Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_77/2021  
 
 
Sentenza del 16 febbraio 2023  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Kiss, Giudice presidente, 
Hohl, May Canellas, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ DAC, 
patrocinata dagli avv.ti Giovanni Molo e 
Roberta Piffaretti, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. B.________ SA, 
2. C.________ NV, 
entrambe patrocinate dall'avv. Stefano Codoni, 
opponenti. 
 
Oggetto 
azione di accertamento; violazioni contrattuali, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 15 dicembre 2020 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (12.2019.99). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. I passeggeri della compagnia aerea irlandese a basso costo A.________ DAC (già A.________ Ltd) hanno, dal 2000, la possibilità di acquistare direttamente da questa i propri biglietti. Con il trascorrere del tempo l'offerta della società si è estesa ai cosidetti servizi ancillari, quali ad esempio la prenotazione di auto a noleggio o di camere di alberghi. Sul suo sito internet appaiono pubblicità per tali prestazioni e sono riportate le condizioni per il suo utilizzo. Queste specificano che il suo sito e il relativo call center sono gli unici canali di vendita dei suoi servizi, che nessun altro sito internet è da lei autorizzato a vendere i biglietti per i suoi voli, che si riserva il diritto di cancellare ogni e qualsiasi prenotazione effettuata tramite canali o siti internet diversi da quello ufficiale, incluse quelle effettuate tramite agenzie di viaggio online, e che è vietato utilizzare il suo sito per scopi commerciali. Poiché i suoi introiti non provengono unicamente dal prezzo pagato per i biglietti, ma anche in modo rilevante dalle prestazioni ancillari messe in vendita, a partire dal 2007 l'impresa ha avviato una campagna contro le agenzie di viaggio online allo scopo di concentrare il traffico internet sul suo sito e far sì che i clienti non prendessero unicamente conoscenza dei suoi voli, ma pure delle prestazioni accessorie ivi proposte.  
La B.________ SA (fino al giugno 2014 B.B.________ SA) è un'agenzia di viaggi online, che possiede i siti www.B.________.com e ddd, i quali permettono agli interessati di svolgere una ricerca per individuare e riservare il volo che più conviene, nonché di acquistare servizi ancillari come quelli già menzionati. Solo l'1,5 % degli utenti compera il volo e le altre prestazioni direttamente sul sito dell'agenzia, mentre il rimanente 98.5 % acquista, dopo aver consultato la panoramica offertagli, il proprio biglietto collegandosi direttamente al sito della compagnia aerea scelta per il viaggio. 
C.________ NV (già B.________ B.V. e poi B.________ N.V) è una società olandese che possiede una serie di marchi conosciuti, fra cui B.________. Essa è stata coinvolta nella causa, perché la compagnia aerea non era in grado di stabilire la titolarità dei numerosi siti web legati a B.________. 
 
A.b. Il 23 ottobre 2009 la A.________ Ltd ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del distretto di Lugano le società allora denominate B.B.________ SA e B.________ B.V. Con la petizione l'attrice aveva chiesto l'accertamento della violazione del contratto con lei in vigore, del diritto sui generis previsto dalla Direttiva europea 96/9/CE e del marchio comunitario previsto dal Regolamento (CE) 40/94 del Consiglio, con la conseguente emanazione di una serie di divieti. Le convenute hanno proposto la reiezione dell'azione. Con giudizio 9 maggio 2019, in parziale accoglimento della petizione, il Pretore ha unicamente accertato una violazione del marchio comunitario nell'utilizzazione dei subdomini A.________ nei siti B.________ e ha vietato di persistere nel loro uso.  
 
B.  
Con sentenza 15 dicembre 2020 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, l'appello principale dell'attrice, mentre ha parzialmente accolto quello incidentale delle convenute, nel senso che ha riformato il dispositivo n. 1 della decisione pretorile, facendo "divieto alla convenuta B.________ SA di persistere nell'uso del marchio comunitario previsto dal Regolamento (CE) 40/94 del Consiglio nell'utilizzare subdomini A.________ in siti B.________", specificando in tal modo a quale delle due convenute il predetto divieto si riferisce. 
 
C.  
Con ricorso in materia civile del 1° febbraio 2021 la A.________ DAC postula l'accoglimento dell'appello e della petizione nel senso che, oltre a quanto già ottenuto, venga accertata la violazione sia del diritto sui generis previsto dalla direttiva europea 96/9/CE sia del contratto con lei in vigore e venga fatto divieto alle convenute di violare "le condizioni di utilizzo del sito Web A.________" indicate sul relativo sito; di utilizzare per scopi commerciali e di lucro dei suoi specificati siti e le informazioni contenutevi nonché di estrarre e reimpiegarne i dati; di usare, fornire, mettere a disposizione, organizzare o controllare l'utilizzo di qualsiasi sistema automatico o di applicazioni software volti a estrarre dati a scopo commerciale dai suoi siti e renderli disponibili su qualsiasi altro sito internet; di creare e attivare, senza il suo consenso, collegamenti ai suoi siti da qualsiasi sito riconducibile alle convenute. Chiede pure di ordinare a quest'ultime di produrre i documenti contabili relativi sia alla vendita di biglietti aerei di A.________ dal 14 giugno 2007 fino al giorno della pubblicazione della sentenza sia ai proventi percepiti in connessione con le forniture, attraverso i loro siti, d'informazioni concernenti i voli A.________ o la commercializzazione degli stessi per il predetto periodo. Conclude il suo petito menzionando una conseguente condanna delle convenute, da pronunciare in un secondo tempo, a versarle un importo non ancora specificato di franchi. Il ricorso è suddiviso in due parti: la prima verte sul mancato accertamento di una violazione di un obbligo contrattuale e la seconda concerne il mancato accertamento di una violazione della direttiva europea 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche dati. 
Con decreto 24 marzo 2021 la Giudice presidente ha respinto l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo della ricorrente, che ha invitato, in seguito all'accoglimento della relativa istanza della B.________ SA e della C.________ NV, a versare entro il 30 aprile 2021 l'importo di fr. 16'000.-- a titolo di garanzia per eventuali spese ripetibili. Il pagamento è stato effettuato tempestivamente. 
Con risposta 2 giugno 2021 la B.________ SA e la C.________ NV propongono di dichiarare il ricorso inammissibile o in via subordinata di respingerlo. Le parti hanno proceduto spontaneamente a un secondo scambio di scritti con replica del 17 giugno 2021 e duplica del 2 luglio 2021. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il ricorso in materia civile è presentato dalla parte soccombente nella procedura cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), è tempestivo (art. 46 cpv. 1 lett. c combinato con l'art. 100 cpv. 1 LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) con un valore litigioso che supera la soglia fissata dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, atteso che il valore di euro 1'000'000 stabilito dal Pretore è stato pacificamente ripreso dalla Corte di appello. Esso si rivela pertanto in linea di principio ammissibile. 
 
2.  
Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, di regola considera solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso, fatti salvi i casi di errori giuridici manifesti (DTF 140 III 86 consid. 2; 135 II 384 consid. 2.2.1). Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi di un ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Per soddisfare l'obbligo di motivazione, il ricorrente deve discutere le considerazioni della decisione impugnata e indicare con precisione in che consiste la violazione del diritto. A tal fine non è necessario che menzioni espressamente le disposizioni legali (il numero preciso dell'articolo di legge) o che designi espressamente i principi non scritti del diritto che sarebbero stati lesi. Occorre tuttavia che dalla lettura dell'allegato si capisca chiaramente quali regole di diritto sarebbero state violate (DTF 140 III 86 consid. 2). Il ricorrente non può limitarsi a ribadire le posizioni giuridiche assunte durante la procedura cantonale, ma deve criticare i considerandi del giudizio attaccato che ritiene lesivi del diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; sentenza 4A_273/2012 del 30 ottobre 2012 consid. 2.1, non pubblicato nella DTF 138 III 620). 
In virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se tale censura è stata sollevata e motivata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). Ciò significa che la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato, con riferimento ai motivi della decisione impugnata, in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 142 III 364 consid. 2.4, con rinvii). 
Se la sentenza impugnata (o parte di essa) si fonda su più motivazioni indipendenti (alternative o sussidiarie), il ricorrente deve confrontarsi con ognuna di esse in modo conforme agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF. Ciò perché il ricorso può unicamente essere accolto se risultano fondate le censure contro tutte le motivazioni dell'autorità inferiore (DTF 142 III 364 consid. 2.4, con rinvii). 
 
3.  
 
