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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_495/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 15 dicembre 2017  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Merkli, Presidente, 
Fonjallaz, Eusebio, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________, 
2. B.________SA, 
patrocinate dall'avv. Pierluigi Pasi, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Procedimento penale; ordine di perquisizione e sequestro, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 2 novembre 2017 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino (60.2017.173). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Nei confronti di A.________, l'Autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario ha aperto un procedimento penale per il reato di esercizio abusivo della professione di fiduciario, ritenendo ch'ella non avrebbe mai avuto la necessaria autorizzazione. Ciò poiché, per il tramite di B.________SA, di cui sarebbe l'amministratrice unica, avrebbe svolto attività contabili, di consulenza aziendale e di rappresentanza fiscale per conto di terzi. 
 
B.   
Il 5 luglio 2017, la citata Autorità ha emanato un ordine di perquisizione e sequestro sia presso B.________SA sia presso l'indagata, che dividono il medesimo recapito. Le interessate hanno chiesto l'apposizione dei sigilli del materiale trovato presso A.________, invocando la lesione del principio della proporzionalità e una carenza di motivazione del provvedimento. Con decisione del 9 agosto 2017 il Giudice dei provvedimenti coercitivi ha stralciato la procedura di dissigillamento presentata dall'Autorità di vigilanza, l'indagata avendo ritirato la relativa domanda. Adita dalle interessate, con giudizio del 2 novembre 2017 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ne ha accolto il reclamo ai sensi dei considerandi, stabilendo che l'Autorità di vigilanza dovrà procedere o al dissequestro della documentazione rinvenuta o a motivare sufficientemente il contestato ordine. 
 
C.   
Avverso questo giudizio A.________ ed B.________SA presentano un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiedono, concesso al gravame l'effetto sospensivo, di annullare l'impugnata sentenza e di decretare l'annullamento dell'ordine di perquisizione e sequestro, subordinatamente di rinviare la causa alla CRP. 
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi sottopostigli (DTF 142 II 363 consid. 1).  
 
1.2. Contro la decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza il ricorso in materia penale è ammissibile (art. 80 cpv. 1 LTF). La legittimazione delle ricorrenti è pacifica, come la tempestività del gravame.  
 
2.  
 
2.1. La CRP, esprimendosi sul diritto di essere sentite delle reclamanti, ha ritenuto che l'Autorità di vigilanza non ha spiegato in nessun modo quali fossero gli indizi di reato a carico dell'imputata A.________, neppure indicando, almeno succintamente, i fatti all'origine del procedimento penale e la connessione tra il reato ipotizzato e l'oggetto del sequestro, limitandosi a far riferimento a "fatti avvenuti da dicembre 2013". Ha quindi accolto il reclamo rilevando che l'Autorità di vigilanza dovrà o procedere al dissequestro della documentazione litigiosa o a motivare sufficientemente l'ordine di perquisizione e sequestro.  
 
2.2. Le ricorrenti rettamente osservano che il contestato giudizio costituisce una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, impugnabile soltanto qualora possa causare un pregiudizio irreparabile. Al proposito si può inoltre rilevare che di massima l'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF non è applicabile in materia penale (DTF 141 IV 284 consid. 2 pag. 286).  
 
2.3. Secondo la prassi deve in particolare trattarsi di un pregiudizio di natura giuridica, ossia di un nocumento che nemmeno una decisione favorevole nel merito permetterebbe di eliminare completamente: semplici pregiudizi di fatto, come il prolungamento della procedura o un suo conseguente maggior costo, non rappresentano un siffatto danno (DTF 141 IV 284 consid. 2.2 pag. 287; 136 IV 92 consid. 4 pag. 95). Nemmeno le decisioni incidentali che autorizzerebbero la contestata utilizzazione di mezzi di prova di per sé causano di principio un pregiudizio irreparabile di natura giuridica (DTF 141 IV 289 consid. 1.2 pag. 291). Spetta alle ricorrenti addurre i fatti che dimostrerebbero l'esistenza di un tale pregiudizio, qualora questo, come in concreto, non sia manifesto (DTF 141 IV 284 consid. 2.3 pag. 287; 289 consid. 1.3 pag. 292; sulle esigenze di motivazione di cui all'art. 42 LTF vedi DTF 142 I 99 consid. 1.7.1 pag. 106).  
 
2.4. Al riguardo le ricorrenti spiegano che l'asserita violazione del diritto alla protezione del domicilio costituirebbe un danno irreparabile, poiché non potrebbe essere contestato e riparato da altre decisioni future. Insistendo su questa lesione, poiché entrambe dispongono dei medesimi locali, e facendo valere una violazione del principio della proporzionalità, sostengono che le carte, asseritamente sequestrate in maniera illecita, sarebbero inutilizzabili quali mezzi di prova (art. 141 CPP). Con questo assunto non dimostrano tuttavia che nel caso di specie si sarebbe in presenza di un'eccezione al principio secondo cui il semplice fatto che un mezzo di prova, la cui utilizzabilità è contestata dall'imputata nella procedura preliminare, rimanga negli atti dell'inchiesta non comporta di principio un pregiudizio irreparabile di natura giuridica. In effetti, tale censura può essere riproposta fino alla chiusura definitiva del procedimento, in particolare la questione della legalità dei mezzi di prova potendo essere sottoposta al giudice del merito (DTF 141 IV 284 consid. 2.2 pag. 287, 289 consid. 1.1-1.3). Le ricorrenti disattendono infatti che nella fattispecie, sulla base della legge o delle circostanze concrete, il presunto carattere illecito dei mezzi di prova assunti non risulta d'acchito per il fatto che al dire delle ricorrenti sarebbero potenzialmente coperti dal segreto di fabbrica o commerciale e riguarderebbero anche rapporti con terzi. Né esse dimostrano che si sarebbe in presenza di un interesse giuridicamente protetto particolarmente importante volto a far accertare immediatamente il carattere inutilizzabile delle prove assunte (DTF 141 IV 284 consid. 2.3 pag. 287, 289 consid. 1.3 pag. 292).  
 
2.5. La circostanza che nell'ipotesi in cui l'Autorità di vigilanza dovesse emanare un nuovo ordine di perquisizione e sequestro debitamente motivato, esse potrebbero essere indotte a impugnarlo per la seconda volta, non comporta manifestamente un pregiudizio giuridico irreparabile. Ciò a maggior ragione perché, contrariamente all'assunto ricorsuale, non si tratterrebbe di esaminare l'identica e immutata censura inerente alla pretesa violazione del principio della proporzionalità: in effetti, a causa della carente motivazione dell'annullato provvedimento, la CRP prima e il Tribunale federale poi non avrebbero comunque potuto esprimersi al riguardo. Nemmeno è quindi ravvisabile un interesse pratico e attuale a ottenere l'annullamento del contestato giudizio.  
 
Le ricorrenti misconoscono che nell'ambito di procedimenti penali la nozione di pregiudizio irreparabile dev'essere interpretata restrittivamente per evitare che il Tribunale federale debba occuparsi più volte della medesima causa (DTF 139 IV 113 consid. 1 pag. 115; 134 IV 43 consid. 2.1 pag. 44). Il fatto di subire un procedimento penale, con i relativi inconvenienti, non costituisce un pregiudizio irreparabile (DTF 133 IV 288 consid. 3.1 pag. 291), ricordato che neppure l'emanazione di un atto di accusa o il rinvio a giudizio possono essere impugnati immediatamente (DTF 133 IV 288 consid. 3.2 pag. 292, 139 consid. 4 pag. 141; sentenza 1B_318/2017 del 30 novembre 2017 consid. 3). 
 
3.  
 
3.1. Chiaramente a torto le ricorrenti adducono una violazione dei loro diritti di parte, segnatamente del diritto di essere sentite e del diniego di giustizia, perché la CRP, annullato il contestato provvedimento, non si sarebbe ulteriormente espressa sulla seconda censura da esse sollevata, ossia l'asserita lesione del principio della proporzionalità.  
 
Infatti è soltanto il dispositivo di una decisione che acquista forza di cosa giudicata e non i considerandi (DTF 120 IV 10 consid. 2b pag. 13; sentenza 6B_114/2011 del 30 giugno 2011 consid. 2.3), seppure, se del caso, per determinare il contenuto e la portata del dispositivo, a volte, in particolare quando come nella fattispecie un reclamo sia accolto ai sensi dei considerandi, ai fini del giudizio occorre fondarsi sulle relative motivazioni (DTF 121 III 474 consid. 4a pag. 478; 116 II 738 consid. 2a pag. 743 seg.). 
 
3.2. Sia come sia, le censure di violazione del diritto di essere sentito (al riguardo vedi DTF 143 V 71 consid. 4.1 pag. 72) e dell'obbligo di motivare le sentenze, sulle quali è imperniato il gravame, nonché di un diniego di giustizia sono prive di fondamento. La Corte cantonale ha infatti esaminato il reclamo sottopostole e ha esposto brevemente la motivazione sulla quale ha fondato il proprio giudizio. Contrariamente alla tesi ricorsuale, secondo la costante prassi la CRP non aveva l'obbligo di discutere ogni censura sollevata dalle parti, segnatamente quella inerente alla pretesa violazione del principio di proporzionalità, potendosi limitare, senza incorrere nell'arbitrio, a quelle pertinenti (DTF 142 II 154 consid. 4.2 pag. 157; 138 I 232 consid. 5.1 pag, 237). È per di più evidente che, accertata la carenza di motivazione riguardo alla sussistenza di sufficienti indizi di reato, la CRP oggettivamente nemmeno avrebbe potuto pronunciarsi sulla proporzionalità del contestato provvedimento e sull'eventuale adozione di misure meno incisive.  
 
4.   
Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda d'effetto sospensivo. 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico delle ricorrenti. 
 
3.   
Comunicazione al patrocinatore delle ricorrenti, all'Autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 15 dicembre 2017 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Merkli 
 
Il Cancelliere: Crameri