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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_359/2009 
 
Sentenza del 15 ottobre 2009 
I Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudice federale Klett, Presidente, 
Cancelliera Gianinazzi. 
 
Parti 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Carmelo Seminara, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________SA, 
patrocinata dall'avv. Mauro Molo, 
opponente. 
 
Oggetto 
contratto di locazione; disdetta, sfratto, 
 
ricorso in materia civile contro la sentenza emanata 
il 9 luglio 2009 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Considerando: 
che il 30 luglio 2009 A.________ è insorto dinanzi al Tribunale federale con un ricorso in materia civile volto a ottenere, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame, la modifica della sentenza emanata il 9 luglio 2009 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nel senso dell'accoglimento dell'appello e, di conseguenza, accertata la nullità della disdetta, della reiezione dell'istanza di sfratto; 
che con decreto del 31 luglio 2009 il ricorrente è stato invitato a fornire un anticipo delle spese di fr. 4'000.-- entro il 31 agosto 2009; 
che, a seguito della richiesta formulata dal ricorrente in tal senso, questo termine è stato poi prorogato sino al 18 settembre 2009; 
che, essendo tale termine scaduto infruttuoso, al ricorrente è stato fissato, giusta l'art. 62 cpv. 3 LTF, un termine suppletorio sino al 5 ottobre 2009, con l'avvertenza che in assenza di pagamento entro tale termine il rimedio sarebbe stato dichiarato inammissibile; 
che in tempo utile non è intervenuto alcun versamento; 
che in queste circostanze l'impugnativa non può essere vagliata nel merito (art. 62 cpv.3 LTF) e il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere evaso mediante la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF
 
che, infine, le spese inutili sono sostenute dal ricorrente, che le ha cagionate (art. 66 cpv. 3 LTF); 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 15 ottobre 2009 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
La Presidente: La Cancelliera: 
 
Klett Gianinazzi