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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
8C_796/2008 {T 0/2} 
 
Sentenza del 15 ottobre 2008 
I Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudice federale Frésard, in qualità di giudice unico, 
cancelliere Schäuble. 
 
Parti 
B.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione malattia, Via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assistenza, 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 21 luglio 2008. 
 
Visto: 
il ricorso in materia di diritto pubblico del 23 agosto 2008 contro il giudizio 21 luglio 2008 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, 
 
considerando: 
che a norma dell'art. 42 cpv. 1 LTF, gli atti scritti devono tra l'altro contenere le conclusioni e i motivi per i quali il Tribunale federale dovrebbe dare seguito alle richieste ricorsuali, 
che nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 prima frase LTF), 
che a questo riguardo giova rilevare che il Tribunale federale non può entrare nel merito sulla pretesa violazione di un diritto costituzionale o su questioni attinenti al diritto cantonale o intercantonale se la censura non è stata sollevata né motivata in modo preciso nell'atto di ricorso (art. 106 cpv. 2 LTF), 
che nel caso di specie, il ricorrente non espone minimamente i motivi per i quali la pronuncia impugnata sarebbe contraria al diritto, né si confronta nelle debite forme con i motivi che hanno indotto la Corte cantonale a rendere il giudizio querelato, 
che egli infatti si limita in sostanza a dichiarare, come nelle conclusioni presentate nella procedura cantonale, di aver spedito per tempo le tre domande di sussidio all'Ufficio assicurazione malattia del Cantone Ticino (UAM) e giustifica l'eventuale ritardo sulla base di "ragioni gravi e comprovate da fattori oggettivamente, umanamente e comprensibili, più che dimostrato" riguardo al suo stato mentale e alla gestione personale degli affari correnti della vita quotidiana, 
che non risulta inoltre che il primo giudice abbia interpretato o applicato il diritto cantonale in maniera arbitraria, 
che in tali condizioni il ricorso è manifestamente sprovvisto delle necessarie motivazioni, 
che trattandosi di un ricorso manifestamente motivato in modo insufficiente, si può decidere di non entrarvi nel merito mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che le spese giudiziarie, ridotte, sono poste a carico del ricorrente, soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF), 
 
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 300.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
Lucerna, 15 ottobre 2008 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il Giudice unico: Il Cancelliere: 
 
Frésard Schäuble