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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.629/2006 /biz 
 
Sentenza del 15 giugno 2007 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Aemisegger, giudice presidente, 
Reeb, Fonjallaz, 
cancelliere Crameri. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Riccardo Rondi, 
 
contro 
 
B.________, 
opponente, patrocinata dall'avv. Marco Broggini, 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, 
palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano, 
Presidente della Corte delle assise correzionali di Locarno, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 
6900 Lugano, 
Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, 
via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
Dipartimento della sanità e della socialità del Cantone Ticino, Cancelleria, residenza Governativa, piazza Governo, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
procedimento penale, 
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 22 agosto 2006 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Con sentenza del 13 giugno 2005 il presidente della Corte delle assise correzionali di Locarno ha riconosciuto A.________, medico pediatra, autore colpevole di atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere, per avere, durante una visita nel proprio studio medico, approfittando della sua condizione di medico, ovvero avvantaggiandosi della posizione supina in cui si trovava la minorenne B.________ per introdurre un dito nella vagina della paziente, tastandola così durante alcuni minuti e palpandole i seni, senza che tali gesti rivestissero una funzione medica. È stato per contro prosciolto dall'accusa di coazione sessuale. Il medico è quindi stato condannato a sette mesi di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di due anni, e a rifondere alla vittima le spese legali e un'indennità di fr. 3'000.-- per torto morale. 
 
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP), con sentenza del 22 agosto 2006, ha respinto, in quanto ammissibile, un ricorso presentato dal condannato. 
B. 
Avverso questo giudizio A.________ presenta un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo di annullarlo, per valutazione arbitraria delle prove. Delle motivazioni si dirà, in quanto necessario, nei considerandi. 
 
Con decreto presidenziale del 20 novembre 2006 l'istanza di effetto sospensivo contenuta nel ricorso è stata respinta. 
 
La CCRP e il Ministero pubblico rinunciano a presentare osservazioni, mentre l'opponente propone di respingere il gravame. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Il giudizio impugnato è stato emanato prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Alla procedura ricorsuale in esame rimane quindi applicabile, secondo l'art. 132 cpv. 1 LTF, la legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (OG). 
1.2 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 132 I 140 consid. 1.1 e rinvii). 
1.3 Nella misura in cui il ricorrente fa valere una valutazione arbitraria delle prove e il divieto dell'arbitrio, il ricorso di diritto pubblico è di principio ammissibile, essendo invocata la lesione di diritti costituzionali del cittadino (art. 269 cpv. 2 vPP in relazione con l'art. 84 cpv. 1 lett. a OG). 
1.4 Interposto tempestivamente contro una decisione finale di ultima istanza cantonale, il ricorso di diritto pubblico adempie gli ulteriori requisiti di ammissibilità (art. 86 cpv. 1 e 89 cpv. 1 OG). La legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 88 OG). 
2. 
2.1 Nella fattispecie, il potere cognitivo di cui fruiva la CCRP sui quesiti posti in discussione nel gravame in esame era simile e almeno pari a quello del Tribunale federale nell'ambito del ricorso di diritto pubblico (cfr. art. 288 lett. c in relazione con l'art. 295 cpv. 1 CPP/TI; sentenza impugnata, consid. 1): solo la decisione della CCRP stessa, quale ultima istanza cantonale (art. 86 cpv. 1 OG), e non quella dell'autorità precedente può quindi formare oggetto del ricorso. Certo, il ricorrente nella motivazione del ricorso di diritto pubblico può e deve contestare nel merito la valutazione delle prove eseguita dall'autorità cantonale inferiore, ritenuta non arbitraria dall'ultima istanza cantonale che fruiva di un potere cognitivo limitato. Tuttavia, egli non può semplicemente riproporre le stesse censure già sollevate dinanzi all'ultima istanza cantonale, ma deve confrontarsi contemporaneamente con la motivazione della decisione della CCRP, la sola che costituisce oggetto del litigio, e spiegare come e perché nella stessa sia stata negata a torto una valutazione arbitraria delle prove da parte dell'istanza inferiore. Il Tribunale federale esamina senza riserva l'uso che l'autorità cantonale di ricorso ha fatto del suo limitato potere cognitivo, ossia se tale autorità ha negato l'arbitrio a torto (DTF 125 I 492 consid. 1a/cc; sentenza 1P.105/2001 del 28 maggio 2001, consid. 4 e riferimenti, pubblicata in: RDAT II-2001, n. 58, pag. 227 segg.). 
2.2 In questa sede il ricorrente ripropone sostanzialmente le critiche presentate dinanzi alla CCRP contro il giudizio di primo grado, senza confrontarsi tuttavia esplicitamente e puntualmente con le motivazioni addotte dall'ultima istanza cantonale. Come visto, nell'ambito del ricorso di diritto pubblico non basta affermare che la decisione della Corte di merito sarebbe arbitraria e di riflesso lo sarebbe anche quella dell'istanza superiore che l'ha confermata. Occorre piuttosto dimostrare per quali ragioni la CCRP avrebbe a torto negato l'arbitrarietà della decisione sottoposta al suo giudizio, ossia perché, nell'ambito di una valutazione oggettiva di tutte le risultanze probatorie, avrebbe confermato una sentenza di condanna nonostante l'esistenza di dubbi rilevanti e insopprimibili sulla colpevolezza dell'accusato (DTF 125 I 492 consid. 1b e rinvii). 
2.3 D'altra parte, ciò che è decisivo nella fattispecie, la CCRP ha ritenuto appellatorie, e pertanto inammissibili, gran parte delle censure sollevate: spettava quindi al ricorrente dimostrare, conformemente all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, perché la precedente istanza avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali e si sarebbe quindi a torto rifiutata di procedere all'esame di merito (DTF 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2; sentenza 1P.105/2001 citata, consid. 5a). 
2.4 Per sostanziare convenientemente la censura di arbitrio non è inoltre sufficiente criticare la decisione impugnata come si farebbe di fronte ad una superiore Corte di appello con completa cognizione in fatto e in diritto (DTF 130 I 26 consid. 2.1; 258 consid. 1.3), atteso che una sentenza non è arbitraria per il solo motivo che un'altra soluzione sarebbe sostenibile o addirittura preferibile, bensì è necessario dimostrare e spiegare perché il giudizio attaccato sia manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione effettiva, fondato su una svista manifesta oppure in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità. Giova ricordare inoltre che il Tribunale federale annulla la decisione cantonale quando essa risulti insostenibile non solo nella motivazione, bensì anche nel risultato (DTF 132 I 13 consid. 5.1; 129 I 8 consid. 2.1, 49 consid. 4 pag. 58). 
3. 
3.1 Le censure addotte dal ricorrente nel ricorso per cassazione cantonale circa la contestata credibilità della vittima sulla base delle perizie esperite, quelle concernenti l'avversato accertamento dell'introduzione di un dito nella vagina e il relativo assunto secondo cui si sarebbe in presenza di un "gesto impossibile", sono state ritenute appellatorie dalla CCRP. Il ricorrente, limitandosi a riproporle nel gravame in esame, non si confronta con le argomentazioni esposte dall'ultima istanza cantonale nei relativi considerandi, unici oggetti dell'impugnativa. Egli, accontentandosi di indicare in maniera parziale e unilaterale singoli elementi, non fa del tutto valere che la CCRP avrebbe ritenuto in maniera arbitraria l'inammissibilità di dette critiche, censurando l'arbitrarietà delle carenze di motivazione rimproverategli e spiegando puntualmente per quali ragioni il gravame cantonale avrebbe invece adempiuto, dal profilo formale, le esigenze poste dalla legge e dalla giurisprudenza. Ne segue che il ricorso è in larga misura inammissibile per carenza di motivazione e, nella minima misura in cui è ricevibile, è manifestamente infondato nel merito. 
3.2 Il ricorrente fa valere d'aver compiuto unicamente dei gesti medici e che a torto le autorità cantonali avrebbero accertato l'esistenza di un atto sessuale fondandosi sulla credibilità della vittima, ritenendo le manipolazioni da lui compiute in dispetto di ogni regola professionale, basandosi sulla sua posizione durante la visita, sulla durata della stessa, sulle modalità con cui la ragazza è stata toccata, sull'introduzione di almeno un dito nella vagina e sul rapporto di grande fiducia esistente tra la paziente e il pediatra. 
3.3 Riguardo alla credibilità della vittima, il ricorrente sostiene che la CCRP e la perizia giudiziaria hanno ripreso testualmente la valutazione testistica operata da uno psicologo, senza tuttavia approfondirla. Questi ha esposto che "alla luce di quanto è scaturito dal materiale dei test, ci si può chiedere se l'evento traumatico non abbia attivato "nell'après coup" una condizione di "nevrosi infantile asintomatica" preesistente, per cui in questo caso l'oggettività dei fatti così come descritti, si discosterebbe dal suo vissuto dichiarato": egli non ha tuttavia formulato un giudizio né in un senso né nell'altro. Il ricorrente, criticando la mancanza di ulteriori accertamenti su questo punto, disconosce che secondo la CCRP il primo giudice, dopo aver rilevato che la perita giudiziaria chiamata a valutare l'attendibilità della vittima ha diagnosticato nella ragazza un disturbo post-traumatico ma non patologie più gravi, ha poi sottolineato di aver accertato l'accaduto avvalendosi principalmente di criteri oggettivi, precisamente indicati nel giudizio, la perizia giudiziaria e quelle di parte sull'attendibilità della minorenne essendogli state di ausilio soltanto per affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la vittima ha una capacità intatta di raccontare i fatti. Questi motivi sono stati poi ulteriormente illustrati nel considerando n. 8 del giudizio di primo grado. 
 
La generica critica del ricorrente, secondo cui il primo giudice si sarebbe fondato su perizie inconcludenti, non si confronta con i motivi posti a fondamento del giudizio impugnato e non è quindi manifestamente atta, ritenuta la valutazione globale compiuta dai giudici cantonali, a inficiare la credibilità della vittima. Limitandosi a criticare l'apprezzamento di un solo mezzo di prova, peraltro non decisivo, e non la valutazione globale operata dai giudici cantonali circa la credibilità della vittima, compito che spetta in primo luogo ai tribunali (DTF 129 I 49 consid. 4), il ricorrente non dimostra affatto che sarebbero stati disattesi gli standard tecnici per determinare se le dichiarazioni di un minore corrispondono alla verità (vedi al riguardo DTF 129 I 49 consid. 5 e 6; 128 I 81 consid. 2 e 3 entrambe con numerosi riferimenti alla dottrina). La critica, meramente appellatoria, è quindi inammissibile. Del resto, la credibilità della vittima risulta con chiarezza dagli atti di causa. 
3.4 Il ricorrente rileva che la CCRP ha dichiarato inammissibili, poiché appellatorie, le sue censure circa asserite contraddizioni nel racconto della ragazza. Anche in tale ambito egli non tenta tuttavia di dimostrare che la CCRP le avrebbe definite a torto come appellatorie. Le censure sono quindi irricevibili e comunque non reggerebbero. 
 
Il ricorrente si limita infatti a sostenere che i due giudizi cantonali avrebbero dimenticato i primi racconti della vittima, che riferivano soltanto di una "mano sulla vagina" e di "dita nella vagina", e non ch'egli, come ritenuto nell'atto di accusa, vi sarebbe penetrato con "un dito". Egli sostiene che le "deposizioni della prima ora" sarebbero prevalenti e di regola più spontanee e fidate di quelle fatte in seguito. Certo, dette deposizioni rivestono un'importanza particolare (cfr. DTF 129 I 49 consid. 1.7). Il ricorrente parrebbe tuttavia misconoscere che la CCRP ha compiutamente illustrato e spiegato, riprendendo e confrontando le dichiarazioni della vittima a terze persone e ai magistrati riportate nei diversi verbali, perché ha ritenuto minime le invocate differenze. La circostanza che alla prima audizione davanti al Procuratore pubblico la vittima non abbia denunciato la penetrazione con le dita non è quindi stata ritenuta decisiva. Questa conclusione non è affatto arbitraria. Del resto, anche su questo punto, il ricorrente si limita a riprendere la sua diversa opinione, ripresentando le argomentazioni già addotte nel ricorso per cassazione. Avrebbe dovuto invece, come già rilevato, confrontarsi puntualmente con il giudizio della CCRP, spiegando per quali motivi essa avrebbe a torto negato l'arbitrio nel risultato della valutazione operata dalla prima istanza. 
3.5 L'accenno ricorsuale alla circostanza che il Procuratore pubblico parla soltanto di vagina e di vulva, ciò che comporterebbe il mancato accertamento della penetrazione di un dito nel canale esteso dalla vulva all'utero, è specioso e chiaramente non dimostra l'arbitrarietà della contestata valutazione delle prove. Anche l'ulteriore accenno ricorsuale, secondo cui il magistrato dei minorenni avrebbe suggestionato la vittima con domande capziose, è stato ritenuto irricevibile dalla CCRP poiché appellatorio. Nell'atto di ricorso neppure si tenta di dimostrare che ciò sarebbe avvenuto a torto. 
3.6 Il ricorrente ripropone poi la tesi, di difficile comprensione, secondo cui egli non avrebbe potuto compiere l'atto rimproveratogli, poiché si tratterrebbe di un "gesto impossibile", fisicamente non eseguibile. Anche su questo punto la CCRP ha stabilito ch'egli non aveva sostanziato l'arbitrio. La Corte cantonale ha in effetti rettamente rilevato ch'egli si limitava a estrapolare parte delle dichiarazioni della vittima e delle conclusioni del primo giudice. Il ricorrente ha introdotto la mano destra dalla parte superiore del boxer, è sceso verso l'inguine e poi si è diretto verso la vulva. Secondo la CCRP, adombrare contorsionismi per un'operazione del genere, facendo credere che la mano sinistra scostasse il boxer dal basso, non è serio. Questa conclusione merita piena conferma. 
3.7 Il primo giudice ha ritenuto decisive le modalità della visita, troppo difformi da quanto prescritto dall'arte medica, da non lasciare dubbi sulla valenza sessuale dell'atto; conclusione confermata dalla CCRP. Ciò, poiché il ricorrente, quale medico esperto, non poteva ragionevolmente aver commesso tutta una serie di errori, accertati da una perizia e compiutamente illustrati nella decisione, nel compiere una visita medica così delicata e con una paziente così sensibile. Il primo giudice ha poi accertato che già sulla base di quanto indicato dal ricorrente medesimo, che non ha spiegato alla ragazza cosa stava facendo limitandosi a parlare di una "bella visita completa", questi non aveva eseguito né esami pediatrici né ginecologici. 
In tale contesto, ammesso come pacifico che l'esame vulvare non è stato eseguito secondo le regole dell'arte medica, il ricorrente si limita ad addurre d'averlo eseguito non in modo ideale, ma fattibile. Ricordato che anche questa critica è stata dichiarata fuori tema dalla CCRP, gli accenni ricorsuali non dimostrano minimamente l'arbitrarietà degli accertamenti e delle valutazioni compiuti dai giudici cantonali. In particolare, gli accenni ricorsuali, meramente appellatori, non spiegano perché, come ritenuto anche in una perizia, per eseguire l'asserito esame visivo della vulva sarebbe occorso mettersi di fronte alla paziente, e non di fianco, e perché, se per un esame visivo sarebbero bastati 30 secondi il ricorrente vi ha indugiato per due minuti. 
 
