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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
U 416/04 
 
Sentenza del 16 febbraio 2006 
IIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Kernen; Schäuble, cancelliere 
 
Parti 
G.________, ricorrente, 
 
contro 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 19 ottobre 2004) 
 
Fatti: 
A. 
G.________, nato nel 1962, all'epoca dei fatti alle dipendenze della ditta G.________ SA in qualità di responsabile marketing e, in quanto tale, assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), in data 3 agosto 2000 è rimasto coinvolto in una colluttazione a seguito della quale ha riportato una contusione cranica con leggera commozione cerebrale ed emorragia congiuntivale all'occhio destro. Dopo aver assunto il caso ed aver corrisposto le prestazioni di legge, l'INSAI, nel corso del mese di agosto 2002, ha sospeso il diritto ad ulteriori prestazioni assicurative. 
 
Nel mese di luglio 2003, l'assicurato si è nuovamente annunciato all'INSAI lamentando una inabilità lavorativa, a partire dall'inizio di giugno 2003, addebitabile a problemi psichici e alla riapparizione di disturbi all'occhio destro. Esperiti i necessari accertamenti medici, l'INSAI, con decisione del 3 ottobre 2003, sostanzialmente confermata il 3 febbraio 2004 anche in seguito all'opposizione interposta dall'interessato, ha negato un proprio obbligo prestativo in ragione del fatto che le affezioni lamentate dall'assicurato non potevano essere ritenute in nesso causale con l'evento del 3 agosto 2000. 
B. 
Chiedendo il riconoscimento di ulteriori prestazioni e contestando l'assenza di causalità tra l'evento infortunistico assicurato e i disturbi visivi e psichici da lui accusati, G.________, patrocinato dall'avv. Snider, si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale, per pronuncia del 19 ottobre 2004, ne ha respinto il gravame e confermato l'operato dell'INSAI. 
C. 
G.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede l'annullamento del giudizio cantonale poiché viziato da un accertamento dei fatti medici incompleto ed arbitrario. Domanda che siano richiamate le cartelle mediche dei sanitari curanti. 
 
L'INSAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale della sanità pubblica ha rinunciato a determinarsi 
 
Diritto: 
1. 
Oggetto del contendere è la questione di sapere se le affezioni oftalmologiche e psichiche annunciate dal ricorrente all'INSAI nel mese di luglio 2003 sono una conseguenza dell'evento assicurato del 3 agosto 2000. 
2. 
2.1 Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000 sono state apportate diverse modifiche all'ordinamento in materia di assicurazione contro gli infortuni (LAINF e OAINF). Nel caso in esame, essendo controverso il diritto a prestazioni per il periodo successivo all'entrata in vigore della LPGA, risultano applicabili, come già evidenziato dalla Corte cantonale nella pronuncia impugnata, le norme in vigore successivamente al 1° gennaio 2003 (cfr. DTF 130 V 445). 
2.2 Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, il primo giudice ha già diffusamente esposto i principi disciplinanti la materia, rammentando in particolare come l'obbligo, per l'assicuratore infortuni ai sensi della LAINF, di accordare prestazioni sia condizionato alla presenza di un nesso di causalità naturale (DTF 129 V 181 consid. 3.1, 119 V 337 consid. 1 con riferimenti) e adeguato (DTF 123 V 103 consid. 3d, 139 consid. 3c, 122 V 416 consid. 2a) tra evento infortunistico e danno alla salute. 
 
Al giudizio impugnato può quindi essere fatto riferimento pure nella misura in cui esso ha precisato che il presupposto del necessario nesso di causalità naturale è da considerarsi adempiuto qualora sia lecito ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, per contro, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno (DTF 119 V 337 consid. 1). 
 
Giova infine ribadire che è questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice, fondandosi essenzialmente su indicazioni di natura medica, si determinano secondo il principio della probabilità preponderante applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali, non bastando per contro un giudizio di mera possibilità o di probabilità (Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in SBVR n. 36). 
3. 
3.1 Nell'evenienza concreta, fondandosi essenzialmente sugli accertamenti sanitari esperiti ed evidenziati nei rapporti allestiti, rispettivamente, l'8 settembre 2003, il 18 dicembre 2003 e il 16 aprile 2004 dal dott. F.________, specialista in oftalmologia presso la divisione medicina infortunistica dell'INSAI, il primo giudice ha ritenuto non essere dato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante richiesto, il nesso di causalità naturale tra i disturbi visivi e l'evento assicurato del 3 agosto 2000, negando, di conseguenza, ogni obbligo prestativo a carico dell'assicuratore infortuni in relazione alla riapparizione dei predetti disturbi notificata dall'insorgente nel corso del mese di luglio 2003. Egli ha considerato, in sostanza, che il danno all'occhio destro fosse una conseguenza delle operazioni - peraltro assunte dall'assicuratore malattia - cui l'interessato si era sottoposto negli anni 2001 e 2002 per porre rimedio a un'intolleranza alle lenti a contatto. 
 
In merito ai disturbi di natura psichica lamentati dall'insorgente, la Corte cantonale ha rilevato come la dott.ssa B.________, specialista in psichiatria e psicoterapia, abbia asserito in data 2 settembre 2003 e 21 marzo 2004 che la sindrome ansioso-depressiva presentata dall'interessato nel mese di luglio 2003 era reattiva alle affezioni all'occhio destro, rispettivamente alle implicazioni sociali e professionali ad esse associate. Mancando il necessario nesso di causalità tra l'evento in parola e i menzionati disturbi visivi, nemmeno alla problematica psichica poteva quindi, secondo il primo giudice, essere riconosciuta un'eziologia traumatica. 
3.2 Con il suo gravame il ricorrente non fa valere argomenti suscettibili di infirmare il parere dell'autorità giudiziaria cantonale, dal quale il Tribunale federale delle assicurazioni non vede valido motivo per scostarsi. Né si giustifica la richiesta assunzione di accertamenti medici completivi, poiché l'incarto contiene le indicazioni necessarie ai fini decisionali (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d con riferimento). Giova a tal proposito ricordare all'insorgente - come già segnalato dal giudice cantonale - che se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b e 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). 
4. 
Dato quanto precede, e senza che occorra interrogarsi sull'adeguatezza del nesso causale tra l'infortunio e il danno alla salute, il giudizio cantonale, tutelante la decisione su opposizione in lite, merita conferma. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
Lucerna, 16 febbraio 2006 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
 
La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: