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[AZA 0] 
 
1A.206/2000 
 
I CORTE DI DIRITTO PUBBLICO 
***************************************************** 
 
15 agosto 2000 
 
Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, presidente 
della Corte, Catenazzi e Favre. 
Cancelliere: Gadoni. 
 
__________ 
Visto il ricorso di diritto amministrativo del 30 giugno 2000 presentato da A.________, Montagnola, patrocinata dall'avv. Giovanni Pozzi, Lugano, contro la decisione emessa il 30 maggio 2000 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nella causa che oppone la ricorrente a B.________, Cham, patrocinato dallo studio legale Pelli & Solari, Lugano, in merito alla ricostruzione di una tettoia sulla particella n. 929, nel nucleo di Arasio, in territorio del Comune di Montagnola, rappresentato dal Municipio; 
 
Ritenuto in fatto : 
 
A.- A.________ è proprietaria della particella n. 
xxx di Montagnola (in località Arasio) e B.________ della confinante particella n. yyy, entrambe edificate. Le costruzioni sono separate da una striscia di terreno, appartenente a A.________, coperta, sino al 1994, da una tettoia. 
Essa è stata in quell'anno demolita dall'allora proprietario della particella n. yyy, che si era tuttavia impegnato a ricostruirla, una volta ristrutturato il suo rustico. 
L'impegno non è stato mantenuto. Il fondo n. yyy è stato quindi venduto a B.________. 
 
Il 15 novembre 1999 A.________ ha presentato al Municipio di Montagnola una domanda per la ricostruzione della tettoia. B.________ si è opposto al rilascio della licenza edilizia, che il Municipio, acquisito il preavviso favorevole dell'Autorità cantonale, ha tuttavia accordato. 
L'opponente ha quindi presentato ricorso al Consiglio di Stato del Cantone Ticino, il quale ha confermato la licenza con decisione del 22 marzo 2000. 
 
B.- Il Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 30 maggio 2000, ha accolto un ricorso di B.________ e annullato sia la licenza edilizia sia la decisione governativa che la confermava. Esso ha rilevato che la tettoia non era stata censita come volume esistente dal piano particolareggiato del nucleo di Arasio, approvato dal Consiglio di Stato il 3 luglio 1996, sicché non poteva essere autorizzata la sua ricostruzione; secondo la Corte cantonale non erano nemmeno adempiute le condizioni per un rilascio della licenza edilizia sulla base del principio della buona fede. 
 
C.- A.________ impugna questo giudizio con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. 
Chiede di riformarlo nel senso di confermare la licenza edilizia rilasciata dal Comune e la decisione governativa; in via subordinata chiede di annullare la sentenza impugnata e di rinviare gli atti alla Corte cantonale per una nuova decisione nel senso dei considerandi. 
 
La ricorrente fa valere una violazione del diritto federale e un accertamento inesatto e incompleto di fatti giuridicamente rilevanti. Sostiene inoltre che B.________, subentrato nella situazione giuridica del precedente proprietario, violerebbe il principio della buona fede opponendosi alla ricostruzione della tettoia. Censura infine una violazione del diritto di essere sentito, e rimprovera alla Corte cantonale di non avere eseguito alcuna istruttoria, né assunto la documentazione richiamata dalle Autorità cantonali. 
 
D.- Non sono state chieste osservazioni. 
 
Considerando in diritto : 
 
1.- a) Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 126 I 50 consid. 1, 125 II 293 consid. 1a, 125 I 253 consid. 1a), segnatamente se esso vada trattato come ricorso di diritto amministrativo o come ricorso di diritto pubblico, indipendentemente dalla sua designazione (DTF 122 I 351 consid. 1a, 121 I 173 consid. 3a, 120 Ib 379 consid. 1a e rinvii). 
b) Secondo gli art. 97 cpv. 1 e 98 lett. g OG, combinati con l'art. 5 PA, la via del ricorso di diritto amministrativo è aperta contro le decisioni delle Autorità cantonali di ultima istanza fondate sul diritto federale - o che avrebbero dovuto esserlo - sempre che non sia realizzata nessuna delle eccezioni previste agli art. 99 e 102 OG o nella legislazione speciale (DTF 125 II 10 consid. 2a, 124 I 223 consid. 1a/aa, 231 consid. 1a, 124 II 409 consid. 1a e 1d/dd). Il ricorso di diritto amministrativo è pure ammissibile contro le decisioni cantonali fondate nel medesimo tempo sul diritto federale e sul diritto cantonale, in quanto sia in gioco la violazione di norme di diritto federale direttamente applicabili (DTF 124 II 409 consid. 1d/dd, 123 II 231 consid. 2 e rinvii). Realizzandosi una simile connessione, il Tribunale federale esamina liberamente, nell'ambito del ricorso di diritto amministrativo, se il diritto cantonale sia conforme alle norme superiori federali (cfr. art. 104 lett. a OG; DTF 123 II 231 consid. 2, 121 II 72 consid. 1b). Per contro, è il rimedio del ricorso di diritto pubblico a essere dato contro decisioni fondate esclusivamente sul diritto cantonale e che non presentino alcuna connessione con l'applicazione del diritto federale (124 II 409 consid. 1d/dd). 
 
