semplicemente non pagare la pigione invece di depositarla. 
 
3.  
A.________è insorto al Tribunale federale con ricorso 18 aprile 2024 con cui chiede pure di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
4.  
Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché questa viola il diritto. In virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato la censura, indicando i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegando con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata in cosa consista la pretesa violazione (DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.1). 
 
In concreto il ricorso manifestamente non soddisfa i predetti requisiti di motivazione. Infatti, limitandosi in sostanza a lamentarsi di non aver potuto subaffittare gli spazi locati, ciò che avrebbe invece direttamente fatto il locatore danneggiandogli pure la merce, e ad affermare di avere effettuato un versamento di fr. 2'500.--, importo che ritiene sufficiente a coprire per un anno quanto dovuto per i 50 metri quadri lasciatigli a disposizione, il ricorrente non spiega perché la sentenza impugnata violerebbe il diritto. 
 
5.  
Da quanto precede discende che il ricorso, insufficientemente motivato, si palesa manifestamente inammissibile e va deciso dalla Giudice presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF). La domanda di assistenza giudiziaria è respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF), indipendentemente da un'eventuale indigenza del ricorrente. Le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.  
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 15 maggio 2024 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti