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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_887/2016  
   
   
 
 
 
Sentenza del 16 gennaio 2017  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Seiler, Presidente, 
Zünd, Aubry Girardin, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Daniele Iuliucci, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Sezione della popolazione, 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, 
6500 Bellinzona, 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Revoca di un permesso di domicilio UE/AELS, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 10 agosto 2016 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
La cittadina italiana A.________ è nata e cresciuta in Svizzera, dove vivono i genitori, la sorella e il fratello. 
Nel 1995 ha ottenuto il diploma di [...]. Dal 2001 è a beneficio di una rendita AI intera con un grado di invalidità del 75 % e attualmente anche di prestazioni complementari per motivi psichici. 
 
B.   
L'8 giugno 2013, A.________ è stata arrestata e tradotta in carcere. 
Con sentenza 25 marzo 2014 la Corte delle assise criminali l'ha quindi riconosciuta colpevole di tentato omicidio intenzionale nei confronti del proprio compagno e condannata a una pena detentiva di quattro anni, ordinando inoltre, già in sede di espiazione della pena, un trattamento psichiatrico integrato con colloqui psicoterapici di sostegno e una terapia farmacologica idonea. 
 
C.   
Preso atto di questa condanna, con decisione del 22 agosto 2014 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino non ha rinnovato (recte: ha revocato) il permesso di domicilio a suo tempo rilasciato a A.________, intimandole di lasciare la Svizzera al momento della scarcerazione (prevista per il 7 giugno 2017). 
Detto provvedimento è stato in seguito confermato sia dal Consiglio di Stato che dal Tribunale cantonale amministrativo, pronunciatosi in merito con sentenza del 10 agosto 2016. 
 
D.   
Con ricorso in materia di diritto pubblico del 21 settembre 2016, A.________ si è allora rivolta al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della pronuncia dell'autorità inferiore e il rinvio degli atti alla stessa, affinché l'ammonisca. 
Il Tribunale amministrativo ticinese si è riconfermato nel proprio giudizio. Chiedendo il rigetto del ricorso, ad esso ha fatto in sostanza rinvio anche la Sezione della popolazione. Il Governo ticinese si è invece rimesso alle valutazioni di questa Corte. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Presentata nei termini (art. 46 cpv. 1 lett. b e 100 cpv. 1 LTF) dalla destinataria della decisione querelata (art. 89 cpv. 1 LTF), l'impugnativa è nella fattispecie ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli art. 82 segg. LTF, in quanto concerne la revoca di un permesso che avrebbe altrimenti ancora effetti giuridici (art. 83 lett. c n. 2 LTF; DTF 135 II 1 consid. 1.2.1 pag. 4). 
 
2.  
 
2.1. In via generale, confrontato con una motivazione conforme all'art. 42 LTF, il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF); esso non è vincolato né agli argomenti fatti valere nel ricorso né ai considerandi sviluppati dall'istanza precedente (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254).  
Esigenze più severe valgono tuttavia in relazione alla denuncia della violazione di diritti fondamentali. Il Tribunale federale esamina infatti simili censure solo se l'insorgente le ha sollevate in modo preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246). 
 
2.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Esso può scostarsene solo se è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, profilo sotto il quale viene esaminato anche l'apprezzamento delle prove (DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; sentenza 2C_959/2010 del 24 maggio 2011 consid. 2.2).  
A meno che non ne dia motivo la decisione impugnata, condizione il cui adempimento dev'essere dimostrato dal ricorrente, il Tribunale federale non tiene inoltre conto di fatti o mezzi di prova nuovi, i quali non possono in ogni caso essere posteriori al giudizio impugnato (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 133 IV 343 consid. 2.1 pag. 343 seg.). 
 
2.3. Dato che la ricorrente li critica ma non li mette validamente in discussione - con una motivazione conforme all'art. 106 cpv. 2 LTF, che ne dimostri un accertamento rispettivamente un apprezzamento arbitrario -, i fatti che emergono dal giudizio impugnato vincolano il Tribunale federale anche nel caso concreto (art. 105 cpv. 1 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246; 133 Il 249 consid. 1.2.2 pag. 252; sentenze 2C_550/2015 del 1° ottobre 2015 consid. 4.2.1 e 2C_539/2014 del 23 ottobre 2014 consid. 6.2.1, nelle quali viene spiegato che, in assenza di precise censure, anche aggiunte e precisazioni non possono essere prese in considerazione).  
Sempre in questo contesto occorre inoltre rilevare che il Tribunale federale non può considerare nemmeno i nuovi scritti acclusi al ricorso. L'insorgente non dimostra infatti per quali ragioni la loro produzione, volta manifestamente a completare l'accertamento dei fatti, non poteva avvenire già davanti alle istanze cantonali. 
 
