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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.289/2006 /viz 
 
Sentenza del 15 giugno 2006 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Féraud, presidente, 
Nay, Eusebio, 
cancelliere Crameri. 
 
Parti 
A.________, ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, 
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano, 
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
procedimento penale (decreto di non luogo a procedere), 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 12 maggio 2006 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
visto e considerato: 
che il 19 gennaio 2006 A.________ ha denunciato B.________, già suo patrocinatore d'ufficio, per il titolo di associazione a delinquere; 
che il 23 gennaio 2006 il procuratore pubblico del Cantone Ticino ha decretato il non luogo a procedere non ravvisando alcun elemento costitutivo di un qualsiasi reato; 
che la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), con giudizio del 12 maggio 2006, ha dichiarato irricevibile un'istanza di promozione dell'accusa inoltrata dal denunciante, dopo averlo invitato a emendarla, ritenendo ch'essa, di difficile comprensione così come i successivi scritti prodotti dall'istante, non adempiva manifestamente i requisiti dell'art. 186 cpv. 1 CPP/TI; 
che A.________ impugna questa decisione con un "ricorso" al Tribunale federale, con il quale chiede la condanna del denunciato; 
che con decreto del 22 maggio 2006 il Presidente della I Corte di diritto pubblico ha invitato il ricorrente ad anticipare entro il 6 giugno seguente fr. 1'000.-- a garanzia delle spese giudiziarie presunte, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile; 
che con lettere del 29 maggio e del 2 giugno 2006 il ricorrente, limitandosi ad accennare che nell'ambito di una causa inoltrata al Consiglio federale aveva versato fr. 1'000.-- d'anticipo, chiede che questa somma venga trasferita alla Cassa del Tribunale federale; 
che questa richiesta è manifestamente improponibile trattandosi di una procedura distinta e peraltro conclusa, ricordato inoltre che già nell'ambito di un ricorso presentato dal ricorrente avverso la decisione del Consiglio federale il Tribunale federale ha rilevato ch'egli non aveva, come nella causa in esame, dimostrato la sua indigenza (sentenza 1A.307/2005 del 13 dicembre 2005); 
che l'anticipo richiesto non essendo stato versato, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 150 cpv. 4 OG e il gravame non può essere esaminato nel merito; 
che per di più, come ripetutamente spiegato al ricorrente (v. sentenze 1P.449/2004 del 7 settembre 2004, 1P.241/2004 del 29 aprile 2004, 1P.219/2003 del 27 maggio 2003, 1P.237/2003 del 28 aprile 2003, 1P.141 e 142/2002 del 9 aprile 2002 nei suoi confronti), quando l'ultima autorità cantonale dichiara, come nella fattispecie, un ricorso irricevibile per ragioni formali e non procede all'esame di merito, il ricorrente deve addurre perché l'autorità avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali, in concreto quelli previsti dall'art. 186 CPP/TI (DTF 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2); 
che il ricorrente, come già nei precedenti gravami, limitandosi a criticare, in maniera confusa, il giudizio impugnato ed esprimendosi su procedure apparentemente già concluse, non indica del tutto come e perché la CRP avrebbe applicato in maniera arbitraria la suddetta norma, per cui il gravame sarebbe stato inammissibile per carenza di motivazione (art. 90 cpv. 1 lett. b OG); 
che le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), un'eventuale implicita domanda di assistenza giudiziaria, peraltro non motivata, dovendo infatti essere respinta, il ricorso non avendo alcuna possibilità di esito favorevole (art. 152 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico del ricorrente. 
3. 
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 15 giugno 2006 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: