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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4G_2/2021  
 
 
Sentenza del 15 dicembre 2021  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Hohl, Presidente, 
Kiss, May Canellas, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
istante, 
 
contro 
 
II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano, 
controparte, 
 
1. B.________, 
2. C.________, 
patrocinato dall'avv. dott. Tiziana Meyer-Tomassini. 
 
Oggetto 
domanda d'interpretazione e rettifica (art. 129 LTF), 
 
domanda d'interpretazione e rettifica della 
sentenza emanata il 1° novembre 2021 dal Tribunale federale svizzero (4A_493/2021). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
Statuendo con sentenza del 1° novembre 2021 (causa 4A_493/2021) nella procedura semplificata secondo l'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso 13 settembre 2021 con cui A.________ si era lamentata dell'operato della II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino nell'ambito della vertenza che la oppone a B.________ e C.________. La predetta sentenza ha pure posto le spese giudiziarie di fr. 500.-- a carico della ricorrente. 
 
2.  
Con atto datato 15 novembre 2021 e rettificato il giorno seguente A.________ menziona l'art. 129 LTF e afferma esplicitamente di presentare una domanda d'interpretazione e di rettifica delle sentenze 4A_493/2021 e 4A_495/2021. Chiede al Tribunale federale di aprire una procedura di ricorso concernente la procedura 21.2021.1 del Tribunale di appello ticinese e di rettificare di conseguenza il dispositivo della prima sentenza o eventualmente quello della seconda sentenza. Domanda pure al Tribunale federale di aprire due incarti concernenti una procedura avviata innanzi alla Pretura di Lugano. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
3.  
L'istante ha inoltrato la sua domanda in tedesco. La presente sentenza verrà tuttavia redatta in italiano, come peraltro già la sentenza 4A_493/2021 del 1° novembre 2021, lingua della decisione originariamente impugnata (art. 54 cpv. 1 LTF). 
Poiché concerne due distinte sentenze, la domanda è evasa con due decisioni separate. 
 
4.  
Giusta l'art. 129 LTF se il dispositivo di una sentenza del Tribunale federale è poco chiaro, incompleto o ambiguo o contiene elementi che sono in contraddizione tra loro o con i motivi oppure errori redazionali o di calcolo, il Tribunale federale, su domanda scritta di una parte o d'ufficio, interpreta o rettifica la sentenza. Una rettifica non può portare a una modifica del contenuto della sentenza e si differenzia in questo modo da una revisione (DTF 143 III 420 consid. 2.2). 
Ora, l'istante non sostiene che il dispositivo soffra di uno dei summenzionati errori, ma pare inammissibilmente volere ottenere una modifica di quanto pronunciato da questo Tribunale. Per scrupolo di completezza si può rilevare che nemmeno una conversione della presente domanda in una domanda di revisione potrebbe portare al risultato desiderato dall'istante. Nella sentenza 4A_493/2021, che ha dichiarato inammissibile il ricorso per la sua insufficiente motivazione, la procedura 21.2021.1 del Tribunale di appello ticinese è stata espressamente considerata, ragione per cui non è ravvisabile alcuna svista manifesta o conclusione rimasta ingiudicata, che potrebbero giustificare una revisione della sentenza. 
 
5.  
Da quanto precede discende che la domanda di interpretazione e rettifica si rivela inammissibile. Si avverte l'istante che ulteriori scritti dello stesso genere di quello all'esame concernenti questa procedura, segnatamente domande di revisione abusive, saranno archiviati senza risposta. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
La domanda di interpretazione e rettifica è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dell'istante. 
 
3.  
Comunicazione all'istante, alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, a B.________ e a C.________. 
 
 
Losanna, 15 dicembre 2021 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Hohl 
 
Il Cancelliere: Piatti