3.   
La procedura riguarda la revoca del permesso di domicilio conferito a suo tempo alla ricorrente. 
 
3.1. L'art. 63 cpv. 2 LStr prevede che il permesso di domicilio di uno straniero che soggiorna regolarmente e ininterrottamente da oltre 15 anni in Svizzera può essere revocato solo per i motivi di cui al capoverso 1 lett. b della medesima norma, ovvero se ha violato gravemente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera, rispettivamente se, in base all'art. 62 lett. b LStr, egli è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata.  
Una violazione qualificata dell'ordine e della sicurezza pubblici è segnatamente data quando gli atti compiuti dallo straniero in discussione ledono o compromettono beni giuridici particolarmente importanti come l'integrità fisica, psichica o sessuale; gravemente lesive dell'ordine e della sicurezza pubblici ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 lett. b LStr possono però essere anche più violazioni di minore entità, prese nel loro insieme (DTF 137 II 297 consid. 3 pag. 302 segg.). Una pena privativa della libertà è invece considerata di lunga durata se è stata pronunciata per più di un anno, a prescindere dal fatto che la pena comminata sia stata sospesa in tutto o in parte oppure che la stessa vada o sia stata espiata (DTF 135 II 377 consid. 4.2 pag. 379 segg.). 
 
3.2. Siccome il permesso di domicilio non è regolato nell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e viene concesso in base alla legge federale sugli stranieri, i motivi indicati sono validi anche per la revoca di un'autorizzazione di domicilio CE/AELS (art. 2 cpv. 2 LStr; art. 5 e 23 cpv. 2 dell'ordinanza del 22 maggio 2002 sull'introduzione della libera circolazione delle persone [OLCP; RS 142.203]; sentenza 2C_831/2010 del 27 maggio 2011 consid. 2.2). In simile contesto, assume ciò nondimeno rilievo l'art. 5 Allegato I ALC, a norma del quale i diritti conferiti dall'Accordo possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità.  
Secondo la giurisprudenza, che si orienta alla direttiva CEE 64/221 del 25 febbraio 1964 ed alla prassi della Corte di giustizia dell'Unione europea ad essa relativa (art. 5 cpv. 2 Allegato I ALC), le deroghe alla libera circolazione garantita dall'ALC vanno interpretate in modo restrittivo. Al di là della turbativa insita in ogni violazione della legge, il ricorso di un'autorità nazionale alla nozione di ordine pubblico presuppone il sussistere di una minaccia attuale, effettiva e sufficientemente grave di un interesse fondamentale per la società. In applicazione dell'art. 5 Allegato I ALC, una condanna penale va di conseguenza considerata come motivo per limitare i diritti conferiti dall'Accordo solo se dalle circostanze che l'hanno determinata emerga un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (DTF 134 II 10 consid. 4.3 pag. 24; 130 II 176 consid. 3.4.1 pag. 183 seg.; 129 II 215 consid. 7.4 pag. 222 con rinvii alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea). A dipendenza delle circostanze, già la sola condotta tenuta in passato può comunque adempiere i requisiti di una simile messa in pericolo dell'ordine pubblico. Per valutare l'attualità della minaccia, non occorre prevedere quasi con certezza che lo straniero commetterà altre infrazioni in futuro; d'altro lato, per rinunciare a misure di ordine pubblico, non si deve esigere che il rischio di recidiva sia praticamente nullo. La misura dell'apprezzamento dipende in sostanza dalla gravità della potenziale infrazione: tanto più questa appare importante, quanto minori sono le esigenze in merito al rischio di recidiva (DTF 137 II 233 consid. 4.3.2 pag. 30; 136 II 5 consid. 4.2 pag. 20; sentenza 2C_238/2012 del 30 luglio 2012 consid. 3.1). 
 
3.3. Anche in presenza di motivi di revoca, una tale misura si giustifica poi solo quando è proporzionata. Nell'esercizio del loro potere discrezionale, le autorità competenti tengono conto degli interessi pubblici e della situazione personale dello straniero, considerando la gravità di quanto gli viene rimproverato, la durata del suo soggiorno in Svizzera, il suo grado d'integrazione e il pregiudizio che l'interessato e la sua famiglia subirebbero se la misura venisse confermata (art. 96 LStr). Nel caso il provvedimento preso abbia ripercussioni sulla vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU, un analogo esame della proporzionalità va svolto pure nell'ottica di questa norma (DTF 135 II 377 consid. 4.3 pag. 381 seg.; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re  Trabelsi contro Germania del 13 ottobre 2011, n. 41548/06, § 53 segg.).  
Sempre in base alla giurisprudenza, per ammettere la revoca di un permesso di domicilio devono essere poste esigenze tanto più elevate quanto più lungo è il tempo vissuto in Svizzera. Anche nei confronti di stranieri nati e che hanno sempre vissuto nel nostro Paese, una simile misura non è tuttavia esclusa e può essere adottata sia quando una persona si sia macchiata di delitti particolarmente gravi - di carattere violento, a sfondo sessuale, o in relazione con il commercio di stupefacenti - sia quando il soggetto in discussione si è reso punibile a più riprese (sentenze 2C_28/2012 del 18 luglio 2012 consid. 3; 2C_38/2012 del 1° giugno 2012 consid. 3.3 e 2C_722/2010 del 3 maggio 2011 consid. 3.2, così come la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re  Dalia contro Francia del 19 febbraio 1998, Recueil CourEDH 1998-I pag. 76 § 50 segg.).  
 
4.   
Tenuto conto della pena privativa della libertà pronunciata nei suoi confronti con sentenza del 25 marzo 2014 e dei fatti su cui detto giudizio si basa, la ricorrente a ragione non mette in discussione la sussistenza di un motivo di revoca del suo permesso di domicilio sia ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 lett. b in relazione con l'art. 63 cpv. 2 LStr che dell'art. 62 lett. b LStr in relazione con l'art. 63 cpv. 2 LStr. 
Ritiene tuttavia che la misura di revoca decisa dalla Sezione della popolazione e confermata da ultimo anche dal Tribunale amministrativo ticinese leda l'art. 5 Allegato I ALC e il principio della proporzionalità (art. 96 LStr e art. 8 CEDU). 
Contrariamente a quanto da lei sostenuto, la Corte cantonale ha però proceduto ad una valutazione dei singoli aspetti della fattispecie che non risulta criticabile: né in relazione all'art. 5 Allegato I ALC, né al principio della proporzionalità (art. 96 LStr e art. 8 CEDU). 
 
5.  
 
5.1. Come rilevato nel giudizio impugnato, la sentenza del 25 marzo 2014 dà conto del fatto che, con il suo comportamento, la ricorrente non ha esitato a mettere in pericolo la vita altrui e si è quindi macchiata di una colpa molto grave. Lo stesso giudizio penale indica infatti come:  
 
-.. il coltello utilizzato per colpire la vittima è un'arma ampiamente idonea a produrre lesioni di strutture viscerali e vascolari potenzialmente letali. Il colpo ha attinto una regione anatomica assai ricca di componenti viscerali e vascolari il cui coinvolgimento avrebbe potuto avere effetti letali. L'arma è stata utilizzata con modalità da punta e taglio ed il colpo è stato vibrato con forza sufficiente a far penetrare la lama a livello del cavo pleurico (come indirettamente, ma inequivocabilmente, testimoniato dal riscontro strumentale di una falda pneumotorace). L'azione offensiva condotta in danno di B.________ era potenzialmente idonea a cagionare la morte del medesimo, e soltanto il caso ha permesso di evitare un esito letale". 
 
5.2. Oltre che secondo il diritto interno, i trascorsi delittuosi della ricorrente non sono però stati considerati in maniera troppo severa nemmeno alla luce delle condizioni previste dall'art. 5 Allegato I ALC, sulla cui effettiva applicabilità alla fattispecie - lasciata aperta in sede cantonale - non occorre in definitiva pronunciarsi nemmeno in questa sede.  
 
5.2.1. Come già ricordato, una condanna penale va considerata motivo per limitare i diritti conferiti dall'ALC soltanto se dalle circostanze che l'hanno determinata emerge un comportamento personale che costituisce una minaccia attuale per l'ordine pubblico (DTF 134 II 10 consid. 4.3 pag. 24; 130 II 176 consid. 3.4.1 pag. 183 seg.; 129 II 215 consid. 7.4 pag. 222 con rinvii alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea).  
D'altra parte, la misura dell'apprezzamento dipende dalla gravità della potenziale infrazione: tanto più questa è importante, quanto minori sono le esigenze in merito all'ammissione di un rischio di recidiva (DTF 137 II 233 consid. 4.3.2 pag. 30; 136 II 5 consid. 4.2 pag. 20; 2C_238/2012 del 30 luglio 2012 consid. 3.1). 
 
5.2.2. Ora, da un lato, quella del 25 marzo 2014 è l'unica condanna penale subita dalla ricorrente; d'altro lato, occorre tuttavia sottolineare che detta pronuncia concerne uno dei reati più gravi contemplati dal nostro ordinamento giuridico. Anche nel caso dell'insorgente, la questione della recidiva va quindi esaminata con grande rigore e, date le circostanze, la conclusione delle autorità cantonali, secondo cui un rischio in tal senso non può affatto essere escluso, va infine condivisa.  
Alla base del grave gesto compiuto dall'insorgente - che non è lontano nel tempo, anzi è recente (sentenza 2C_82/2015 del 2 luglio 2015 consid. 5.2.3 con rinvii) - vi erano infatti motivi oggettivamente inconsistenti, che potrebbero ripresentarsi anche in futuro: sia in relazione con la stessa vittima, con cui la ricorrente ha ancora contatti, sia in relazione con terzi, come dimostrato anche dagli atteggiamenti aggressivi tenuti in carcere, di cui dà conto la decisione del 26 gennaio 2016 del Giudice dei provvedimenti coercitivi. Inoltre, sempre come risulta dalla decisione del 26 gennaio 2016, con la quale le è stata rifiutata la liberazione condizionale, non si può non rilevare che la ricorrente stessa ha formulato timori riguardo alle reazioni che potrebbe avere nell'incontrare di nuovo la sua vittima una volta uscita dal carcere e tornata a vivere in Ticino. 
 
5.2.3. Pure gli specifici appunti relativi all'applicazione dell'art. 5 Allegato I ALC contenuti nell'impugnativa non permettono del resto di giungere a diverso risultato.  
Con il ricorso al Tribunale federale l'insorgente tenta più volte di completare i fatti: precisando le circostanze nelle quali ha commesso il reato per cui è stata giudicata, descrivendo i mutati comportamenti dopo la condanna, riferendosi a nuove procedure in corso per il passaggio alla Sezione aperta del penitenziario cantonale così come al fatto che non vi sarebbe oggi più nessun rapporto con la vittima, ecc. Aggiunte di questo genere, formulate senza presentare una censura relativa all'accertamento rispettivamente all'apprezzamento dei fatti da parte dei Giudici ticinesi, sono tuttavia inammissibili (precedente consid. 2.3). Ritenuto che la Corte cantonale è giunta ad ammettere il rispetto dell'art. 5 Allegato I ALC sulla base delle pertinenti considerazioni di cui si è appena detto, nemmeno è poi possibile affermare che i Giudici cantonali si siano lasciati condurre da ragionamenti di carattere soltanto preventivo. Le circostanze evocate mettono in effetti in evidenza l'instabilità emozionale della ricorrente, danno conto di reazioni del tutto inadatte alle circostanze, così come del concreto rischio che le stesse possono comportare per l'incolumità di altre persone. 
 
6.   
Oltre che l'art. 5 Allegato I ALC, violato non è infine il principio della proporzionalità al quale la ricorrente si richiama sia in relazione al diritto interno che all'art. 8 CEDU
 
6.1. L'insorgente, oggi poco più che quarantenne, vive in Svizzera dalla sua nascita e qui ha pure seguito tutta la sua formazione scolastica fino all'ottenimento, nel 1995, del diploma di [...].  
Tale importante aspetto deve tuttavia essere relativizzato alla luce della grave violazione del codice penale di cui si è resa colpevole nelle circostanze già descritte. Il reato di omicidio intenzionale - qui tentato - comporta in effetti un interesse all'allontanamento di chi se ne rende colpevole, anche nel caso tale persona sia uno straniero di seconda generazione (precedente consid. 3.3 e la giurisprudenza ivi citata; con specifico riferimento alla casistica concernente stranieri giudicati colpevoli di omicidio cfr. inoltre la sentenza 2C_496/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.2). 
Considerata la gravità del reato commesso - punito con una pena detentiva di 4 anni da scontare, che sorpassa ampiamente il limite di un anno a partire dal quale una pena privativa della libertà è considerata come di lunga durata e che è stata pronunciata tenendo conto del fatto che le condizioni cognitive della ricorrente erano intatte, mentre scemata era invece la sua capacità volitiva - questa conclusione vale in particolare anche quando lo straniero sia stato oggetto di una sola condanna (sentenze 2C_787/2015 del 29 marzo 2016 e 2C_28/2012 del 18 luglio 2012). 
 
6.2. Con la Corte cantonale va d'altra parte constatato che ad un trasferimento in Italia della ricorrente, nubile e senza figli, non si oppongono ostacoli di natura insormontabile.  
 
6.2.1. Benché rilevi di non intrattenere particolari contatti con il proprio Paese di origine e faccia valere di avere tutti i suoi legami sociali e familiari in Svizzera occorre infatti osservare:  
da un lato, che cultura e stile di vita della vicina Penisola sono equiparabili a quelli del Cantone Ticino; 
dall'altro, che un trasferimento nella fascia di confine, a pochi chilometri dall'attuale domicilio, permetterebbe alla stessa il mantenimento sia delle relazioni sociali instaurate durante il soggiorno nel nostro Paese, sia del rapporto con i familiari, limitando così - in maniera apprezzabile - anche i paventati problemi di adattamento dovuti alla separazione dalla famiglia e all'inserimento in un nuovo ambiente. 
 
6.2.2. A differente conclusione non portano poi nemmeno i problemi di salute e segnatamente i disturbi psichici di cui la ricorrente soffre, quale aspetto tra gli altri che l'esame del principio della proporzionalità impone di verificare (sentenza 2C_722/2010 del 3 maggio 2011 consid. 5.3.2).  
Come è stato indicato dalla Corte cantonale senza essere concretamente contraddetta (sentenza 2C_615/2015 del 6 agosto 2015 consid. 2.3), essi potranno in effetti essere trattati in modo adeguato anche dalle strutture sanitarie italiane (sentenze 2C_816/2012 del 6 marzo 2013 consid. 5.4 e 2C_923/2012 del 26 gennaio 2013 consid. 6.2). 
 
6.2.3. Per giurisprudenza costante, al mantenimento del permesso non può nel contempo condurre la denuncia di possibili rischi suicidali che un allontanamento dalla Svizzera potrebbe comportare, formulata nell'impugnativa facendo riferimento al divieto di sottoporre una persona a trattamenti inumani o degradanti sancito dall'art. 3 CEDU (sentenze 2C_615/2015 del 6 agosto 2015 consid. 2.2 e 2C_573/2014 del 4 dicembre 2014 consid. 4.3 con rinvii).  
Come a ragione sottolineato anche dalla Corte cantonale, resta evidentemente inteso che le autorità cantonali incaricate dell'esecuzione dell'allontanamento dovranno fare tutto il possibile, affinché venga prestata alla ricorrente la necessaria assistenza e la sua salute venga quindi tutelata in modo adeguato. 
 
6.3. Nella fattispecie, non giova infine il richiamo - per altro solo di sfuggita e pertanto senza addurre una motivazione sufficiente (art. 106 cpv. 2 LTF; precedente consid. 2.1) - alla garanzia della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU. La ricorrente, celibe e senza figli, si riferisce all'art. 8 CEDU in relazione ai rapporti con la famiglia, ovvero coi genitori col fratello e la sorella. Uno straniero può tuttavia prevalersi del diritto alla vita familiare garantito dall'art. 8 CEDU solo in presenza di uno stato di dipendenza particolare tra lui e i membri della famiglia che risiedono in Svizzera, che nella fattispecie non è stato né sostenuto né provato (sentenza 2C_986/2014 del 25 febbraio 2015 consid. 7.2 con ulteriori rinvii). Per il resto occorre ribadire che l'esame della proporzionalità previsto da questa norma non si discosta da quello richiesto dall'art. 96 LStr e quindi sottolineare che il diritto alla vita privata garantito dall'art. 8 CEDU può essere limitato, proprio in ragione di gravi condanne quale quella pronunciata con giudizio del 25 marzo 2014 della Corte delle assise criminali.  
 
6.4. Tenuto conto di quanto appena indicato, la misura di revoca decisa dalla Sezione della popolazione rispetta quindi il principio della proporzionalità; respinta va di conseguenza anche la richiesta di sostituirla con un semplice ammonimento (sentenze 2C_453/2015 del 10 dicembre 2015 consid. 5.3 e 2C_494/2008 dell'8 dicembre 2008 consid. 3.5).  
 
7.   
Per quanto precede, il ricorso è infondato e va respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
C omunicazione al patrocinatore della ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione. 
 
 
Losanna, 16 gennaio 2017 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
Il Cancelliere: Savoldelli