Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_89/2022
Sentenza del 16 febbraio 2022
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.A.________,
ricorrente,
contro
Ufficio di esecuzione di Locarno, via della Posta 9, 6601 Locarno,
1. Assicurazione B.________,
2. Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona.
Oggetto
pignoramento,
ricorso contro la sentenza emanata il 14 gennaio 2022 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2021.125).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Nel quadro delle esecuzioni promosse dall'assicurazione B.________ e dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (facenti parte del gruppo 2) nei confronti di A.A.________, in data 4 ottobre 2021 l'Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno ha proceduto al pignoramento della quota ereditaria di 1/6 nella comunione fu B.A.________ (stimata in fr. 102'906.--) e di un conto bancario presso D.________ (stimato in fr. 2'800.--). Il pignoramento è stato verbalizzato il 3 novembre 2021 e notificato all'escusso l'11 novembre 2021.
Con sentenza 14 gennaio 2022 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto il ricorso presentato in data 22 novembre 2021 dall'escusso. La Corte cantonale ha in particolare osservato che il ricorrente non poteva più rimettere in discussione le pretese dei creditori pignoranti (che egli avrebbe potuto contestare nelle procedure di rigetto dell'opposizione, ormai terminate con sentenze definitive), che le critiche in relazione al reddito erano senza oggetto (dato che l'UE non lo aveva pignorato), che l'escusso non aveva dimostrato che il saldo del conto bancario sarebbe composto da redditi suoi non risparmiati e che per il resto il ricorso non conteneva una sufficiente motivazione.
2.
Con ricorso 4 febbraio 2022 A.A.________ ha impugnato la sentenza dell'autorità di vigilanza dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullare tale decisione, di "ritirare e annullare tutte le operazioni fatte e contenute nel Verbale di pignoramento 03 novembre 2021, anche le operazioni fatte all'Ufficio dei registri di Locarno e anche al creditore ipotecario e alla banca D.________ e ai coeredi" e di dispensarlo dal pagamento di spese per il suo rimedio.
Non sono state chieste determinazioni.
3.
3.1. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
3.2. Nel gravame all'esame il ricorrente afferma che, diversamente da quanto sostenuto dall'autorità di vigilanza, il suo ricorso 22 novembre 2021 era "tempestivo e provvisto di motivazione" e che egli non avrebbe avuto la possibilità di contestare le pretese dei creditori pignoranti. A suo dire, inoltre, i beni pignorati sarebbero indispensabili per il suo sostentamento. Sostiene infine di non aver potuto visionare "l'incarto completo del presente procedimento".
3.3. Atteso che il ricorso all'autorità di vigilanza non è stato ritenuto tardivo, gli argomenti a sostegno della tempestività di tale rimedio risultano inconferenti. Le ulteriori critiche si esauriscono invece in un'apodittica e generica contestazione di quanto stabilito dai Giudici cantonali e disattendono l'art. 42 cpv. 2 LTF.
Il semplice accenno alla violazione del diritto di essere sentito (v. art. 29 cpv. 2 Cost.) non può peraltro soddisfare le severe esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF.
4.
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF. La richiesta di richiamare l'incarto cantonale diventa pertanto priva di oggetto.
La (implicita) domanda di assistenza giudiziaria per la procedura federale va respinta, facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole dell'impugnativa ( art. 64 cpv. 1 e 3 LTF ). Le spese giudiziarie seguono quindi la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 16 febbraio 2022
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Escher
La Cancelliera: Antonini