 
 
 
c) In concreto la sentenza impugnata poggia essenzialmente sulle norme comunali di attuazione del piano regolatore, in particolare sull'art. 31, che regola gli interventi edilizi ammissibili nei nuclei. Comunque, in materia di pianificazione del territorio, il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale è ammesso solo contro le decisioni cantonali di ultima istanza concernenti indennità per restrizioni della proprietà (art. 5 LPT) e autorizzazioni giusta l'art. 24 LPT (cfr. art. 34 cpv. 1 LPT). 
Le altre decisioni cantonali di ultima istanza sono definitive, riservato il ricorso di diritto pubblico (cfr. art. 34 cpv. 3 LPT). 
 
 
2.- Poiché è ammissibile in concreto solo quest' ultimo rimedio, viste le considerazioni esposte e richiamato l'art. 34 cpv. 3 LPT, occorre esaminare se il ricorso soddisfi i requisiti posti dalla legge e dalla giurisprudenza. 
 
a) Secondo l'art. 90 cpv. 1 OG l'atto di ricorso di diritto pubblico, oltre la designazione della decisione impugnata, deve contenere le conclusioni del ricorrente (lett. a) e l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando in che consista la violazione (lett. b). Nell'ambito di questo rimedio il Tribunale federale non applica d'ufficio il diritto, ma statuisce unicamente sulle censure sollevate e solo quando siano sufficientemente motivate. Il presente gravame non adempie queste esigenze (DTF 125 I 71 consid. 1c, 492 consid. 1b, 122 I 70 consid. 1c, 119 Ia 197 consid. 1d): le critiche formulate contro la sentenza impugnata sono di carattere appellatorio e la ricorrente non indica con la dovuta precisione quali diritti costituzionali sarebbero stati violati dalla Corte cantonale, né censura un'eventuale applicazione arbitraria delle disposizioni cantonali. Il ricorso è quindi inammissibile. 
 
b) A titolo abbondanziale si può aggiungere quanto segue. 
 
aa) La censura della ricorrente, secondo cui il vicino violerebbe il principio della buona fede opponendosi alla ricostruzione della tettoia, sarebbe comunque infondata. 
Questo principio assume il carattere di diritto fondamentale suscettibile di essere invocato in giustizia solamente in quanto sia fatto valere nei confronti degli organi dello Stato, non nei rapporti con i privati (art. 9 Cost. ; DTF 122 I 328 consid. 3; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3a ed., Berna 1999, pag. 488). 
 
bb) Né la Corte cantonale avrebbe violato il diritto di essere sentito della ricorrente per il solo fatto di non avere assunto le prove da lei chieste. Il diritto di essere sentito, regolato ora esplicitamente dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e che già scaturiva dall'art. 4 vCost. , comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare a quest'ultima o perlomeno di potersi esprimere sui risultati, nella misura in cui possano influire sulla decisione che dovrà essere presa (DTF 124 I 241 consid. 2; Müller, op. cit. , pag. 520 segg.). Tale diritto non impedisce tuttavia all'Autorità, come è qui il caso, di procedere alla valutazione anticipata delle prove richieste, se è convinta che esse non potrebbero condurla a modificare la sua opinione (DTF 126 II 71 consid. 4b/aa non pubblicato, 122 II 464 consid. 4a, 120 Ib 224 consid. 2b). 
 
3.- L'atto di ricorso, trattato come ricorso di diritto pubblico, è pertanto inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Alla controparte, non invitata a presentare una risposta, non si assegnano ripetibili della sede federale (cfr. art. 159 cpv. 1OG). 
 
Per questi motivi, 
 
Il Tribunale federale 
 
pronuncia : 
 
1. Il ricorso è inammissibile. 
 
2. La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a carico della ricorrente. 
 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Municipio di Montagnola, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
Losanna, 15 agosto 2000 VIZ 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: 
Il Presidente, 
 
Il Cancelliere,