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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_261/2023  
 
 
Sentenza del 16 febbraio 2024  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Jametti, Presidente, 
May Canellas, Pontarolo, Giudice supplente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Luca Cattaneo, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinato dall'avv. dott. Carlo Fubiani, 
opponente. 
 
Oggetto 
azione creditoria; conclusione del contratto, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 18 aprile 2023 
dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (12.2023.12). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Tra l'agosto e l'ottobre del 2014 A.________ ha incaricato la C.________ SA, con due distinti contratti di appalto, di fornire e di posare dei pavimenti e dei balconi in legno per il progetto immobiliare ddd (edificazione di otto ville di alto standing su un fondo di Lugano).  
 
A.b. Con due convenzioni del 15/17 giugno 2015 A.________, C.________ SA e E.________ S.r.l. hanno pattuito che E.________ S.r.l., intervenuta nel progetto immobiliare quale subappaltatrice di C.________ SA, sarebbe subentrata in veste di assuntore al posto di quest'ultima nei predetti contratti d'appalto. F.________ SA e B.________, che a quell'epoca erano gli azionisti di C.________ SA, hanno firmato "per conoscenza e accordo" le due convenzioni. Nelle premesse di tali convenzioni le parti hanno dato atto di acconti versati da A.________ ad C.________ SA rispettivamente di fr. 376'360.15 per il primo contratto e di fr. 133'203.-- per il secondo, di cui rispettivamente euro 250'000.-- (pari a fr. 302'500.--) ed euro 64'000.-- (pari a fr. 77'400.--) già versati a E.________ S.r.l. Le parti hanno quindi concordato che sugli importi residui rispettivamente di fr. 73'860.15 e di fr. 55'803.--, un terzo (cioè fr. 24'620.05 e fr. 18'601.--, in totale fr. 43'221.05) sarebbe stato retrocesso a A.________ e i restanti fr. 49'240.10 e fr. 37'202.-- sarebbero stati suddivisi subito in misura di fr. 43'221.05 a testa tra gli azionisti di C.________ SA, F.________ SA e B.________.  
 
A.c. Il 1° settembre 2015 F.________ SA e B.________, intenzionato a cedere le sue azioni ad F.________ SA e a definire ogni rapporto di dare e avere con tale società e con C.________ SA, hanno sottoscritto una convenzione, che A.________, C.________ SA e G.________ SA (una società del gruppo F.________ SA) hanno controfirmato "per accordo e accettazione". La clausola 4i della stessa riguardava l'impegno di C.________ SA previsto nelle convenzioni del 15 giugno 2015 di versare ad B.________ l'importo di fr. 43'221.05, e stabiliva che "A.________ anticiperà CHF 43'221.05 a B.________ fornendo atto a C.________ SA, ritenuto che effettuato tale pagamento A.________ è in seguito autorizzato con la presente da C.________ SA e da G.________ SA con sede a Lugano, a compensare il suddetto importo (CHF 43'221.05) con la successiva richiesta di acconto che G.________ SA effettuerà nei suoi confronti in relazione alla fornitura di pietra o rubinetteria per il cantiere ddd...".  
 
B.  
Ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione del 2 ottobre 2017 B.________ ha convenuto A.________ davanti alla Pretura del distretto di Lugano, per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 43'221.05 oltre interessi e il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al relativo precetto esecutivo. Il convenuto si è integralmente opposto alla petizione. Con decisione del 7 dicembre 2022, il Pretore ha respinto la petizione. 
 
C.  
Statuendo il 18 aprile 2023 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha accolto il rimedio e, in riforma della sentenza impugnata, ha accolto integralmente la petizione. Secondo la Corte cantonale la clausola 4i andava interpretata nel senso che il convenuto avrebbe dovuto prima versare all'attore fr. 43'221.05 e solo in seguito avrebbe potuto far valere una compensazione fino a concorrenza di quell'importo di fronte alle richieste di acconto di G.________ SA a lui indirizzate per i lavori nel suo cantiere. 
 