3.8 Nei giudizi cantonali sono poi stati illustrati ulteriori indizi comprovanti che la visita non è stata professionale e tantomeno un errore medico, bensì l'atto sessuale descritto. In particolare, il ricorrente, resosi conto di essere andato oltre, a differenza di quanto fatto in altri casi, in maniera anomala non ha del tutto indicato nella cartella clinica una visita in qualche modo legata alle parti intime. La spiegazione addotta dal ricorrente, secondo cui non vi avrebbe fatto cenno per tutelare la ragazza da un'eventuale violazione del segreto medico da parte delle sue collaboratrici, anch'esse tenute al segreto medico, è stata rettamente ritenuta come improponibile dal primo giudice. Questa giustificazione non è infatti per nulla credibile ed è poca seria, a maggior ragione se formulata da un professionista. Il primo giudice ha altresì ritenuto che negare il massaggio sulla schiena, proposto in seguito dal ricorrente alla ragazza per rilassarla, significa ch'egli si era reso conto ch'ella aveva compreso di essere stata abusata. In questo contesto ben si inserisce, sempre secondo il primo giudice, la domanda del ricorrente volta a sapere se egli l'avesse importunata. Anche la mancata fatturazione della visita, contrariamente a tutte le altre, è spiegata semplicemente con il fatto, di difficile comprensione, di non voler evocare cattivi pensieri nella ragazza legata ai ricordi di quella visita. Ora, il ricorrente si limita a rilevare che gli ulteriori indizi ritenuti dai giudici cantonali, da lui non contestati, non sarebbero sufficienti, da soli, per mantenere la criticata condanna. La censura, meramente appellatoria, è inammissibile. Anche le ulteriori considerazioni esposte nel giudizio di primo grado, non criticate dal ricorrente, dimostrano chiaramente ch'esse, come quelle di conferma della CCRP, non sono per nulla arbitrarie, ma anzi corrette. 
3.9 Infine, il ricorrente accenna al fatto che riguardo alla palpazione dei seni il primo giudice ha motivato il proscioglimento dall'accusa, omettendo tuttavia di formalizzarlo nel dispositivo. Richiamando l'art. 295 cpv. 2 CPP/TI, egli osserva che la CCRP non è vincolata dalle motivazioni fatte valere dalle parti, per cui essa avrebbe dovuto pronunciare la corretta assoluzione su questo punto. Il ricorrente misconosce tuttavia che il primo capoverso dell'invocata norma dispone che la CCRP non può andare oltre le conclusioni del ricorrente. Non vi è quindi motivo per cassare la sentenza impugnata. 
4. Ne segue che, nella minima misura della sua ammissibilità, il ricorso deve essere respinto. Le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e art. 159 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico del ricorrente 
3. 
Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, al Ministero pubblico, alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, al Presidente della Corte delle assise correzionali di Locarno e, per conoscenza, al Dipartimento della sanità e della socialità del cantone Ticino. 
Losanna, 15 giugno 2007 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il giudice presidente: Il cancelliere: