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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_606/2021  
 
 
Sentenza del 15 giugno 2021  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Denys, Giudice presidente, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Decreti di non luogo a procedere; diniego di giustizia, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 14 aprile 2021 
dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino (incarto n. 60.2020.342/343). 
 
 
Considerando:  
che B.________, nata nel 1934 e madre di A.________, era ospite di una casa per anziani in Ticino quando, l'11 gennaio 2016, è caduta fratturandosi la mandibola; 
che, a seguito dell'infortunio, dopo essere stata ricoverata presso l'Ospedale Regionale di Mendrisio, B.________ è rientrata alla casa per anziani e, il 19 gennaio 2016, è stata trasferita all'Ospedale cantonale di Lucerna dove, il 20 gennaio 2016, è stata sottoposta ad un intervento di chirurgia maxillofacciale; 
che B.________ è deceduta il 25 gennaio 2016 presso l'Ospedale cantonale di Lucerna; 
che, in relazione a questo decesso, il Ministero pubblico del Cantone di Lucerna ha aperto un procedimento penale contro ignoti e, terminata l'istruzione, il 6 agosto 2019 ne ha decretato l'abbandono; 
che, il 23 gennaio 2020, il Tribunale cantonale lucernese ha respinto un reclamo di A.________ contro il decreto di abbandono; 
che, con sentenza 6B_320/2020 del 24 giugno 2020, il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato da A.________ contro la decisione del 23 gennaio 2020 del Tribunale cantonale di Lucerna; 
che, sempre in relazione con il decesso di B.________, A.________ ha presentato il 28 febbraio 2018 al Ministero pubblico del Cantone Ticino una denuncia penale nei confronti del medico curante della madre, dei dipendenti della casa per anziani e di un medico dell'Ospedale Regionale di Mendrisio; 
che, mediante un'ulteriore denuncia penale di stessa data, A.________ ha inoltre denunciato al Ministero pubblico ticinese, per il reato di falsa perizia, l'Organizzazione svizzera dei pazienti (OSP), alla quale si era rivolta per un parere sui fatti incriminati; 
che, con due distinte decisioni del 13 novembre 2020, il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere per i reati di omicidio colposo e di lesioni gravi con riferimento alla denuncia penale contro il personale medico e sanitario, nonché per il reato di falsa perizia riguardo alla denuncia penale nei confronti dell'OSP; 
che A.________ ha impugnato entrambi i decreti di non luogo a procedere con due reclami del 2 dicembre 2020 alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello; 
che, con un'unica sentenza del 14 aprile 2021, la Corte cantonale ha respinto il reclamo contro il decreto di non luogo a procedere riguardante il personale sanitario ed ha respinto in quanto ricevibile quello concernente il decreto di non luogo a procedere nei confronti dell'OSP; 
che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso del 17 maggio 2021 al Tribunale federale, chiedendo di ordinare al Procuratore pubblico di procedere celermente all'assunzione delle prove da lei addotte; 
che non sono state chieste osservazioni sul ricorso; 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 V 380 consid. 1; 145 I 239 consid. 2; 145 II 168 consid. 1 e rispettivi rinvii); 
che, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili; 
che spetta alla ricorrente, in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3; 133 II 353 consid. 1); 
che la giurisprudenza è restrittiva al riguardo e il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute (cfr. sentenze 6B_107/2016 del 3 febbraio 2017 consid. 3.1 e 6B_993/2015 del 23 novembre 2015 consid. 1.2.1); 
 
