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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_514/2021  
 
 
Sentenza del 15 giugno 2021  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Denys, Giudice presidente, 
Cancelliera Ortolano Ribordy. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Decreto di non luogo a procedere (riapertura del procedimento; appropriazione indebita), 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 30 marzo 2021 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino (incarto n. 60.2021.19). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
Con decreto del 30 gennaio 2020 il pubblico ministero ha abbandonato il procedimento penale nei confronti dell'avv. B.________ per titolo di appropriazione indebita. Il procedimento è stato avviato in seguito all'esposto del 9 ottobre 2019 di A.________, che rimproverava alla legale di aver trattenuto del denaro di pertinenza del figlio da lei patrocinato in cause civili quando era ancora minorenne. Il decreto di abbandono non è stato impugnato. 
 
2.  
Il 13 gennaio 2021 il pubblico ministero ha respinto un'istanza di riapertura del procedimento presentata da A.________, in mancanza di mezzi di prova o fatti nuovi che chiamassero in causa la responsabilità penale della denunciata, l'istanza limitandosi a riproporre fatti già descritti nell'esposto del 9 ottobre 2019 e noti all'autorità. 
 
3.  
Con sentenza del 30 marzo 2021 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha respinto, per quanto ricevibile, il reclamo inoltrato da A.________. 
 
4.  
Avverso il giudizio della CRP, il 5 maggio 2021 A.________ è insorta al Tribunale federale. 
 
Il 6 maggio 2021 A.________ è stata invitata a fornire, entro il 20 maggio 2021, un anticipo delle spese giudiziarie presunte di fr. 800.--. Scaduto infruttuoso questo termine, con decreto del 27 maggio 2021 alla ricorrente è stato fissato un termine suppletorio non prorogabile, scadente il 10 giugno 2021, per provvedere a versare l'anticipo richiesto, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile sulla scorta dell'art. 62 cpv. 3 LTF. Veniva altresì precisato che il mancato pagamento dell'anticipo delle spese non vale quale ritiro del rimedio giuridico, il ritiro dovendo essere effettuato per iscritto. 
 
Con lettera del 9 giugno 2021 A.________ ha informato questo Tribunale che non avrebbe fornito l'anticipo delle spese richiesto "principalmente per il fattore finanziario", considerando l'importo "esorbitante e fuori questione". 
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
5.  
La parte che adisce il Tribunale federale deve versare un anticipo equi valente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 prima frase LTF). A tal fine il giudice dell'istruzione, rispettivamente il presidente della corte (art. 32 cpv. 1 LTF), stabilisce un congruo termine. Se il termine scade infruttuoso, impartisce un termine suppletorio. Se l'an ticipo non è versato nemmeno nel termine suppletorio, il Tribunale fede rale non entra nel merito dell'istanza (art. 62 cpv. 3 LTF). Giusta l'art. 64 cpv. 1 LTF, se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie. 
 
In concreto, entro il termine stabilito non è stato fornito l'anticipo delle spese giudiziarie, giungendo unicamente la comunicazione dell'insorgente a conferma del mancato pagamento. Non ha preteso di non essere finanziariamente in grado di far fronte all'importo richiesto, e il suo scritto del 9 giugno 2021 non può pertanto essere considerato quale implicita domanda di assistenza giudiziaria. Del resto, anche se ciò fosse il caso, essa dovrebbe essere respinta. Secondo la giurisprudenza, infatti, l'istanza di assistenza giudiziaria formulata nel termine suppletorio, non prorogabile, di cui all'art. 62 cpv. 3 LTF dev'essere motivata e compiutamente comprovata entro tale termine (sentenza 2C_758/2008 del 2 dicembre 2008 consid. 2.2.2). Lo scritto del 9 giugno 2021 non fornisce alcuna indicazione e alcuna prova sulla situazione finanziaria della ricorrente e non è dunque sufficiente per rispettare il termine suppletorio scadente il 10 giugno 2021. 
 
Come già indicato nel decreto del 27 maggio 2021, il mancato pagamento dell'anticipo delle spese non vale quale ritiro del ricorso. Con il suo scritto del 9 giugno 2021, la ricorrente si è limitata a comunicare che non avrebbe versato l'importo dell'anticipo spese richiesto, ma non ha manifestato chiaramente la sua volontà di ritirare il rimedio giuridico. 
 
A causa del mancato pagamento dell'anticipo delle spese giudiziarie, non è dunque possibile entrare nel merito del ricorso. 
 
6.  
A titolo abbondanziale si rileva che non sarebbe in ogni caso stato possibile entrare nel merito del ricorso, perché manifestamente inammissibile per carenza di legittimazione ricorsuale dell'insorgente e per difetto di motivazione. 
 
6.1. La ricorrente, che non spende una parola in merito al suo diritto di interporre ricorso in questa sede, non dispone di un interesse giuridicamente protetto ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF. A prescindere dall'assenza di qualsiasi spiegazione sulla possibile influenza della decisione impugnata sulle pretese civili, l'insorgente non può essere definita accusatrice privata. Giusta l'art. 118 cpv. 1 CPP, è accusatore privato il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile. Per danneggiato s'intende la persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato (art. 115 cpv. 1 CPP). Secondo la giurisprudenza, solo il titolare del bene giuridico tutelato dalla norma penale è direttamente leso nei suoi diritti (DTF 146 IV 76 consid. 2.2.1). Nella fattispecie, il reato ipotizzato contro la denunciata è l'appropriazione indebita ai danni del patrimonio del figlio dell'insorgente. Non sono dunque i diritti della ricorrente a essere stati asseritamente lesi, bensì quelli del di lei figlio. L'insorgente non è quindi danneggiata dal reato prospettato e non riveste pertanto la veste di accusatrice privata. Neppure può essere considerata la rappresentante legale del figlio, essendo quest'ultimo ormai maggiorenne.  
 
6.2. Il gravame inoltre non rispetta le esigenze di motivazione di cui all'art. 42 cpv. 2 LTF che impone alla parte ricorrente di spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Per soddisfare l'obbligo di motivazione, l'insorgente deve discutere le considerazioni della decisione contestata e indicare con precisione in che consiste la violazione del diritto. A tal fine non è necessario che menzioni espressamente le disposizioni legali (il numero preciso dell'articolo di legge) o che designi espressamente i principi non scritti del diritto che sarebbero stati lesi. Occorre tuttavia che dalla lettura dell'allegato si capisca chiaramente quali regole di diritto sarebbero state violate (v. DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). In concreto la ricorrente chiosa diversi passaggi della sentenza impugnata, ma non sostanzia alcuna violazione del diritto da parte della CRP.  
 
7.  
Il ricorso risulta manifestamente inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 LTF
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF) e sono pertanto poste a carico della ricorrente. 
 
 
Per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alla ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 15 giugno 2021 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Denys 
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy