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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_223/2010 
 
Sentenza del 15 luglio 2010 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Féraud, Presidente, 
Raselli, Eusebio, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dagli avv. Luca Maghetti e dott. iur. Khouloud Ramella Matta Nassif, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. B.________, dr. med., 
patrocinato dall'avv. dott. Fabrizio Ottaviani, 
2. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponenti. 
 
Oggetto 
procedimento penale; citazione al dibattimento, 
 
ricorso in materia penale contro la decisione emanata 
il 2 giugno 2010 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
 
A. 
Il 3 giugno 2003 il dr. med. B.________ aveva effettuato un intervento chirurgico volto a inserire una protesi artificiale in un ginocchio della paziente A.________. In seguito a complicazioni, dopo lunghe trattative tra la clinica interessata, il medico e la paziente, quest'ultima, il 7 marzo 2008, ha denunciato il medico per lesioni colpose gravi. La querela è sfociata in un decreto d'accusa del 4 maggio 2010. In seguito ad opposizione, l'incarto è stato trasmesso per competenza alla Pretura penale. Il 28 maggio 2010 detta Pretura ha ammesso i mezzi di prova indicati dal decreto di accusa e assegnato alle parti un termine di dieci giorni per notificarne eventuali altri. Il 1° giugno 2010 il Giudice della Pretura penale ha citato le parti a comparire al dibattimento indetto per il 4 giugno successivo, termine entro il quale sarebbe intervenuta la prescrizione dell'azione penale. 
 
B. 
Contro questa citazione, il 2 giugno 2010 l'accusato è insorto alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), chiedendone l'annullamento, il breve preavviso impedendogli di presenziare al dibattimento e di preparare la sua difesa. Con giudizio dello stesso giorno, la CRP ha accolto il gravame e ha annullato le citazioni. Il 4 giugno 2010 il Giudice della Pretura penale, rilevato l'imminente intervento della prescrizione, ha nondimeno celebrato il processo nelle forme contumaciali, alla presenza della parte civile e in assenza del Procuratore pubblico e dell'accusato. 
 
C. 
Avverso la decisione della CRP A.________ presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede di annullarlo, di respingere il ricorso proposto dall'accusato e di ritenere valide le citazioni al dibattimento. Postula inoltre di sospendere la trattazione del gravame fino a quando la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) non avrà statuito su un eventuale ricorso. 
 
Non sono state chieste osservazioni. 
 
Diritto: 
 
1. 
1.1 La decisione della CRP, inerente alla validità delle citazioni al dibattimento, non pone fine al procedimento penale e, come rettamente rilevato dalla ricorrente, costituisce una decisione incidentale. I ricorsi in materia penale (al riguardo vedi DTF 133 IV 335 consid. 2) contro decisioni incidentali sono ammissibili soltanto a determinate condizioni (art. 78 cpv. 1 in relazione con l'art. 93 cpv. 1 LTF). 
 
1.2 La vittima, fatta eccezione per i casi in cui fa valere la violazione dei suoi diritti di parte, è legittimata a ricorrere se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF). Al riguardo la ricorrente adduce che nell'ipotesi in cui la soluzione ritenuta dalla CRP fosse confermata, il medico dovrebbe essere prosciolto dall'accusa di lesioni colpose gravi per intervenuta prescrizione. Ella si diffonde nel sostenere che avrebbe quindi un interesse a ricorrere, poiché la condanna penale vincolerebbe "di fatto" il giudice civile. Rileva tuttavia d'aver espressamente rinunciato a far valere le proprie pretese di diritto civile nei confronti del condannato, poiché si tratterrebbe di conteggi complessi, con danno di economia domestica, torto morale e spese di cura, che sarebbero stati rinviati al foro civile o avrebbero impegnato il giudice penale in complicati calcoli di verifica che avrebbero potuto comportare l'intervento della prescrizione. 
 
Ora, premesso che non spetta al Tribunale federale pronunciarsi sulle strategie processuali adottate dalle parti, di massima la vittima è legittimata a ricorrere contro una decisione di proscioglimento nella misura in cui si poteva esigere che formulasse conclusioni civili in sede penale. Qualora non l'abbia fatto, essa deve giustificare di massima l'omissione sulla base di motivi comprensibili e far valere inoltre l'asserito pregiudizio, indicare quali pretese civili intenda addurre e giustificare se del caso l'impossibilità di valutarne l'ammontare e postulare la loro assegnazione di principio (sentenze 6B_260/2009 del 30 giugno 2009 consid. 2.2; 6B_206/2007 del 30 agosto 2007 consid. 2; FERRARI, in Commentaire de la LTF, 2009, n. 35-39 ad art. 81; cfr. art. 24 e 25 LAV e, per la legittimazione del danneggiato, DTF 136 IV 29 in particolare consid. 1.9). È dubbio se i generici accenni della ricorrente adempiano dette condizioni, ricordato inoltre che la decisione indirettamente oggetto di litigio è peraltro una sentenza di condanna. Per di più, mal si comprende perché, al dire della ricorrente, l'anticipazione del dibattimento non avrebbe comportato alcun pregiudizio per l'accusato e per la preparazione della sua difesa, mentre ella non avrebbe potuto disporre del tempo necessario per determinare le sue pretese civili, ricordato che una loro eventuale insufficienza ne avrebbe comportato semplicemente il rinvio al foro civile (art. 267 CPP/TI). La questione, visto l'esito del gravame, non dev'essere approfondita oltre. 
 
1.3 Secondo l'art. 93 cpv. 1 LTF, contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente, che non rientrano nella fattispecie dell'art. 92 LTF, il ricorso è ammissibile soltanto se possono causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) o se l'accoglimento del gravame comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b). 
1.3.1 L'adempimento della condizione dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF in materia penale dev'essere interpretato restrittivamente. In questo campo, detta norma riprende la regola dell'art. 87 cpv. 2 OG (DTF 134 IV 43 consid. 2.1; 133 IV 288 consid. 3.1-3.3), fondata su motivi di economia processuale e tendente a evitare che il Tribunale federale debba occuparsi più volte della medesima procedura (DTF 133 IV 139 consid. 4). Secondo la citata giurisprudenza, un pregiudizio è irreparabile quando è suscettibile di provocare un danno di natura giuridica, che nemmeno una decisione favorevole nel merito permetterebbe di eliminare completamente, segnatamente con il giudizio finale: semplici pregiudizi di fatto, come il prolungamento della procedura o un suo conseguente maggior costo, nocumenti peraltro non invocati dalla ricorrente, non rappresentano un siffatto danno (DTF 131 I 57 consid. 1 pag. 59). 
1.3.2 Sempre sotto il profilo del pregiudizio irreparabile, la ricorrente ricorda che la CRP ha annullato le citazioni al dibattimento e che nuove citazioni non potevano essere spiccate prima dell'intervento, il 4 giugno 2010, della prescrizione. Ne deduce che la prescrizione costituirebbe un pregiudizio irreparabile per la parte civile. 
1.3.3 L'assunto non regge. La ricorrente rileva infatti che la sentenza della Pretura penale, a lei favorevole, potrebbe essere annullata da una decisione contraria della CCRP, verosimilmente adita dal condannato per contestare la validità delle citazioni. Poiché non è dato di sapere se la CCRP le riterrà valide, nell'attesa il Tribunale federale dovrebbe sospendere la presente procedura, ritenuto che l'emanazione di un siffatto giudizio potrebbe rendere privo di oggetto il ricorso in esame, potendo essere impugnato quello della CCRP. 
 
Anche quest'argomentazione dimostra di non essere in presenza di un pregiudizio irreparabile concreto e attuale. In effetti, la ricorrente disattende che la Pretura ha pronunciato una decisione di condanna, che non comporta nei suoi confronti alcun pregiudizio. Un eventuale giudizio della CCRP a lei sfavorevole, impregiudicato il quesito della sua legittimazione, potrà essere oggetto d'impugnazione. Il Tribunale federale deve di principio esprimersi solo una volta sul procedimento penale, pronunciandosi di regola unicamente sulla decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza. Per di più, come indicato anche nella decisione del Giudice della Pretura penale, il condannato può ricorrere contro la dichiarazione di contumacia e ha la facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dall'emanazione della sentenza: in tal caso il giudice invia nuove citazioni (art. 277 cpv. 3 e 4 CPP/TI). In siffatte condizioni non spetta al Tribunale federale esprimersi su mere ipotesi o su questioni teoriche. Compete d'altra parte in primo luogo alle competenti autorità cantonali stabilire se la pronunzia di un giudizio contumaciale di condanna possa o no estinguere la prescrizione (art. 97 cpv. 3 CP; cfr. DTF 135 IV 196 consid. 2.2). Ne segue che la decisione incidentale non può essere esaminata nel merito, ritenuto ch'essa potrà essere impugnata, se del caso e in quanto influisca sul contenuto della stessa, mediante ricorso contro la decisione finale (art. 93 cpv. 3 LTF). 
1.3.4 La ricorrente a ragione non accenna all'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF, che riprende la disciplina prevista dal previgente art. 50 cpv. 1 OG: il Tribunale federale esamina liberamente l'adempimento di questi presupposti (DTF 134 II 142 consid. 1.2.3; 133 II 409 consid. 1.2). In ambito penale questa norma dev'essere interpretata in maniera ancora più restrittiva, poiché altrimenti occorrerebbe riconoscere l'ammissibilità di ricorsi diretti, come in concreto, contro le diverse decisioni prese nel corso della procedura, (DTF 133 IV 288 consid. 3.2; sentenza 6B_782/2008 del 12 maggio 2009 consid. 1.4, in Pra 2009 n. 115 pag. 787). Nel caso in esame, le istanze cantonali non si sono ancora pronunciate definitivamente sul quesito della prescrizione, un eventuale accoglimento del ricorso non porrebbe fine al procedimento, ritenuto che la sentenza contumaciale di condanna può essere ancora oggetto di impugnazione o di spurgo, e nemmeno la ricorrente sostiene che l'accoglimento del ricorso permetterebbe di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa. Anzi, insistendo sulla completezza dell'istruttoria pre-dibattimentale e sul fatto che l'accusato avrebbe potuto prepararsi in brevissimo tempo al dibattimento, ella nega implicitamente l'adempimento di queste condizioni, per cui il ricorso è inammissibile anche sotto questo aspetto (DTF 133 IV 288 consid. 3.3; 133 III 629 consid. 2.4.2 pag. 634 in alto; sentenza 4A_51/2008 del 28 marzo 2008 consid. 3 inerente al rifiuto dell'eccezione di prescrizione). La decisione impugnata, che non ha statuito a titolo definitivo sulla questione della prescrizione, non pregiudica l'esito finale della causa, in quanto la ricorrente potrà far valere i suoi diritti nel processo penale di merito e, se del caso, in un ricorso contro la decisione cantonale di ultima istanza (sentenza 6P.157/2004 dell'11 gennaio 2005 consid. 4, in RDAT 2005 I n. 12 pag. 50). 
 
2. 
2.1 
Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
2.2 L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di sospensione. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico, alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e, per conoscenza, al Giudice della Pretura penale. 
 
Losanna, 15 luglio 2010 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
Féraud Crameri