che la pretesa punitiva spetta infatti allo Stato e non compete alla persona denunciante sostituirsi al Ministero pubblico nel perseguimento penale; 
che nella nozione di "pretese civili" rientrano soltanto le pretese derivanti direttamente dai reati in discussione, non per contro le spese sostenute dall'accusatore privato nel procedimento penale giusta l'art. 433 CPP (cfr. sentenze 6B_420/2021 del 20 maggio 2021; 6B_1337/2019 del 9 dicembre 2019 e rispettivi rinvii); 
che la ricorrente richiama essenzialmente la sua veste di accusatrice privata, accennando in modo generico alle spese legali sostenute, ad altre imprecisate "pretese economiche affini" come pure ad "un torto morale considerevole" nonché ad asseriti danni psicofisici;  
che, con tali considerazioni di carattere generale, la ricorrente non sostanzia tuttavia, con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF, specifiche pretese civili in relazione con i prospettati reati oggetto del procedimento penale; 
che, come visto, le spese legali connesse al procedimento penale non rientrano nella nozione di "pretese civili" ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, non derivando direttamente dai reati in discussione (sentenza 6B_420/2021, citata); 
che laddove accenna ad un danno di almeno fr. 30'000.--, la ricorrente non sostanzia minimamente la fondatezza di una simile pretesa in relazione con i suddetti reati, tale importo essendo piuttosto riconducibile allo svolgimento del procedimento penale e alla sua situazione personale; 
che nella misura in cui eventuali pretese di risarcimento fossero dirette contro il personale medico e sanitario dell'Ospedale Regionale di Mendrisio, trattandosi di un ospedale pubblico dell'ente ospedaliero cantonale, esse sono disciplinate dal diritto pubblico cantonale, segnatamente dalla legge ticinese sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici, del 24 ottobre 1988 (LResp/TI; RL 166.100); 
che, rientrando nel campo di applicazione della LResp/TI, simili richieste di risarcimento non costituiscono quindi pretese civili ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF (sentenze 6B_130/2013 del 3 giugno 2013 consid. 2.1 e 2.2, in: RtiD I-2014 pag. 85 segg.; 6B_776/2009 del 31 maggio 2010 consid. 1.3); 
che, nella fattispecie, l'assenza di una motivazione sufficiente sulle pretese civili comporta quindi il diniego della legittimazione ricorsuale nel merito giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF; 
che, indipendentemente dalla legittimazione ricorsuale nel merito, la ricorrente è abilitata a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto le conferisce quale parte nella procedura e la cui disattenzione equivale ad un diniego di giustizia formale (cfr. DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1 e rinvii); 
che, sotto questo profilo, la ricorrente è abilitata ad invocare una violazione del principio di celerità (sentenza 1B_134/2008 del 18 agosto 2008 consid. 1.2); 
che questa facoltà di invocare i diritti di parte non le permette tuttavia di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito (DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 248 consid. 2); 
che la ricorrente non fa valere la violazione di simili garanzie con una motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF; 
che invocando genericamente un diniego di giustizia e la violazione del principio di celerità, la ricorrente lamenta in sostanza la mancata assunzione delle prove richieste, in particolare il fatto che il Procuratore pubblico non ha interrogato né i denunciati né altre persone; 
che, in tali circostanze, non solleva quindi censure di natura formale il cui esame potrebbe essere distinto dalla valutazione di merito, ma mira a fare rivedere l'esito del procedimento penale; 
che laddove critica infine la mancata ricusazione del Procuratore pubblico, la ricorrente lamenta ritardi del magistrato inquirente nella conduzione del procedimento penale, in particolare la mancata esecuzione di atti istruttori; 
che, sollevata in termini generici, la censura si confonde con quella di violazione del principio di celerità; 
che la ricorrente non fa esplicitamente valere motivi di ricusazione giusta l'art. 56 CPP e disattende che soltanto errori particolarmente grossolani o ripetuti, tali da essere considerati come lesioni gravi dei doveri del magistrato, potrebbero se del caso entrare in considerazione ai fini di una ricusa (DTF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.3 e rinvii); 
che in concreto il magistrato inquirente ha atteso l'esito del procedimento penale aperto nel Cantone di Lucerna prima di pronunciarsi e che la ricorrente avrebbe se del caso potuto contestare eventuali ritardi nella conduzione del procedimento penale pendente nel Cantone Ticino seguendo le normali vie d'impugnazione (cfr. 393 cpv. 2 lett. a CPP); 
che pertanto il ricorso, non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate alla ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 15 giugno 2021 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Denys 
 
Il Cancelliere: Gadoni