D.  
Con ricorso in materia civile del 19 maggio 2023 A.________ è insorto al Tribunale federale contro la sentenza della Corte cantonale, chiedendone la riforma nel senso di respingere la petizione e delle istanze probatorie presentate dall'attore in sede di appello e, in via subordinata, di annullare il giudizio impugnato e di rinviare gli atti all'autorità inferiore per nuova decisione. 
Il 30 agosto 2023 B.________ ha proposto il rigetto del gravame. La Corte cantonale non ha presentato osservazioni. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il ricorso in materia civile è presentato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) da una parte soccombente nella procedura cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 LTF lett. b LTF). Sotto questo profilo il ricorso è ricevibile. 
 
 
2.  
Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, di regola considera solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso, fatti salvi i casi di errori giuridici manifesti (DTF 140 III 86 consid. 2). Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Un ricorso non sufficientemente motivato è inammissibile (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per soddisfare le esigenze di motivazione, il ricorrente deve confrontarsi con l'argomentazione della sentenza impugnata e spiegare in cosa consista la violazione del diritto. Egli non può limitarsi a ribadire le posizioni giuridiche assunte durante la procedura cantonale, ma deve criticare i considerandi del giudizio attaccato che ritiene lesivi del diritto (sentenza 4A_273/2012 del 30 ottobre 2012 consid. 2.1, non pubblicato in DTF 138 III 620). 
 
3.  
Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti di fatto svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF), che sono vincolanti. A questi appartengono sia le constatazioni concernenti le circostanze relative all'oggetto del litigio sia quelle riguardanti lo svolgimento della procedura innanzi all'autorità inferiore e in prima istanza, vale a dire gli accertamenti che attengono ai fatti procedurali (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1, con riferimenti). Il Tribunale federale può unicamente rettificare o completare l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore, se esso è manifestamente inesatto o risulta da una violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). "Manifestamente inesatto" significa in questo ambito "arbitrario" (DTF 147 V 35 consid. 4.2; 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). La parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii). Essa deve spiegare in maniera chiara e circostanziata in che modo queste condizioni sarebbero soddisfatte (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1, con rinvii). L'eliminazione del vizio deve inoltre poter essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF). 
 
4.  
Il contratto non è perfetto se non quando i contraenti abbiano manifestato concordemente la loro reciproca volontà (art. 1 cpv. 1 CO). Per giudicare di un contratto, sia per la forma che per il contenuto, si deve indagare quale sia stata la vera e concorde volontà dei contraenti, anziché stare alla denominazione o alle parole inesatte adoperate per errore, o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto (art. 18 cpv. 1 CO). 
La sostituzione nel debito di un nuovo debitore al posto e con liberazione del debitore precedente ha luogo mediante contratto fra l'assuntore e il creditore (art. 176 cpv. 1 CO). La proposta dell'assuntore può farsi nel senso che egli o con la sua autorizzazione il precedente debitore comunichi l'assunzione del debito al creditore (art. 176 cpv. 2 CO). L'accettazione del creditore può essere espressa o risultare dalle circostanze, ed è presunta se egli abbia senza riserve accettato dall'assuntore un pagamento o aderito ad altro atto implicante la qualità di debitore (art. 176 cpv. 3 CO). 
 
4.1. Nel diritto contrattuale svizzero la questione di sapere se le parti hanno concluso un accordo è sottoposta al principio della priorità della volontà soggettiva sulla volontà oggettiva. Se le parti si sono espresse in modo concorde (échange de manifestations de volonté concordantes; übereinstimmende Willenserklärungen), se si sono effettivamente intese e, dunque, se hanno voluto impegnarsi, allora vi è un accordo di fatto (accord de fait; tatsächlicher Konsens). Se al contrario, pur comprendendosi, non sono riuscite ad accordarsi, cosa di cui erano consapevoli fin dall'inizio, c'è un chiaro dissenso (désaccord patent; offener Dissens) e il contratto non è concluso. Può altresì accadere che le parti si siano espresse in modo concordante, ma che una o entrambe non abbiano compreso la volontà interna dell'altra, di cui non erano a conoscenza fin dall'inizio. In simile evenienza vi è un dissenso latente (désaccord latent; versteckter Dissens) e il contratto è concluso nel senso oggettivo che può essere dato alle loro dichiarazioni di volontà secondo il principio dell'affidamento; in tal caso l'accordo è normativo (DTF 144 III 93 consid. 5.2.1; 123 III 35 consid. 2b).  
 
4.1.1. Il giudice deve in un primo momento ricercare la reale e comune volontà delle parti, se del caso sulla base di indizi. Costituiscono indizi in tal senso non solo il tenore delle dichiarazioni di volontà, ma anche il contesto generale, cioè tutte le circostanze che permettono di scoprire la reale volontà delle parti, sia che si tratti di dichiarazioni precedenti alla conclusione del contratto o di fatti posteriori alla stessa, in particolare il comportamento ulteriore delle parti che stabilisce quale era all'epoca la concezione dei contraenti (DTF 144 III 93 consid. 5.2.2).  
 
4.1.2. Se il giudice non riesce a determinare la volontà reale e comune delle parti - per mancanza di prove o perché quest'ultime non sono concludenti - o se constata che una parte non ha capito la volontà espressa dall'altra quando è stato concluso il contratto (ciò che non risulta già dal semplice fatto che è allegato nella causa, ma deve risultare dalle prove), egli deve ricorrere all'interpretazione normativa (od oggettiva) e cioè stabilire la volontà oggettiva delle parti, determinando il senso che, secondo le regole della buona fede, ognuna di esse poteva ragionevolmente dare alle dichiarazioni di volontà dell'altra. A tal fine parte dal tenore letterale delle dichiarazioni, che non vanno interpretate in modo isolato, ma valutate considerando il loro significato nell'ambito concreto. Anche quando il testo appare a prima vista chiaro, egli non si può accontentare di una semplice interpretazione letterale. Le dichiarazioni delle parti vanno piuttosto interpretate nel modo in cui esse potevano e dovevano essere capite tenendo conto di tutte le circostanze, nonché del loro tenore e rapporto (DTF 148 III 57 consid. 2.2.1, con rinvii; 138 III 659 consid. 4.2.1). Secondo il principio dell'affidamento, la volontà interna del dichiarante di legarsi non è l'unico fattore decisivo; un obbligo da parte sua può derivare dal suo comportamento, dal quale l'altra parte poteva, in buona fede, dedurre una volontà di vincolarsi. Esso permette così di imputare a una parte il senso oggettivo della sua dichiarazione o del suo comportamento, anche se ciò non corrisponde alla sua volontà interna (DTF 144 III 93 consid. 5.2.3; 130 III 417 consid. 3.2 pag. 424).  
La determinazione della volontà oggettiva delle parti, basata sul principio dell'affidamento, è una questione di diritto, che il Tribunale federale esamina liberamente; per deciderla, tuttavia, è necessario basarsi sul contenuto delle dichiarazioni di volontà e sulle circostanze, che sono questioni di fatto. Le circostanze decisive a tale riguardo sono solo quelle che hanno preceduto o accompagnato la manifestazione di volontà, ma non gli eventi successivi (DTF 144 III 93 consid. 5.2.3 pag. 99; 133 III 61 consid. 2.2.1 pag. 67). 
 
4.2. La Corte cantonale ha dato atto delle divergenti opinioni tra le parti sul significato della clausola 4i della convenzione del 1° settembre 2015 (per il convenuto non istituiva alcun ulteriore debito oppure istituiva un suo obbligo di anticipare all'attore fr. 43'221.05, ma solo alla condizione di poter compensare quella somma con le richieste di acconto di G.________ SA; per l'attore, invece, l'accordo conferiva al convenuto un diritto di compensare / dedurre fr. 43'221.05 dagli acconti di G.________ SA solo dopo avergli versato quella somma) e l'ha così interpretata considerando il suo tenore letterale e il suo scopo (interpretazione oggettiva). La nota clausola, allestita da due avvocati, andava intesa nel senso che il convenuto avrebbe dovuto prima "anticipare", cioè versare in anticipo, fr. 43'221.05 e solo in seguito costui avrebbe potuto "compensare / dedurre quella somma dagli acconti che G.________ SA gli avrebbe emesso". Quel patto, inoltre, permetteva all'attore di ricevere il denaro, che fino ad allora egli non aveva ancora incassato, e al convenuto, di proseguire i lavori edili senza perdere un soldo, vista la sua facoltà di "compensare / dedurre i CHF 43'221.05 con quanto G.________ SA gli avrebbe esposto per le sue prestazioni nel cantiere". Le altre prove agli atti non erano tali da sovvertire quelle conclusioni: le dichiarazioni sul carattere ufficioso dei fr. 43'000.-- circa rilasciate dall'attore non erano rilevanti, in quanto le parti in causa non avevano mai allegato quella circostanza; il convenuto stesso, poi, aveva lasciato intendere che la possibile compensazione da parte sua con le pretese di G.________ SA avrebbe potuto avvenire solo dopo il pagamento di quell'importo.  
 
4.3.  
 
4.3.1. Il ricorrente fa valere un accertamento arbitrario dei fatti e afferma da un lato che nessuna parte avrebbe allegato, né provato in sede di appello che E.________ S.r.l. "in precedenza era già intervenuta nel cantiere quale subappaltatrice di C.________ SA", e dall'altra che la Corte cantonale doveva constatare che quella società gli era sconosciuta. A suo dire, la Corte cantonale avrebbe altresì dovuto citare le ragioni che avevano spinto le parti a stipulare la nota clausola, in particolare il fatto che egli avrebbe dovuto "uscire a CHF 0.00" dalla "cascata contrattuale", senza pagare di nuovo quanto già corrisposto.  
Invano il ricorrente contesta il ruolo di subappaltatore di E.________ S.r.l. La Corte cantonale, in effetti, ha ripreso i fatti accertati dal Pretore, secondo cui C.________ SA aveva subappaltato alla E.________ S.r.l. la fornitura dei pavimenti e dei balconi; nel suo gravame l'insorgente non pretende d'aver criticato quell'accertamento con il suo appello, di modo che la censura è irricevibile in difetto di esaurimento delle vie ricorsuali (art. 75 cpv. 1 LTF; DTF 143 III 290 consid. 1.1). Laddove allude alla sua volontà di "uscire a CHF 0.00", l'insorgente oppone in modo appellatorio la propria opinione al giudizio impugnato, trascurando altresì che, per interpretare il patto in discussione, la Corte cantonale si è basata anche su quella sua precisa volontà. Carente di motivazione, al riguardo il ricorso è inammissibile. 
 
4.3.2. Il ricorrente assevera che, trattandosi di una somma da lui già versata ad C.________ SA, egli non poteva essere obbligato a pagare ancora un importo all'opponente, che egli avrebbe voluto "uscire a CHF 0.00" e che non sarebbe mai stato debitore dell'opponente. In esito a un'interpretazione storica e teleologica della nota clausola contrattuale la Corte cantonale avrebbe dovuto (a) concludere che egli aveva voluto tutti gli accordi per risolvere una situazione di stallo provocata dalla lite tra gli azionisti di C.________ SA, (b) riconoscere il suo doppio pagamento e (c) convincersi che egli non sarebbe mai divenuto debitore dell'opponente.  
A torto il ricorrente sostiene di non essere debitore dell'opponente, visto che, dopo aver interpretato la nota clausola 4i partendo dal tenore letterale e dal suo scopo, la Corte cantonale ha accertato un suo obbligo incondizionato di pagamento di fr. 43'221.05 in favore dell'opponente, e la facoltà del ricorrente, non appena effettuato detto versamento, di compensare quella somma con le richieste di acconto di G.________ SA per sue forniture e lavori nel "cantiere AdL". Nemmeno la tesi del doppio pagamento regge, giacché il versamento di fr. 43'221.05 all'opponente autorizzava il ricorrente a compensare / dedurre quella cifra con le pretese di G.________ SA verso di lui per la "fornitura di pietra o rubinetteria per il cantiere ddd", le quali erano opere diverse da quelle svolte da C.________ SA, per cui il ricorrente aveva versato degli acconti prima del giugno del 2015 (cfr. sopra, consid. A.b). 
 
4.3.3. Per il ricorrente i giudici di appello avrebbero mutato in modo arbitrario il senso di quanto sostenuto dall'opponente durante il suo interrogatorio, facendo diventare i "CHF 43'000.-- ufficiosi" quelli "ufficiali". A suo parere non vi sarebbero prove dell'adempimento della clausola 4i della convenzione del 1° settembre 2015 e una compensazione fra G.________ SA e il ricorrente non sarebbe dimostrata, men che meno con la dichiarazione dell'amministratrice di tale società.  
Con la predetta argomentazione, il ricorrente si limita a censurare le considerazioni di merito della sentenza impugnata, facendo astrazione di quelle fondate sul diritto procedurale. Invano si cercherebbe infatti nel ricorso una qualsiasi critica diretta contro la - prima - motivazione della sentenza impugnata, secondo cui le dichiarazioni dell'opponente sul carattere "ufficiale" e "ufficioso" dell'importo di fr. 43'221.05 erano irrilevanti, in quanto le parti in causa non avevano mai allegato quella circostanza. Ora, quando, come in concreto, una sentenza si fonda su due motivazioni alternative e indipendenti il ricorrente deve confrontarsi, pena l'inammissibilità, con entrambe, poiché il ricorso può unicamente essere accolto se risultano fondate le censure volte contro tutte le motivazioni (DTF 142 III 364 consid. 2.4; 138 III 728 consid. 3.4; 133 IV 119 consid. 6.3). Infatti, se una sola di esse reggesse, le contestazioni dell'altra si ridurrebbero a semplici inammissibili critiche dei motivi della decisione dell'autorità inferiore. Al riguardo, pertanto, il gravame risulta inammissibile. 
Non occorre altrimenti vagliare le dichiarazioni dell'amminstratrice della G.________ SA, poiché, in esito a una sua interpretazione normativa, per la Corte di appello la possibilità di compensare / dedurre i fr. 43'221.05 con le richieste di acconto di tale società non configura una condizione di validità della clausola, bensì una facoltà che il ricorrente avrebbe acquisito dopo aver anticipato quell'importo. 
 
4.4. Il ricorrente fa valere un'errata applicazione del diritto, biasima la Corte cantonale di non aver indicato la base legale a fondamento della pretesa dell'opponente, e asserisce che egli, firmando quella clausola, non si sarebbe costituito debitore di una somma di denaro. La Corte di appello, poi, non avrebbe vagliato le sue censure contenute nella risposta di appello; la clausola litigiosa, da leggere in connessione con i fatti che hanno portato alla sua sottoscrizione, escluderebbe l'esistenza di un'assunzione di debito, né sarebbe costitutiva di un suo debito verso l'opponente; e una compensazione non sarebbe possibile in assenza di reciprocità tra i crediti indicati nella nota clausola contrattuale.  
 
4.4.1. La Corte cantonale ha reputato insostenibile la tesi del ricorrente secondo cui l'impegno di anticipare all'opponente fr. 43'221.05 con la possibilità di "scontare" in tale misura il credito di G.________ SA non conterrebbe un'assunzione di debito secondo gli art. 175 seg. CO (ossia quello di C.________ SA in favore dell'opponente; cfr. sentenza impugnata, consid. 10). Essa ha così indicato le norme giuridiche in concreto applicabili, che del resto il ricorrente stesso riprende nel suo rimedio (cfr. ad es. pag. 10). La critica è perciò inconsistente.  
 
4.4.2. Non soccorre poi ritornare sul carattere "ufficioso" dei soldi, in quanto circostanza irrilevante (cfr. sopra, consid. 4.3.3). Che il ricorrente non intendesse pagare due volte e che il suo intervento servisse a sbloccare lo stallo del cantiere, non è in discussione. Nelle concrete circostanze, tuttavia, l'interpretazione oggettiva della clausola 4i, operata dalla Corte cantonale, che ha considerato pure il suo tenore letterale, resiste alla critica. "Anticipare", infatti, significa anche "corrispondere una somma di denaro prima della data stabilita" (cfr. SALVATORE BATTAGLIA, Grande dizionario della lingua italiana, Vol. I, Torino 1995, pag. 517, voce "anticipare") o "versare una somma di denaro prima della data fissata o prima di ricevere il corrispettivo" (cfr. TULLIO DE MAURO, Grande dizionario italiano dell'uso, Vol. I, Torino 1999, pag. 313, voce "anticipare"). Considerate le firme "per accordo e accettazione" apposte dal ricorrente e da C.________ SA sulla convenzione del 1° settembre 2015 e il preciso riferimento all'impegno di C.________ SA di versare all'opponente fr. 43'221.05, la Corte cantonale non ha violato il diritto concludendo che la clausola 4i generasse un obbligo del ricorrente di corrispondere in anticipo, al posto di C.________ SA, fr. 43'221.05 all'opponente, e che dopo quel pagamento egli avrebbe potuto compensare quella somma con le richieste di acconto a lui indirizzate da G.________ SA.  
 
4.4.3. Per il ricorrente la clausola 4i non conterrebbe alcuna promessa dell'assuntore di liberare il debitore originario. Non si misconosce che il patto in esame non prevede espressamente un effetto liberatorio dell'anticipo del ricorrente all'opponente per il debitore C.________ SA. Con il contratto del 1° settembre 2015, firmato per "accordo e accettazione" dall'insorgente e da C.________ SA, l'opponente mirava però a definire ogni rapporto di dare e avere tra lui e C.________ SA, dalla quale egli doveva ancora ricevere i fr. 43'221.05. Proprio per tale motivo il ricorrente si è impegnato ad anticipare quell'importo all'opponente, dandone atto ad C.________ SA (cfr. sopra, consid. A.c), perché se non l'avesse fatto "i due soci B.________ e H.________ [N.d.R.: azionista di F.________ SA]", che allora "stavano litigando", "non si sarebbero messi d'accordo" (cfr. sentenza impugnata, consid. 9.2.2). In circostanze del genere a ragione la Corte di appello ha concluso per un'assunzione di debito del ricorrente ai sensi degli art. 175 seg. CO.  
 
4.4.4. Non basta, infine, lamentarsi genericamente della mancata trattazione di censure contenute nella risposta all'appello, ma occorre indicare le critiche ignorate dalla Corte cantonale in modo chiaro, illustrando perché esse comproverebbero una violazione del diritto (art. 42 cpv. 2 LTF; cfr. sopra, consid. 2). Né è di sussidio la tesi dell'assenza di reciprocità tra i crediti, perché l'assunzione di debito accertata dalla Corte cantonale non era condizionata alla possibilità di compensare la somma versata con le richieste di acconto di G.________ SA.  
 
5.  
A parere del ricorrente, qualora fosse confermato un credito dell'opponente verso di lui, questo sussisterebbe solo se vi fosse la prova dell'avvenuta compensazione della somma di fr. 43'221.05 fra lui e G.________ SA, che in concreto non sarebbe data. La critica è infruttuosa, giacché la Corte cantonale ha accertato che la clausola in esame istituiva un obbligo di pagamento in capo al ricorrente, senza che un diritto di compensazione di costui fosse una condizione per la validità di quell'obbligazione. Non bisogna perciò chinarsi sulle censure, che contengono pure le lamentele contro l'assunzione di nuovi documenti in appello, rivolte dal ricorrente alle considerazioni della Corte cantonale con cui essa ha accolto la petizione anche ammettendo che la già menzionata clausola fosse da interpretare nel senso che il convenuto sarebbe stato disposto ad anticipare all'attore la somma solo a condizione di poterla compensare con le richieste di acconto a lui rivolte da G.________ SA. 
 
6.  
Da quanto precede segue che il gravame, in quanto ammissibile, si palesa infondato e come tale va respinto. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 2 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Il ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 3'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura davanti al Tribunale federale. 
 
 
4.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 16 febbraio 2024 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jametti 
 
Il Cancelliere: Piatti