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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_326/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 15 giugno 2017  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Merkli, Presidente, 
Karlen, Eusebio, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________, 
2. B.________, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
Richiesta di anticipo spese, 
 
ricorso contro la decisione emanata il 22 maggio 2017 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Mediante decisione del 10 maggio 2017 n. 2121 il Consiglio di Stato ha respinto un ricorso in materia di spese di cancelleria per il rilascio di determinati documenti proposto da A.________ e B.________. 
 
B.   
Gli insorgenti hanno adito il Tribunale cantonale amministrativo. Con decisione del 22 maggio 2017 (incarto n. 52.2017.277) il Giudice delegato ha invitato gli insorgenti a versare un anticipo di fr. 800.-- entro il 7 giugno 2017. 
 
C.   
Avverso questo giudizio A.________ e B.________ presentano un ricorso al Tribunale federale. Chiedono, concesso l'effetto sospensivo al rimedio esperito, d'invitare la Corte cantonale a emanare una nuova decisione, postulando fr. 20'000.-- per ripetibili e un indennizzo ai sensi della LAV e uno di fr. 120'000.-- per torto morale. 
 
Non sono state chieste osservazioni al gravame. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere vagliato nel merito (DTF 142 II 363 consid. 1).  
 
1.2. L'atto di ricorso si diffonde in sostanza su questioni relative alla ricusazione di membri di diverse autorità amministrative e giudiziarie ticinesi e su generiche critiche alle modalità di gestione di scritti e gravami presentati dai ricorrenti dinanzi a esse. Queste censure esulano dall'oggetto della vertenza e non possono pertanto essere esaminate. Unico oggetto della decisione impugnata e quindi del presente litigio è infatti la richiesta di anticipo del Giudice delegato.  
 
1.3. La decisione con cui viene chiesto un anticipo per le spese presunte del processo, come noto ai ricorrenti (sentenza 4A_205/2017 del 10 maggio 2017 consid. 5 che li riguardava), è una decisione incidentale, che può essere impugnata soltanto qualora possa causare un pregiudizio irreparabile di natura giuridica, nocumenti di mero fatto non essendo sufficienti. Ne segue che i ricorrenti che impugnano una tale decisione e che affermano di non poter accedere a un tribunale, devono dimostrare nella motivazione del gravame che questo pregiudizio li minacci effettivamente in quanto non finanziariamente in grado di fornire l'anticipo richiesto (DTF 142 III 798 consid. 2 con numerosi riferimenti).  
 
1.4. Accennando al fatto ch'essi avrebbero chiesto d'essere esonerati dal versamento litigioso e, a quanto parrebbe, aver chiesto una proroga del termine di pagamento, nonché criticando in maniera del tutto generica l'invio della richiesta d'anticipo per lettera raccomandata, e non quale atto giudiziario, senza peraltro contestare d'averla ricevuta tempestivamente, i ricorrenti producono la ricevuta del versamento richiesto, effettuato in data 10 giugno 2017. Non si è quindi in presenza di un pregiudizio irreparabile, motivo per cui il ricorso è inammissibile. Spetterà se del caso al Tribunale cantonale amministrativo pronunciarsi sulla tempestività di questo versamento, sulla criticata disgiunzione dei gravami presentati dai ricorrenti, che attengono a fattispecie diverse (vedi causa 1C_325/2017 decisa in data odierna), e sulle censure di merito.  
 
1.5.   
Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese inutili sono pagate da chi le causa e seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 3 LTF). 
 
L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda d'effetto sospensivo. 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico dei ricorrenti. 
 
3.   
Comunicazione ai ricorrenti e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 15 giugno 2017 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Merkli 
 
Il Cancelliere: Crameri