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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2F_8/2018  
 
 
Sentenza del 15 giugno 2018  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Seiler, Presidente, 
Aubry Girardin, Stadelmann, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dagli avv. Costantino Delogu e Laura Cansani, 
istante, 
 
contro 
 
Dipartimento delle finanze e dell'economia del Cantone Ticino, Ufficio dell'ispettorato del lavoro, viale Stefano Franscini 17, 6501 Bellinzona, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona, 
 
Oggetto 
Domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 2C_112/2018 del 16 febbraio 2018. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 16 febbraio 2018 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile, poiché tardivo, il ricorso esperito da A.________, rappresentato dal marito della titolare, contro la sentenza 11 ottobre 2017 del Tribunale cantonale amministrativo in materia d'infrazione alla legge sui lavoratori distaccati. 
Questa Corte ha considerato, in sintesi, che non essendo stata fornita la prova di disfunzioni nel servizio postale, la sentenza cantonale inviata per raccomandata andava considerata ritirata da una persona legittimata a farlo e, quindi, validamente notificata il 20 ottobre 2017. Il termine di ricorso era quindi giunto a scadenza il 20 novembre 2017 (art. 44 cpv. 1 combinato con l'art. 45 cpv. 1 LTF) e il ricorso, spedito il 1° febbraio 2018, era quindi manifestamente tardivo e sfuggiva pertanto ad un esame di merito. 
 
B.   
Contro la sentenza del 16 febbraio 2018 del Tribunale federale, A.________ ha introdotto il 28 maggio 2018 una domanda di revisione. Richiamati i motivi di revisione previsti dagli art. 121 lett. d e 123 cpv. 2 lett. a LTF, postula che, in accoglimento della sua istanza, la sentenza del Tribunale federale sia annullata e che il suo ricorso del 1° febbraio 2018 venga esaminato nel merito. 
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura una domanda può essere esaminata nel merito (DTF 142 II 363 consid. 1 pag. 365).  
 
1.2. Conformemente all'art. 61 LTF, le sentenze del Tribunale federale passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate. La revisione è un rimedio giuridico straordinario che consente di chiedere il riesame di una sentenza del Tribunale federale per i motivi indicati in maniera esaustiva agli art. 121-123 LTF e nei termini fissati all'art. 124 LTF. L'inoltro di un'istanza di revisione non consente quindi di ridiscutere liberamente la sentenza di cui è chiesta la revisione. Attraverso la procedura di revisione non è possibile sollevare censure che sarebbero dovute essere formulate nella precedente procedura o riproporre critiche sulle quali il Tribunale federale si è già pronunciato.  
 
1.3. La legittimazione dell'istante è pacifica e l'istanza adempie i requisiti di indicazione dei motivi di revisione e di motivazione, cosicché è data la sua entrata nel merito.  
 
2.   
 
2.1. L'istante rimprovera al Tribunale federale di non aver considerato un fatto provato, ossia l'assenza di corrispondenza tra le firme autorizzate al ritiro della posta (quella della sua titolare e del di lei marito) e quella figurante sulla ricevuta di ritiro della sentenza cantonale. A suo dire, tale svista costituirebbe un fatto rilevante, con la conseguente applicabilità dell'art. 121 lett. d LTF.  
 
2.2. Nella misura in cui si richiama al citato disposto, l'istanza è inammissibile, perché tardiva. Il termine per chiedere la revisione a seguito di una pretesa svista manifesta del Tribunale federale è infatti di 30 e non di 90 giorni (art. 124 cpv. 1 lett. b LTF; PIERRE FERRARI, in: Commentaire de la LTF, 2 aed., 2014, n. 5 all'art. 124).  
 
3.  
 
3.1. Invocando l'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF l'istante - che afferma che non gli spettava fornire la prova di un fatto negativo (ossia l'assenza di una procura a favore di terzi), siccome aveva già dimostrato che non aveva ritirato l'invio raccomandato - produce una dichiarazione di Posta CH SA di cui emerge che presso la Posta non esiste nessuna procura a favore di terzi. Presenta poi delle fotografie dello sportello dell'ufficio postale in causa, ubicato all'interno di un negozio e sostiene che è plausibile che la verifica dell'autorizzazione del ritiro, che ha avuto luogo in un momento di forte affluenza sia postale che di clientela del negozio, sia avvenuta in modo superficiale e non in modo perfetto.  
 
3.2. Giusta l'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF la revisione può essere domandata, in materia civile e di diritto pubblico, se l'istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza (DTF 134 III 45 consid. 2.1 pag. 47; 134 IV 48 consid. 1.2 pag. 50 e riferimenti). Secondo la giurisprudenza, giustificano una revisione soltanto quei fatti che si sono realizzati fino al momento in cui, nella procedura principale, erano ancora ammissibili delle allegazioni di fatto, sebbene non fossero noti al ricorrente malgrado tutta la sua diligenza. Inoltre essi devono essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto essere provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova è quindi considerata concludente quando il giudice avrebbe deciso diversamente se ne fosse stato a conoscenza nella procedura principale (sentenza 9F_14/2010 del 16 marzo 2011 consid. 2; PIERRE FERRARI, op. cit., n. 15 segg all'art. 123).  
 
3.3. La dichiarazione rilasciata dalla Posta CH SA è posteriore alla sentenza di cui è chiesta la revisione e, quindi, inammissibile. Si volesse da ciò prescindere, la stessa non è in ogni caso rilevante nel senso richiesto dalla prassi, poiché non è idonea a provare che vi siano state delle disfunzioni nel servizio postale. Infatti, l'inesistenza di procure a favore di terzi depositate presso la Posta CH SA non dimostra che l'invio raccomandato sia stato consegnato senza controllo dell'identità della persona in possesso dell'invito di ritiro, in violazione manifesta della regolamentazione postale. Inoltre, delle fotografie accompagnate dal commento " è per contro plausibile che la verifica dell'autorizzazione al ritiro, in un momento di forte affluenza (...), sia avvenuta in modo superficiale e non in modo perfetto" nulla dimostrano, trattandosi di una semplice affermazione, non di una prova decisiva.  
 
4.   
Ne segue che, in quanto ammissibile, la domanda di revisione è infondata e può essere respinta senza ordinare uno scambio di scritti (art. 127 LTF). 
 
5.   
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).  
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
La domanda di revisione è respinta. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dell'istante. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori dell'istante, al Dipartimento delle finanze e dell'economia del Cantone Ticino, Ufficio dell'ispettorato del lavoro, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato dell'economia SECO (per informazione). 
 
 
Losanna, 15 giugno 2018 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud