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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_235/2010 
 
Sentenza del 15 luglio 2010 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudice federale Féraud, Presidente, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________, 
2. B.________, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Sostituto Procuratore pubblico C.________, Palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
procedimento penale; ricusa, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 31 maggio 2010 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino. 
 
Considerando: 
che in seguito a un esposto di una vicina di casa, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di A.________ e di B.________, per titolo di danneggiamento, coazione e violazione di domicilio; 
 
che il Procuratore pubblico ha quindi sentito la denunciante e i querelati; 
 
che in seguito i denunciati hanno chiesto la ricusa del magistrato che li ha uditi, istanza respinta con giudizio del 31 maggio 2010 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello del Cantone Ticino (CRP); 
 
che avverso questa decisione A.________ e B.________ insorgono con due scritti distinti al Tribunale federale, chiedendo implicitamente di accogliere l'istanza di ricusa; 
che non sono state chieste osservazioni; 
che secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 133 II 249 consid. 1.4); 
che nella fattispecie queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto che i ricorrenti non si confrontano affatto con i motivi posti a fondamento del criticato giudizio della CRP, limitandosi a produrre la documentazione cantonale e la cronologia della vertenza, sottintendendo che il Tribunale federale dovrebbe esaminarla d'ufficio, cercando eventuali argomenti in loro favore; 
che rinviando semplicemente e in maniera inammissibile agli atti cantonali ed accennando, in modo del tutto generico a un asserito inappropriato e sconveniente agire del magistrato ricusato, essi non censurano del tutto le circostanziate motivazioni della CRP né tentano di dimostrare l'incostituzionalitŕ del criticato giudizio; 
 
che pertanto i "ricorsi", manifestamente non motivati in modo sufficiente, possono essere decisi sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF e non devono quindi essere esaminati nel merito; 
 
che si puň eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF); 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia: 
 
1. 
I ricorsi sono inammissibili. 
 
2. 
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3. 
Comunicazione ai ricorrenti, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 15 luglio 2010 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
Féraud Crameri