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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_155/2022  
 
 
Sentenza del 16 febbraio 2022  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Jacquemoud-Rossari, Presidente, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Decreto di accusa; revisione (trascuranza degli obblighi di mantenimento), 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 10 dicembre 2021 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2021.44). 
 
 
Considerando:  
che, con decreto di accusa del 3 luglio 2018, il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha ritenuto A.________ colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento (art. 217 cpv. 1 CP), per avere, nel periodo dal 1° marzo 2017 al 31 marzo 2018, benché disponesse dei mezzi per adempiere i suoi obblighi, omesso di prestare a suo figlio minorenne gli alimenti stabiliti con decisione del 18 settembre 2014 del Pretore, maturando arretrati per complessivi fr. 9'100.--; 
che il decreto di accusa è passato in giudicato, siccome A.________ lo aveva impugnato con un'opposizione tardiva; 
che A.________ ha presentato l'11 febbraio 2021 un'istanza di revisione del decreto di accusa sulla base di una decisione del 25 settembre 2020 con la quale il Pretore ha pronunciato il divorzio ed ha omologato una convenzione sugli effetti accessori del divorzio; 
che, con sentenza del 10 dicembre 2021, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha respinto l'istanza di revisione; 
che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso del 28 gennaio 2022 al Tribunale federale, chiedendo di annullare il decreto di accusa; 
che non sono state chieste osservazioni sul ricorso, ma è stato richiamato l'incarto della Corte cantonale; 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 147 I 268 consid. 1; 146 II 276 consid. 1); 
che la sentenza impugnata è una decisione finale pronunciata in materia penale da un'autorità cantonale di ultima istanza, contro la quale è di principio aperta la via del ricorso in materia penale (art. 78 segg. LTF); 
che, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto; 
che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1); 
che il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1); 
che, in concreto, queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto che il ricorrente non si confronta puntualmente con i considerandi del giudizio della Corte cantonale e non dimostra per quali ragioni tale decisione violerebbe il diritto, segnatamente l'art. 410 cpv. 1 lett. a CPP
che la Corte cantonale ha infatti ritenuto che la decisione del 25 settembre 2020 del Pretore, su cui il ricorrente ha fondato la propria istanza di revisione, non costituiva un nuovo mezzo di prova rilevante ai sensi dell'art. 410 cpv. 1 lett. a CPP
che il ricorrente non si confronta con i considerandi del giudizio impugnato e non spiega per quali ragioni la CARP avrebbe violato l'art. 410 cpv. 1 lett. a CPP negando l'adempimento delle condizioni del motivo di revisione previsto da questa disposizione; 
che, di conseguenza, il ricorso, non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che la domanda di assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente in questa sede deve essere respinta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF); 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono pertanto essere accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF); 
che tuttavia, considerate la sua situazione finanziaria e le particolarità del caso, si giustifica di rinunciare in via eccezionale a prelevare spese giudiziarie della sede federale a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 16 febbraio 2022 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jacquemoud-Rossari 
 
Il Cancelliere: Gadoni