3.1. Il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost., art. 53 cpv. 1 CPC) richiede che prima della propria decisione l'autorità senta effettivamente la parte ed esamini e consideri i suoi argomenti (DTF 134 I 83 consid. 4.1). Esso si riferisce soprattutto all'accertamento dei fatti. Il diritto delle parti a essere interpellate su questioni giuridiche viene solo riconosciuto in maniera ristretta, se l'autorità in questione intende fondarsi su norme legali la cui presa in linea di conto non poteva essere ragionevolmente prevista dalle parti, se la situazione giuridica è cambiata o se sussiste un potere di apprezzamento particolarmente esteso (DTF 145 I 167 consid. 4.1). Riferendosi in particolare all'accertamento del diritto straniero, il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che il diritto di essere sentito va rispettato per evitare che le parti siano prese alla sprovvista dall'applicazione del diritto estero e concede loro la facoltà di determinarsi sulle prove che hanno fornito sul suo contenuto o sulle perizie richieste dal giudice a tal proposito (DTF 124 I 49 consid. 3).  
La giurisprudenza ha dedotto da tale garanzia costituzionale pure il diritto a ottenere una decisione motivata. Il destinatario della decisione deve poterla comprendere e impugnare con cognizione di causa e l'istanza di ricorso eventualmente adita deve potere esercitare pienamente il suo controllo. Per soddisfare tale esigenza è sufficiente che l'autorità menzioni almeno brevemente i motivi che l'hanno portata alla sua decisione. Questa non ha per contro l'obbligo di esporre e discutere tutti i fatti, mezzi di prova e censure invocati dalle parti (DTF 146 II 335 consid. 5.1, con rinvii; 146 IV 185 consid. 6.6; 142 II 154 consid. 4.2, con rinvii). 
 
3.2. La ricorrente lamenta la violazione del suo diritto di essere sentita in più punti del ricorso sia perché ritiene la sentenza cantonale insufficientemente motivata sia perché la Corte cantonale non le ha sottoposto il diritto straniero che ha applicato o che avrebbe dovuto applicare. Entrambe le doglianze si rivelano infondate. Da un lato, la ricorrente pare erroneamente ritenere, lamentando ad esempio una mancata spiegazione della genesi dell'asserito distinguo fra un utilizzo diretto o indiretto del suo sito, che il Tribunale d'appello debba illustrare estensivamente ogni aspetto della motivazione della sua sentenza, mentre basta invece, come avvenuto nella fattispecie, che risultino le ragioni che hanno portato alla decisione attaccata. Dall'altro, distorce la giurisprudenza di questo tribunale, indicando che la Corte cantonale avrebbe dovuto sottoporle per osservazioni, prima di integrarla nella propria sentenza, l'applicazione del diritto estero. Essa non può nemmeno essere stata sorpresa dal contenuto della sentenza impugnata, atteso che questa ha sostanzialmente confermato il giudizio di primo grado. Sapere se ciò è avvenuto correttamente esula dalla garanzia costituzionale invocata.  
 
4.  
 
4.1. Con riferimento alla richiesta di accertare la violazione di un contratto in vigore fra le parti, la Corte cantonale ha rimproverato all'attrice di travisare la sentenza di primo grado quando afferma che il Pretore ha respinto "senza esame della legge applicabile" l'esistenza di un rapporto contrattuale. Il giudice di prime cure ha infatti ritenuto che nella fattispecie sussistono elementi sufficienti per consentire di superare il tema della lex causae (irlandese, inglese o svizzera), venendo a mancare per tutti gli ordinamenti che potrebbero entrare in considerazione una qualsiasi relazione contrattuale, ciò perché non vi sarebbe alcuna interconnessione fra i server delle parti, le convenute facendo capo ai servizi di una società terza (E.________ Ltd), e perché manca una volontà delle parti di vincolarsi nei termini previsti dalle condizioni di utilizzo. L'attrice, non avendo spiegato nel suo appello perché ciò sarebbe errato, avrebbe quindi motivato in modo insufficiente il rimedio di diritto cantonale. A titolo abbondanziale ha poi confermato la sostanziale correttezza di quanto esposto nel giudizio di primo grado.  
 
4.2. La ricorrente contesta che l'agenzia di viaggi non usi il suo sito e lamenta che la Corte cantonale avrebbe violato gli art. 16 LDIP e 96 lett. a LTF, per non aver accertato e applicato la lex causae. Afferma che in base agli art. 116 o 117 LDIP questa non sarebbe il diritto svizzero, ma quello inglese o irlandese, a dipendenza della considerazione della professio iuris contenuta nelle condizioni d'uso del suo sito.  
 
4.3. In virtù dell'art. 96 lett. a LTF con un ricorso in materia civile il ricorrente può far valere che non è stato applicato il diritto estero richiamato dal diritto internazionale privato svizzero. Tale censura entra unicamente in linea di conto se la LDIP richiama un diritto estero. Ciò avviene se la menzionata legge contiene una norma che si riferisce al problema giuridico per cui viene cercata una soluzione. In altre parole occorre che questo rientri nel campo di applicazione di una sua norma ("Verweisungsbegriff"; v. su tale nozione IVO SCHWANDER, Einführung in das internationale Privatrecht, vol. I, 3a ed. 2000, n. 127). Tale esame va effettuato in base alla lex fori (cfr. con riferimento all'art. 129 LDIP la DTF 131 III 153 consid. 6.3). Il campo di applicazione degli art. 116 e 117 LDIP, di cui è lamentata la mancata applicazione, attiene ai contratti.  
In concreto la ricorrente incentra il suo ricorso sulla questione a sapere se l'agenzia di viaggi utilizzi il suo sito, che ritiene essere il "punto centrale e iniziale della vertenza", affermando segnatamente che la sentenza impugnata darebbe atto di un uso indiretto, ma non contesta di non essersi confrontata nell'appello con l'accertamento, contenuto nella sentenza di primo grado, secondo cui entrambe le parti non avevano alcuna volontà di vincolarsi e che ha portato il Pretore a ritenere, anche per l'ipotesi in cui venisse riconosciuta un'interconnessione, "superato" il tema della lex causae applicabile, perché non si è in presenza di una relazione contrattuale. La ricorrente omette pertanto di censurare uno dei motivi indipendenti, che hanno portato ad escludere l'applicazione degli art. 116 e 117 LDIP nella fattispecie, ma si limita in sostanza ad inammissibilmente riproporre le posizioni giuridiche precedentemente assunte. A titolo abbondanziale giova rilevare che l'assenza di una tale volontà non viene peraltro nemmeno contestata nel presente ricorso con delle censure che soddisfano le esigenze di motivazione previste dalla LTF. Ne segue che non occorre esaminare ulteriormente quanto esposto nel ricorso con riferimento alla richiesta di accertare la violazione di un contratto asseritamente in vigore. 
 
5.  
Per quanto concerne il mancato riconoscimento di una violazione della direttiva europea 96/9/CE, la Corte cantonale ha dapprima rimproverato all'attrice di avere proposto nell'appello nuove argomentazioni. Essa ha poi ritenuto la critica infondata "nella sostanza", segnatamente perché è stato appurato che le ricerche sono state effettuate dalla E.________ Ltd, che le trasmetteva alla B.________ SA. A titolo abbondanziale ha infine aggiunto che anche qualora fosse stata quest'ultima a procedere al recupero dei dati, tale fatto non appare di per sé superare in maniera inammissibile i limiti posti dalla direttiva, la quale pare piuttosto essere stata invocata abusivamente dall'attrice allo scopo di garantirsi una fetta maggiore del mercato dei prodotti ancillari ai voli. 
La ricorrente contesta di essersi prevalsa di fatti nuovi e lamenta che a torto la Corte di appello non aveva esaminato le sue censure, violando così il suo diritto di essere sentita. Questa lamentela si rivela manifestamente infondata poiché - come risulta dal predetto riassunto e contrariamente a quanto affermato nel ricorso - la Corte cantonale, dopo aver rilevato l'irricevibilità delle critiche contenute nell'appello, le ha nondimeno trattate. 
 
6.  
Da quanto precede discende che il ricorso si palesa, nella misura in cui si rivela ammissibile, infondato e come tale va respinto. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 2 LTF). La somma depositata dalla ricorrente presso la Cassa del Tribunale federale sarà liberata a favore delle opponenti. 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 14'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
La ricorrente rifonderà alle opponenti complessivi fr. 16'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. L'indennità per ripetibili spettante alle opponenti viene prelevata dall'importo depositato a tal scopo dalla ricorrente presso la Cassa del Tribunale federale. 
 
4.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 16 febbraio 2023 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti