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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
H 56/02 
 
Sentenza del 16 febbraio 2004 
IIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Schön e Frésard; Schäuble, cancelliere 
 
Parti 
B.________, ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 14 gennaio 2002) 
 
Fatti: 
A. 
Mediante tre decisioni datate 3 aprile 2001 la Cassa di compensazione del Cantone Ticino ha determinato i contributi personali AVS/AI/IPG dovuti dall'arch. B.________ in qualità di indipendente per il periodo dal 1° luglio 1997 al 31 dicembre 2000. Ai fini del calcolo dei contributi, è stato preso a base un reddito aziendale di fr. 35'000.-, dedotto dalla tassazione 1999/2000. 
B. 
B.________ ha deferito le decisioni amministrative con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino contestando il reddito aziendale ritenuto dalla Cassa di compensazione. 
 
Dopo aver invano chiesto all'insorgente di trasmettere eventuali documenti giustificativi, il primo giudice ha respinto il ricorso per giudizio 14 gennaio 2002, riservata essendo comunque una rettifica dei contributi conformemente all'art. 25 cpv. 5 OAVS nel tenore vigente nel caso in esame. 
C. 
B.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni. A sostegno del gravame produce nuova documentazione che a suo dire non aveva potuto essere presentata già in sede cantonale. 
 
Mentre la Cassa di compensazione propone la reiezione del gravame, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi. 
 
Diritto: 
1. 
Pur essendo entrata in vigore il 1° gennaio 2003, la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000 non risulta applicabile in concreto, il giudice delle assicurazioni sociali non potendo tenere conto di modifiche di legge e di fatto subentrate successivamente al momento determinante della decisione amministrativa in lite (DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 
2. 
2.1 Qualora, come in concreto, la lite non verta sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto od avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG). 
2.2 Quando il potere d'esame del Tribunale federale delle assicurazioni avviene nei limiti dell'art. 105 cpv. 2 OG, la possibilità di allegare fatti nuovi o di far valere nuovi mezzi di prova è molto ridotta. In particolare, sono ammissibili solo quei mezzi di prova che l'istanza inferiore avrebbe dovuto assumere d'ufficio e la cui omissione è costitutiva di violazione di norme procedurali essenziali (DTF 121 II 99 consid. 1c, 120 V 485 consid. 1b con riferimenti). 
 
A maggior ragione le parti non possono invocare davanti al Tribunale federale delle assicurazioni fatti nuovi, che sarebbero state in grado di presentare - o che incombeva loro di far valere, in virtù del dovere di collaborazione all'istruzione della causa - già davanti alla giurisdizione inferiore. Allegazioni tardive non permettono di qualificare siccome incompleti o inesatti giusta l'art. 105 cpv. 2 OG gli accertamenti di fatto operati dai primi giudici (DTF 121 II 100 consid. 1c, 102 Ib 127). 
3. 
3.1 In concreto il ricorrente non spiega perché l'autorità cantonale sia incorsa in una violazione del diritto federale, né egli adduce che il primo giudice avrebbe ecceduto o abusato del proprio potere di apprezzamento. Egli si limita ad opporsi al giudizio di primo grado e a produrre nuova documentazione che a suo dire non aveva potuto essere presentata già in sede cantonale. 
 
In base alla giurisprudenza sopra esposta, i documenti in questione - del resto già sollecitati dal primo giudice - sono inammissibili in questa sede, poiché prodotti tardivamente. Senza il minimo dubbio, in effetti, gli elementi in essi contenuti, per quanto riferiti al periodo contributivo decisivo decorso sino alla fine di dicembre del 2000, sarebbero stati ottenibili, su richiesta, dalle autorità competenti in materia di assicurazione contro la disoccupazione ben prima della resa del giudizio cantonale querelato del 14 gennaio 2002. 
3.2 Nella fattispecie la Corte cantonale ha correttamente applicato le norme di diritto, nel tenore vigente nel caso in esame, concernenti la fissazione e determinazione dei contributi prelevati sul reddito proveniente da un'attività indipendente. Ricordato in particolare come ai sensi dell'art. 23 cpv. 4 OAVS le indicazioni fornite dalle autorità fiscali cantonali siano vincolanti per le casse di compensazione, essa, come pure in precedenza l'amministrazione, giustamente si è attenuta, in mancanza di prove contrarie, alla comunicazione 26 marzo 2001, confermata il successivo 12 luglio, dell'Ufficio tassazioni, secondo cui il reddito annuo medio aziendale del ricorrente ritenuto ai fini fiscali per il 1997 e 1998 era di fr. 35'000.-. 
 
Esattamente il primo giudice ha poi rilevato, infine, che se, più tardi, dalla tassazione 2001/2002, non fosse emerso alcun reddito aziendale negli anni di computo 1999/2000, la Cassa di compensazione, dopo aver esperito i necessari accertamenti presso le autorità fiscali, avrebbe provveduto a restituire la differenza di contributi, come lo prevedeva l'art. 25 cpv. 5 OAVS nel tenore vigente fino al 31 dicembre 2000, applicabile in concreto in virtù del cpv. 1 delle disposizioni finali della modifica dell'OAVS del 1° marzo 2000. 
4. 
Dato quanto precede il giudizio cantonale querelato merita tutela. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Le spese giudiziarie, fissate in fr. 700.-, sono poste a carico del ricorrente e saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultimo. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 16 febbraio 2004 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: