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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.657/2002 /bom 
 
Sentenza del 16 gennaio 2003 
I Corte di diritto pubblico 
 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e 
presidente del Tribunale federale, Nay, vicepresidente 
del Tribunale federale e Catenazzi, 
cancelliere Crameri. 
 
A.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Paolo Tamagni, viale 
Stazione 32, casella postale 1855, 6500 Bellinzona, 
 
contro 
 
Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino, Claudio Lepori, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano, 
Procuratore pubblico del Cantone Ticino, Nicola Respini, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano, 
Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Camera dei ricorsi penali, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
decisione sull'arresto 
 
(ricorso di diritto pubblico del 13 dicembre 2002 contro la sentenza della Camera dei ricorsi penali del Tribunale 
d'appello del Cantone Ticino) 
 
Fatti: 
A. 
Contro A.________, arrestato il 12 settembre 2002, il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha promosso, il giorno seguente, l'accusa per titolo di promovimento della prostituzione, tratta di essere umani e infrazione alla legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri. L'arresto è stato confermato il 13 settembre 2002 dal Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino (GIAR) per i bisogni istruttori e il pericolo di collusione. L'accusato si è quindi rivolto alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), chiedendo di dichiarare nulla, rispettivamente di annullare la decisione del GIAR, e di essere immediatamente posto in libertà provvisoria. Mentre questa procedura era in corso, il 3 ottobre 2002 l'accusato è stato scarcerato. Con scritto del 7 ottobre 2002 egli ha comunicato alla CRP di mantenere cionondimeno il ricorso, dato un suo interesse attuale e legittimo a ottenere una decisione sull'asserita illegalità della detenzione. 
B. 
Con sentenza del 29 ottobre 2002 la Corte cantonale ha dichiarato irricevibile il ricorso, in quanto non divenuto privo di oggetto. Ha stabilito che, riguardo alla richiesta di messa in libertà, esso era divenuto privo di oggetto, vista la già avvenuta scarcerazione; ha quindi negato la sussistenza di un interesse pratico e attuale all'annullamento della decisione del GIAR, visto ch'essa non verteva su questioni di principio suscettibili di ripresentarsi. 
C. 
A.________ impugna la sentenza della CRP con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede di annullarla e di invitare la Corte cantonale ad accertare la legalità o l'illegalità della decisione del GIAR; postula inoltre di accordargli il beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. Paolo Tamagni. Il ricorrente fa valere una violazione degli art. 9, 10, 29, 31 e 32 Cost. nonché degli art. 6, 8, 9 e 10 Cost./TI, degli art. 3 e 5 CEDU e degli art. 7 e 9 Patto ONU II (diniego di giustizia, lesione del diritto di essere sentito e della libertà personale). Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi. 
 
Non sono state chieste osservazioni. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 128 I 177 consid. 1, 46 consid. 1a). 
1.2 Presentato contro una decisione cantonale di ultima istanza in materia di privazione della libertà personale, il ricorso di diritto pubblico è ricevibile dal profilo degli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 (cfr. art. 100 cpv. 2 e 284 cpv. 1 lett. a CPP/TI) e 87 OG. Questo rimedio ha, tranne eccezioni che non si verificano in concreto essendo l'accusato in libertà, natura meramente cassatoria (DTF 126 III 534 consid. 1c e rinvio, 124 I 327 consid. 4a e 4b/aa). Ove il ricorrente chiede più dell'annullamento del giudizio impugnato, segnatamente il rinvio degli atti alla CRP con ingiunzioni vincolanti nel senso esposto nel gravame, il ricorso è quindi inammissibile (DTF 127 II 1 consid. 2c, 125 I 104 consid. 1b e rinvii). 
1.3 Secondo l'art. 88 OG il diritto di ricorrere spetta ai privati o agli enti collettivi che si trovano lesi nei loro diritti da decreti o decisioni che li riguardano personalmente o che rivestono carattere obbligatorio generale. La giurisprudenza relativa a questa norma ha stabilito che il Tribunale federale esamina le censure sollevate unicamente se il ricorrente ha un interesse pratico e attuale alla loro disamina, rispettivamente all'annullamento del giudizio impugnato (DTF 125 I 394 consid. 4a, 116 Ia 149 consid. 2a). Quest'esigenza assicura che il Tribunale federale statuisca, nell'interesse dell'economia processuale, su questioni concrete e non solamente teoriche (DTF 125 I 394 consid. 4a, 110 Ia 140 consid. 2a). Nell'ambito della carcerazione preventiva, secondo la costante giurisprudenza, il requisito dell'interesse pratico e attuale non è di massima adempiuto quando, come è qui il caso, l'accusato sia stato nel frattempo posto in libertà provvisoria: ciò vale anche per un'eventuale procedura d'indennizzo (DTF 125 I 394 consid. 4a, 118 Ia 488 consid. 1). 
Il Tribunale federale può tuttavia rinunciare eccezionalmente al requisito di un interesse pratico e attuale ed esaminare comunque un ricorso quando i quesiti sollevati si potrebbero ripetere in qualsiasi momento, nelle stesse o in analoghe circostanze, e un tempestivo esame da parte del giudice costituzionale sarebbe pressoché impossibile; occorre comunque che esista un interesse pubblico sufficientemente importante per risolverli (DTF 125 I 394 consid. 4b, 116 Ia 149 consid. 2b). 
2. 
La CRP, visto che l'accusato era stato nel frattempo posto in libertà provvisoria, ha ritenuto, in base alla citata giurisprudenza, il ricorso contro la decisione del GIAR sul mantenimento dell'arresto divenuto privo di oggetto. 
2.1 Il ricorrente sostiene che l'interesse pratico e attuale sarebbe dato poiché il mancato accertamento della legalità dell'arresto da parte della CRP gli precluderebbe il diritto di chiedere un'indennità per detenzione illegale secondo l'art. 318 CPP/TI in relazione con gli art. 320 cpv. 2 CPP/TI e 10 cpv. 4 Cost./TI. Adduce inoltre che, nella denegata ipotesi di una sua condanna, egli non potrebbe più richiedere l'indennità ai sensi dell'art. 317 CPP/TI, prevista solo per l'accusato prosciolto. Rimprovera infine alla Corte cantonale di non aver esaminato nel merito il suo gravame, il quesito potendo ripetersi anche in futuro, quando un accusato sia scarcerato nel corso della procedura dinanzi alla CRP. A quest'ultimo riguardo, la CRP ha ritenuto che il ricorrente non aveva sollevato questioni di principio tali da potersi ripetere in ogni momento o in circostanze analoghe, e da non poter quindi essere esaminate tempestivamente; questo punto non dev'essere esaminato oltre poiché il ricorrente, limitandosi a censurare il mancato accertamento della legalità dell'arresto in relazione al suo diritto di chiedere un'indennità per detenzione illegale, non vi si esprime con una motivazione conforme all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG e alle esigenze poste dalla giurisprudenza (DTF 127 I 38 consid. 3c, 126 I 235 consid. 2a, 125 I 492 consid. 1b). 
2.2 La tesi ricorsuale, secondo cui una decisione di merito della CRP costituirebbe una premessa necessaria per far valere, in seguito, un'indennità per detenzione illegale, manifestamente non regge. 
2.2.1 L'art. 10 cpv. 4 Cost./TI dispone che il Cantone risponde del danno materiale e morale derivante dall'ingiusta privazione della libertà personale, mentre l'art. 318 CPP/TI stabilisce che chiunque ha subito una detenzione illegale ha diritto a un'indennità. Secondo l'art. 320 cpv. 2 CPP/TI la domanda d'indennità ai sensi dell'art. 318 deve essere presentata entro un anno dalla decisione che accerta l'illegalità della detenzione; le domande d'indennità devono essere inviate alla CRP, che decide sull'ammissibilità e sull'ammontare dell'indennità, sentiti il PP e, se del caso, il denunciante o la parte civile (cpv. 4). 
2.2.2 Limitandosi ad addurre che i motivi indicati dalla CRP sarebbero contrari a qualsiasi logica, e che la decisione della Corte cantonale costituirebbe una premessa necessaria per far valere in seguito un'indennità per detenzione illegale, il ricorrente non dimostra perché la CRP non potrebbe esaminare tale quesito nell'ambito di un'eventuale domanda d'indennità (cfr. causa 1P.20/1999 dell'8 marzo 1999, apparsa in RDAT II-1999 n. 15 pag. 50; causa 1C.1/1998 del 5 marzo 2002, consid. 1c). In effetti, la CRP ha espressamente stabilito che l'insorgente non poteva pretendere che la constatazione della pretesa illegalità dell'arresto dovesse essere effettuata subito, visto ch'essa potrà e dovrà ancora esaminare il tema nell'ambito di una eventuale richiesta d'indennità ai sensi degli art. 317 segg. CPP/TI. In effetti, le censure di violazione dell'art. 5 CEDU e dei diritti di difesa conferiti dalla Costituzione e dalla legge fatte valere da un detenuto posto in libertà possono essere sollevate, di massima, nell'ambito della procedura di indennizzo (DTF 125 I 394 consid. 4a e 5 con rinvii). 
2.3 Il ricorrente accenna inoltre al fatto che la CRP, pronunciandosi il 29 ottobre 2002 sul suo ricorso del 23 settembre 2002, non avrebbe statuito entro breve termine, violando il tal modo l'art. 5 cpv. 4 CEDU. Egli disattende tuttavia che, essendo stato scarcerato il 3 ottobre 2002, la Corte cantonale non doveva più esprimersi sulla domanda di scarcerazione, né sostiene che il lasso di tempo trascorso tra l'inoltro del gravame e la scarcerazione abbia violato l'invocata norma. 
2.4 Il ricorrente incentra del resto il gravame sul fatto che il GIAR non l'avrebbe informato compiutamente sui fatti, e segnatamente sui gravi e concreti indizi di colpevolezza, alla base dei reati contestatigli. Ora, premesso che oggetto del litigio é la decisione della CRP e non quella del GIAR, il ricorrente non spiega, secondo le esigenze dettate dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, per quali ragioni la CRP sarebbe incorsa nell'arbitrio dichiarando, in parte, il gravame privo d'oggetto e non esaminandolo nel merito. Egli non fa in particolare valere la violazione di una specifica norma procedurale cantonale che imponeva, anche in un caso come il presente, la trattazione dell'impugnativa (causa 1P.239/2001 del 30 maggio 2001, consid. 2, nota al patrocinatore del ricorrente); né, limitandosi semplicemente a elencare norme costituzionali e convenzionali e sostenendo un'applicazione arbitraria del diritto cantonale di procedura penale, egli sostiene e dimostra che l'eventuale prassi dell'autorità cantonale di ultima istanza di ritenere, dopo la scarcerazione dell'accusato, privo di oggetto il ricorso, analogamente alla giurisprudenza del Tribunale federale relativa all'art. 88 OG, sarebbe arbitraria (cfr. causa 1P.687/1993 del 2 settembre 1994, consid. 2). 
2.4.1 Quando l'ultima Autorità cantonale dichiara, come nella fattispecie, un ricorso irricevibile per ragioni formali, e non procede all'esame di merito, il ricorrente deve addurre perché l'Autorità avrebbe accertato, in modo insostenibile e quindi arbitrario (vedi, sulla nozione di arbitrio, DTF 128 I 177 consid. 2.1, 127 I 54 consid. 2b), l'assenza dei presupposti formali (DTF 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2; cfr. anche DTF 123 V 335 consid. 1b). Riproposte dinanzi al Tribunale federale, le censure relative al merito della vertenza sono inammissibili, ritenuto che la loro omessa trattazione in sede cantonale comporta la mancanza di esaurimento delle istanze cantonali (art. 86 e 87 OG; cfr. DTF 109 Ia 248 consid. 1). 
2.4.2 Inoltre, quando la decisione impugnata è fondata, come nella fattispecie, su più motivazioni indipendenti, il ricorrente deve impugnarle tutte e dimostrare che ognuna di esse è incostituzionale (DTF 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2, 113 Ia 94 consid. 1a/bb). La CRP, a titolo abbondanziale, ha infatti esaminato le menzionate censure, ritenendo che, tenuto conto anche dei verbali di polizia e delle dichiarazioni del ricorrente, la decisione di conferma dell'arresto del GIAR, seppur succinta, appariva sufficientemente motivata. La Corte cantonale ha rilevato altresì che la richiesta dell'insorgente di far accertare la nullità della decisione del GIAR non era affatto motivata. Il ricorrente, limitandosi nel presente gravame a criticare la decisione del GIAR, non contesta le motivazioni abbondanziali addotte nel giudizio impugnato: anche in tale misura il ricorso è quindi inammissibile. 
3. 
Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio dev'essere respinta, visto che il gravame non aveva, fin dall'inizio, possibilità di esito positivo (art. 152 OG). Le spese seguono quindi la soccombenza. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta. 
3. 
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del ricorrente. 
4. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Giudice dell'istruzione e dell'arresto, al Ministero pubblico e al Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Camera dei ricorsi penali. 
Losanna, 16 gennaio 2003 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il presidente: Il cancelliere: